Superbonus | Cappotto termico
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Superbonus 110%, tutti i lavori di riqualificazione energetica: cappotto termico, caldaie, fotovoltaico

In virtù delle nuove regole del Decreto Rilancio, dal 1° luglio 2021 realizzare un cappotto termico, sostituire gli impianti di riscaldamento esistenti con caldaie a condensazione e a pompa di calore, installare pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica per auto elettriche consentirà uno sgravio fiscale del 110% col Superbonus

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L’art. 119 del Decreto Rilancio ha definito gli interventi, le condizioni di accesso, i beneficiari e le condizioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali potenziate al 110% (c.d. Superbonus) relative agli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) e miglioramento sismico (Sismabonus), oltre che per l'istallazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

Vediamo quali sono gli interventi ammessi all’Ecobonus 110%, ovverosia lavori importanti di riqualificazione energetica degli edifici:

  • a) cappotto termico in condominio e in case singole: interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda. Detrazione calcolata su un massimale di spesa di 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi - CAM (di cui al DM 11 ottobre 2017);
  • b) caldaie a condensazione, caldaie a pompa di calore, fotovoltaico, microcogenerazione, in condominio: interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anch’essi oggetto del superbonus 110%), o con impianti di microcogenerazione. Detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • c) caldaie a pompa di calore anche ibridi o geotermici, fotovoltaico, microcogenerazione, in case singole: interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione. Detrazione è calcolata su un tetto di spesa di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  • d) fotovoltaico e colonnine auto elettriche al 110%, a patto che siano installati congiuntamente ad uno degli interventi principali di riqualificazione energetica (cappotto termico o caldaie a condensazione e a pompa di calore) o congiuntamente ad interventi di miglioramento sismico:
    • impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un massimo di spesa di 48.000 euro e comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale;
    • i sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni degli impianti solari fotovoltaici e comunque fino a 1.000 euro di spesa per ogni kWh di capacità di accumulo;
    • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
      La detrazione per gli impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo spetta a condizione che l’energia non autoconsumata in sito venga ceduta al GSE e non è cumulabile con altri incentivi e agevolazioni,
  • e) altri interventi di efficientemente energetico già agevolati dall’Ecobonus ordinario, nei limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali.

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