Urbanistica
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Decreto Semplificazioni approvato dal Senato: urbanistica, edilizia, zone sismiche, autorizzazioni sismiche

Il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge n.1883/A.C. 2648 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” - DL Semplificazioni, che ora passa all’esame della Camera per la conversione definitiva entro il 14 settembre 2020

Il Senato ha approvato il maxiemendamento al DDL Semplificazioni, ora si va alla Camera per la conversione definitiva entro il 14 settembre 2020. Stralciata la norma sui doppi incarichi ai professori universitari, tante le novità per appalti, edilizia, urbanistica, professione, mobilità

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Il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge n.1883/A.C. 2648Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” - DL Semplificazioni, che ora passa all’esame della Camera per la conversione definitiva entro il 14 settembre 2020.

Si tratta del maxiemendamento al DL 76/2020, che inizierà martedì 8 settembre l'esame alla Camera dove, considerando i tempi stretti, non ci dovrebbero essere modifiche. Ricordiamo però che questo TESTO - disponibile in allegato - entrerà in vigore SOLO con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.

Vediamo in ogni caso, in questo approfondimento, tutte le misure di riferimento per l'edilizia, l'urbanistica e la parte relativa alle autorizzazioni sismiche, segnando in ROSSO le modifiche apportate dal Senato.

Edilizia e urbanistica: ricostruzioni, termini lavori, tolleranze costruttive, agibilità

In materia di "Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia", avevamo ampiamente approfondito, il testo originario, vediamo la situazione attuale:

Modifiche in materia di deroghe ai limiti di distanza tra fabbricati e di altezza (comma 1, lettera a)

1. nei casi di interventi che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici e fermo restando (come già previsto dalla norma previgente) che la ricostruzione è comunque consentita nell’osservanza delle distanze legittimamente preesistenti, non è più richiesto il rispetto:

  • del vincolo del medesimo sedime;
  • del vincolo della medesima sagoma.

NB - il rispetto delle distanze legittimamente preesistenti è condizione sufficiente per consentire gli interventi di demolizione e ricostruzione anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini.

2. gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti:

  • con ampliamenti fuori sagoma;
  • con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito.

3. nelle zone di seguito elencate, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell’ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni dei vigenti strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica e i pareri degli enti preposti alla tutela:

  • zone omogenee A di cui al D.M. 1444/1968;
  • zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali;
  • centri e nuclei storici consolidati;
  • ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico.

Modifiche in materia di definizione degli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia (comma 1, lettera b))

Vengono modificate le definizioni di “manutenzione straordinaria” e di “ristrutturazione edilizia” (contenute, rispettivamente, nelle lettere b) e d) del comma 1 dell'art.3) dpr 380/2001 – ossia delle categorie di intervento edilizio più direttamente funzionali alle operazioni di recupero e riqualificazione tipiche dei processi di rigenerazione urbana – con l’obiettivo di ampliarne l’ambito applicativo. Quindi:

  • il comma 1, lettera b), numero 1, intervenendo sulla definizione di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), del D.P.R. 380/2001 – restringe l’ambito di applicazione della previsione secondo cui sono comunque vietati interventi di manutenzione straordinaria che comportino modifiche alle destinazioni d’uso, stabilendo che detti interventi non devono comportare mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico (e dunque ammettendo la possibilità di interventi di manutenzione straordinaria che comportino invece modifiche alle destinazioni d’uso urbanisticamente non rilevanti);
  • il comma 1, lettera b), numero 1, aggiunge poi, dopo il secondo periodo dell’art. 3, comma 1, lettera b), del D.P.R. 380/2001, un ulteriore periodo volto a specificare che nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati purché tali modifiche rispettino le seguenti condizioni:
    • siano necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso;
    • non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio;
    • l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia;
    • e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
  • il comma 1, lettera b), numero 2, modificato dal Senato, riduce l’ambito delle novelle all’art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 380/2001 apportate dal testo iniziale del provvedimento in esame, volte ad equiparare agli interventi di ristrutturazione edilizia anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche e a consentire incrementi di volumetria ove espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. In sostanza, la disposizione in esame, sostituendo il terzo e il quarto periodo dell’art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 380/2001, provvede ora:
    • a mantenere la previsione già vigente secondo cui costituiscono ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza (nuovo terzo periodo della lettera d);
    • a prevedere che gli interventi di demolizione e ricostruzione e di ripristino di edifici crollati o demoliti effettuati sugli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, su quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al D.M. 1444/1968 o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico (in coerenza con la modifica al comma 1-ter dell’art. 2-bis descritta supra) possono considerarsi di ristrutturazione edilizia (e non richiedono dunque il permesso di costruire) a condizione che, oltre al mantenimento della medesima sagoma (condizione già contemplata dalla disciplina previgente), sia previsto anche il mantenimento di prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria (nuovo quarto periodo della lettera d);
    • il comma 1, lettera b), numero 2-bis – introdotto nel corso dell’esame al Senato – modifica, poi, all’art. 3, comma 1, la lettera e.5) al fine di precisare che – rispetto alla vigente formulazione che si riferisce genericamente ai manufatti leggeri in strutture ricettive – non rientrano nella categoria degli interventi di nuova costruzione:
      • le tende e le unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto paesaggistico;
      • e a condizione che tali strutture non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

Modifiche in materia di attività edilizia libera (comma 1, lettera c))

Il comma 1, lettera c), sostituisce la lettera e-bis) del comma 1 dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001, recante la disciplina dell’attività edilizia libera fornendo una nuova e più ampia classificazione, quali attività ricadenti in regime di edilizia libera, delle strutture leggere destinate ad essere rimosse alla fine del loro utilizzo

In particolare, la norma in esame:

  • aggiunge le opere stagionali a quelle – già previste nella formulazione previgente - dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità;
  • innalza da novanta a centottanta giorni il termine entro cui le opere in questione devono essere comunque immediatamente rimosse una volta cessata la temporanea necessità, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale, precisando altresì che detto termine è comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto.

Modifiche in materia di documentazione amministrativa (comma 1, lettera d))

  • il comma 1, lettera d), numero 1, modificato dal Senato, aggiunge il comma 1- bis, il quale prevede che lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o (sulla base di un’integrazione approvata al Senato) che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali;
  • per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.

Modifiche in materia di interventi subordinati a permesso di costruire (comma 1, lettera e))

Il comma 1, lettera e), sostituisce la lettera c) del comma 1 dell’art. 10 del D.P.R. 380/2001, che definisce gli interventi di ristrutturazione edilizia soggetti a permesso di costruire.

La nuova formulazione della lettera c) introdotta dalla norma in esame si distingue da quella previgente sotto due profili:

  • espungendo il riferimento alle modifiche dei prospetti contenuto nel testo previgente, qualifica come interventi di ristrutturazione edilizia subordinati a permesso di costruire i soli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino modifiche della volumetria complessiva dell’edificio; la modifica comporta, quindi, che gli interventi di sola modifica dei prospetti non sono più assoggettati a permesso di costruire (ma al diverso titolo abilitativo della SCIA, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 380/2001);
  • con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, inserisce tra gli interventi di ristrutturazione edilizia subordinati a permesso di costruire anche gli interventi che comportino modificazioni della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti (oltre a quelli, già previsti nella previgente formulazione, che comportino modificazioni della sagoma).

Modifiche in materia di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici (comma 1, lettera f))

Il comma 1, lettera f), modificato dal Senato, interviene in novella all’art 14 del D.P.R. 380/2001 in materia di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici. Nello specifico:

  • si prevede che per gli interventi di ristrutturazione edilizia la richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico e comunque – come precisato dal Senato – limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell’insediamento, fermo restando (previsione, questa, già presente nel testo previgente), nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'art. 31, comma 2, del D.L. 201/2011;
  • la deroga può riguardare le destinazioni d’uso viene adeguata alla modifica apportata al comma 1-bis, nel senso di stabilire che la deroga può riguardare il mutamento di destinazioni d’uso ammissibili (e non solo, come nel testo previgente, i mutamenti che non comportino un aumento della superficie coperta prima dell’intervento di ristrutturazione).

Modifiche in materia di contributo straordinario per il rilascio del permesso di costruire (comma 1, lettera g))

Il comma 1, lettera g), apporta una modifica puntuale alla lettera d-ter) del comma 4, dell’art. 16 del D.P.R. 380/2001, recante la disciplina del contributo per il rilascio del permesso di costruire, finalizzata ad escludere il cambio di destinazione d’uso dai fattori determinativi del maggior valore generato dall’intervento edilizio di cui si debba tener conto ai fini della determinazione del contributo straordinario.

In virtù della modifica recata dalla norma in esame, pertanto, per il calcolo del contributo straordinario di cui all’art. 16, comma 4, lettera d-ter), non è più considerato il maggior valore dell’area o dell’immobile generato da un cambio di destinazione d’uso.

Modifiche in materia di riduzione o esonero dal contributo di costruzione (comma 1, lettera h))

Il comma 1, lettera h), modifica il comma 4-bis dell’art. 14 del D.P.R. 380/2001, in materia di riduzione o esonero dal contributo di costruzione. In particolare, le modifiche al comma 4-bis concernono:

  • la previsione che la riduzione del venti per cento del contributo di costruzione è finalizzata ad agevolare gli interventi di rigenerazione urbana (mentre nel testo previgente la finalità era quella di agevolare gli interventi di “densificazione edilizia”) nonché, in base all’integrazione approvata al Senato, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo;
  • la estensione dei casi di riduzione del contributo di costruzione a tutti gli interventi di rigenerazione urbana e non solo, come previsto nella formulazione previgente, alle nuove costruzioni nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria;
  • il riconoscimento ai comuni della facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso.

Modifiche in materia di formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire (comma 1, lettera i)

Il comma 1, lettera i), aggiunge un periodo finale al comma 8 dell’art. 20 del D.P.R. 380/2001 volto a prevedere il rilascio d’ufficio dell’attestazione dell’avvenuta formazione del silenzio assenso da parte dello sportello unico edilizia (SUE).

Il periodo aggiuntivo introdotto dalla norma in esame stabilisce, in particolare, che, fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l’edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti.

Modifica alla disciplina degli interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività-SCIA (comma 1, lettera l))

Il comma 1, lettera l), modifica l’art. 22, comma 1, lettera a), del D.P.R. 380/2001 includendo gli interventi di manutenzione straordinaria relativi ai prospetti tra quelli realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività.

Modifica in materia di mutamento d’uso urbanisticamente rilevante (comma 1, lettera m))

La norma in esame sostituisce, al comma 2 dell’art. 23-ter, il riferimento, quale criterio di determinazione della destinazione d’uso di un fabbricato o di una unità immobiliare, alla destinazione “prevalente in termini di superficie utile” con quello alla destinazione “stabilita dalla documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis”, la quale – in forza della modifica operata dal comma 1, lettera b), n. 1 – è rappresentata dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali ovvero, nei casi di immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, dalle informazioni catastali e da ogni altro documento probante (quali riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti d’archivio ecc.).

Usi temporanei di aree ed immobili (comma 1, lettera m-bis)

  • il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale. Il comma 2 precisa che l’uso temporaneo può riguardare:
    • immobili legittimamente esistenti;
    • ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica;
    • purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1;
  • il comma 3 del nuovo art. 23-quater definisce i contenuti della convenzione che disciplina l’uso temporaneo, prevedendo che essa debba regolare:
    • la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;
    • le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili e delle aree;
    • le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino una volta giunti alla scadenza della convenzione;
    • le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti degli obblighi convenzionali;
  • la stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuare comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima;
  • l’uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d'uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate mentre il comma 6 dispone che, qualora si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica, il soggetto gestore è individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza dall'assegnazione per gravi motivi;
  • il comma 7 del nuovo art. 23-quater disciplina le attribuzioni del consiglio comunale in materia, stabilendo che lo stesso:
    • individua i criteri e gli indirizzi per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte della giunta comunale;
    • approva con deliberazione lo schema di convenzione che regola l'uso temporaneo in assenza dell’atto consiliare di cui al punto precedente.

Modifiche in materia di segnalazione certificata ai fini dell’agibilità (comma 1, lettera n))

La segnalazione certificata può essere presentata anche in assenza di lavori al fine di richiedere l’agibilità per immobili legittimamente realizzati che ne siano privi.

Modifiche in materia di parziali difformità e tolleranze costruttive (comma 1, lettere o) e p))

Il nuovo art. 34-bis, rubricato “Tolleranze costruttive”:

  • riproduce la previsione (già contenuta nel comma 2-ter dell’art. 34) secondo cui il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo, aggiungendo peraltro alle predette fattispecie anche quella, di tipo residuale, in base alla quale non costituisce violazione edilizia il mancato rispetto di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari (comma 1);
  • fuori dai casi di cui al comma 1, e limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, prevede che costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile (comma 2);
  • dispone, per le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, in quanto non costituenti violazioni edilizie, che il tecnico abilitato ne faccia dichiarazione, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali (comma 3)

Modifiche relative alla vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche e sull’osservanza delle norme tecniche (comma 1, lettere da p-bis) a p-quater))

Le lettere p-bis) e p-ter), introdotte al Senato, intervengono sulla disciplina relativa alla vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche, modificando, rispettivamente, gli articoli 94 e 94-bis del T.U. edilizia (D.P.R. 380/2001). La lettera p-quater), anch’essa introdotta al Senato, integra il disposto dell’art. 103 del D.P.R. 380/2001 che disciplina la vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche.

Nello specifico:

  • si modifica il comma 1 dell’art. 94 – ove si dispone che nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione – al fine di eliminare l’aggettivo “scritta” riferito all’autorizzazione, che quindi non dovrà necessariamente essere resa in forma scritta.
  • termini e le modalità di rilascio dell’autorizzazione sismica: il nuovo testo prevede un solo termine generale che viene ridotto a 30 giorni. Prevista l'eliminazione dell’obbligo di comunicare l’autorizzazione al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza
  • si introduce il meccanismo del silenzio-assenso in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione nel termine previsto, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego. Lo sportello unico per l'edilizia rilascia, anche in via telematica, entro 15 giorni dalla richiesta dell'interessato:
    • un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego;
    • oppure, nello stesso termine di 15 giorni, comunica all'interessato che sono intervenuti atti che impediscono la formazione del silenzio-assenso
  • non si possono iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti" in zone sismiche senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione – al fine di eliminare l’aggettivo “scritta” riferito all’autorizzazione, che quindi non dovrà necessariamente essere resa in forma scritta;
  • ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza per l’osservanza delle norme tecniche prevista da tale articolo, sono individuati come prioritari i lavori avviati o effettuati sulla base di autorizzazione rilasciata secondo le modalità di cui all'articolo 94, comma 2-bis, vale a dire nei casi di silenzio-assenso.

Ulteriori misure in materia edilizia (commi 2-7-bis)

1. Ulteriori disposizioni concernenti una norma di interpretazione autentica in materia di altezza minima e requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione: i requisiti relativi all’altezza minima e ai requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione ivi previsti non si considerano riferiti agli immobili:

  • che siano stati realizzati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto
  • e che siano ubicati nelle zone A o B, di cui al D.M. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili, in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali;

Ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.

2. Opere edilizie in regime di comunione e condominio

Si riconosce a ciascun partecipante alla comunione o al condominio la facoltà di realizzare a proprie spese ogni opera relative alle seguenti tipologie:

  • opere di rimozione di barriere architettoniche, di cui all’art. 2 della L. 13/1989 (“Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”);
  • opere relative agli incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 (alla cui scheda di lettura si rinvia per ulteriori approfondimenti), anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1102 del codice civile

3. Proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori

Il comma 4, nel testo modificato dal Senato, prevede la proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del D.P.R. 380/2001.

Per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere del presente comma:

  • sono prorogati rispettivamente di un anno e di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del D.P.R. 380/2001, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati; tali disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire per i quali l’amministrazione competente abbia già accordato una proroga ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.P.R. 380/2001;
  • la medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro il 31 dicembre 2020 ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 380/2001.

4. Proroga dei termini previsti dalle convenzioni di lottizzazione

Il comma 4-bis – introdotto nel corso dell’esame al Senato – dispone la proroga di tre anni del termine di validità nonché dei termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della L. 1150/1942, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché dei termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020.

La norma in commento si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui al citato art. 28, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'art. 30, comma 3-bis, del D.L. 69/2013.

Posa in opera di elementi o strutture amovibili

Il comma 5, integrato dal Senato, dispone che non è subordinata alle autorizzazioni del Soprintendente o del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di cui agli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) la posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle pubbliche piazze, vie, strade e sugli altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico (aree di cui all’art. 10, comma 4, lettera g), del medesimo Codice), fatta eccezione per quelli adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico o artistico.

Rilascio del titolo edilizio per la concessione dei contributi nei territori colpiti dagli eventi sismici in Italia centrale del 2016

Il comma 6, modificato dal Senato, integra l’art. 12, comma 2, del D.L. 189/2016 disciplinando la procedura per la verifica dei titoli edilizi necessari per il rilascio dei contributi per la ricostruzione privata nei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016.

la novella apportata dalla norma in esame all’art. 12, comma 2, del D.L. 189/2016:

  • precisa che il comune rilascia il titolo edilizio ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 380/2001 (procedimento per il rilascio del permesso di costruire) ovvero verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto (riguardanti, rispettivamente, gli interventi subordinati a SCIA e gli interventi subordinati a SCIA in alternativa al permesso di costruire);
  • prevede che la conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato o dall’Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell’edificio preesistente, l’assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso, l’inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta;
  • dispone che nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al D.L. 189/2016 gli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono in ogni caso realizzati con SCIA edilizia (e non più “autorizzati”, come previsto dalla norma vigente) ai sensi e nei limiti di cui all'art. 3-bis, comma 2, del D.L. 123/2019, anche con riferimento – come precisato al Senato – alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni.

Conformità dei lavori pubblici finanziati prevalentemente dallo Stato alle norme tecniche sulle costruzioni

Il comma 7-bis – introdotto dal Senato – inserisce tre nuovi commi (dal 2-ter al 2-quinquies) all'art. 5 del D.L. 136/2004 che ha disciplinato l’emanazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché relative alla progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse).

SCIA per infrastrutture sociali (comma 7-ter)

Il comma 7-ter, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca modifiche in materia di semplificazione dei titoli edilizi per la realizzazione o riqualificazione di infrastrutture sociali.

In particolare, si dispone che, fermo restando quanto previsto dall'art. 7 del D.P.R. 380/2001 (che esclude l’applicabilità del Testo unico dell’edilizia ad una serie di opere e interventi delle amministrazioni pubbliche), le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare ad infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale comunque denominata, realizzate da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali di cui all'art, 1, comma 1, lettere k), l), o) e r), del D.Lgs. 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

  • sono sempre consentite con segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), purché iniziate entro il 31 dicembre 2022 e realizzate, sotto controllo pubblico, mediante interventi di ristrutturazione urbanistica, edilizia ovvero demolizione e ricostruzione;
  • possono prevedere un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente.

IL TESTO DEL DDL SEMPLIFICAZIONI APPROVATO DAL SENATO IL 4 SETTEMBRE 2020 - MA NON ANCORA IN VIGORE - E' SCARICABILE IN FORMATO PDF (TESTO A FRONTE CON MODIFICHE RISPETTO AL DL 76/2020 ORIGINALE)

 

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