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Manca la relazione tecnica nella DIA o nella SCIA? Non si può demolire. Ecco perché

Tar Lombardia: non può esserci la demolizione solo perché nella Dia manca la documentazione tecnica esplicativa

È escluso che si possa ingiungere la demolizione di manufatti solo perché nella Dia manca la documentazione tecnica esplicativa, la quale pure risulta prevista dal regolamento edilizio.

E' piuttosto interessante, il contenuto della recente sentenza 1470/2020 del 30 luglio scorso del Tar Milano, relativa, appunto, al ricorso proposto da svariati privati conto l'ordinanza comunale di demolizione per i cancelli carraio e pedonale, in conseguenza della verifica dell’inesistenza del titolo abilitativo edilizio e relativamente all’esecuzione di opere previste nella denuncia di inizio attività riguardanti il “completamento della recinzione esistente e posa di nuovo cancello carraio/pedonale per la corretta delimitazione della proprietà privata”.

Il comune si è difeso dal ricorso sostenendo che la DIA sarebbe irrilevante in quanto detti cancelli non erano oggetto della denuncia di inizio attività, né potevano essere considerati, legittimamente, come tali. Non solo: con riferimento al secondo motivo afferma che sarebbe acclarato che l’area sulla quale sono state realizzate le opere, in ogni caso, non è in comproprietà né in uso comune ai ricorrenti, che sulla stessa non possono vantare diritto alcuno, fatta eccezione per la servitù di passo, che garantisce agli stessi l’accesso alla loro proprietà.

Se manca un 'progetto' nella DIA non si può demolire

Dall’esame degli atti - osserva preliminarmente il Tar Milano - risulta che nell’ordinanza di demolizione si afferma che “... nella DIA citata, pervenuta in data 04.06.2010 prot. n. 11690, le opere oggetto della contestazione risultavano riportate unicamente al 4° punto della relazione tecnica allegata ma non venivano invece rappresentate graficamente così come disciplinato dall’art. 98 comma 2 del Regolamento Edilizio vigente, il quale dispone che per consentire le necessarie verifiche tecniche da parte dell’ufficio i progetti devono essere corredati da una documentazione tecnica esplicativa” (v. anche memoria del Comune depositata in data 26/09/19 pag. 3).

Risulta quindi riconosciuto dallo stesso Comune che le opere oggetto di demolizione erano state denunciate dai ricorrenti al Comune.

A tal fine è irrilevante che la rappresentazione di tali opere non fosse completa nel senso che la rappresentazione dei cancelli fosse contenuta in alcuni documenti soltanto, tra quelli presentati dai ricorrenti.

Infatti in tal caso sussiste l’onere del Comune di verificare tutta la documentazione presentata e di chiedere eventuali integrazioni documentali, poiché ai sensi dell’art. 20 c. 5 del DPR 380/2001 “5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa”.

La norma, dettata per il rilascio del permesso di costruire ma applicabile a tutti i titoli edilizi, chiarisce che l’amministrazione è onerata di soccorso istruttorio nei confronti dei soggetti che richiedono il rilascio di un titolo edilizio, in quanto grava sull’amministrazione l’onere di facilitare lo svolgimento dell’attività amministrativa che condizioni l’esercizio dei diritti dei cittadini.

Quindi, in definitiva: dall’incompletezza della documentazione, ben diversa dall’omissione, non si può desumere un tentativo decettivo del privato nei confronti dell’amministrazione, fatto che richiede una prova ben più corposa della mancata rappresentazione dei lavori nella relazione tecnica esplicativa, in quanto è onere degli uffici di controllare tutta la documentazione presentata e non solo la relazione riassuntiva.

Niente ruspa

Il riconoscimento dell’avvenuta denuncia all’amministrazione dei suddetti cancelli ed il consolidamento del suddetto titolo per decorso del termine comporta che l’emanazione dell’ordine di demolizione dovesse passare attraverso il ritiro in autotutela del titolo edilizio formatosi.

Infatti il potere inibitorio dell’amministrazione in materia di DIA è - per orientamento costante della giurisprudenza - “estinguibile”, in quanto sottoposto al termine di esercizio perentorio di giorni 30 dalla presentazione della denuncia, al pari dell’attività di verifica cui è funzionalmente collegato.

Ne consegue che, passati 30 giorni, l’attività edilizia può essere liberamente iniziata non potendo l’amministrazione intervenire sulla stessa tramite l’esercizio di un potere inibitorio ormai esauritosi e salvo restando il potere di autotutela, ma soggetto a ben diversi presupposti (cfr. TAR Campania Napoli, sez. VIII, 08.10.2009, n. 5200; TAR Veneto, Venezia, sez. II, 09.07.2009, n. 2137; TAR Lombardia Milano, sez. II, 17.06.2009, n. 4066; TAR Liguria, 22.01.2003, n. 113) (TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 18.05.2011 n. 1278).

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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