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Muro di contenimento abusivo in zona sismica: bastano le prove del comune, non serve intervento del Genio Civile

Cassazione: la regola di cui all'art. 98 comma 2 del dpr 380/2001 non impone di procedere all'esame del dirigente dell'ufficio tecnico della regione, o di un suo delegato, tutte le volte che si proceda per il reato di cui all'art. 95

E' piuttosto interessante, il contenuto della sentenza 27592/2020 dello scorso 6 ottobre della Suprema Corte Penale, che riguarda una condanna per i reati di cui agli artt. 93 e 95 del Testo Unico dell'Edilizia commessi realizzando una recinzione in muratura lunga circa 70 metri e di altezza variabile da 1,70 a 3 metri, senza darne preavviso scritto all'Ufficio Tecnico Regionale/Genio Civile e senza ricevere dallo stesso l'autorizzazione sismica.

In particolare, si evidenzia il chiarimento circa la portata:

  • dell'art.96 dpr 380/2001;
  • del combinato disposto dell'art 98 comma 1 e comma 2.  

Si tratta della "vexata quaestio" circa la doverosità (sostenuta dall'imputato) di interrogare, da parte dell'autorità competente per l'accertamento delle violazioni urbanistiche, ex art. 98 comma 2, il funzionario del genio civile. La Cassazione, seguendo un orientamento fermo dal 2018, afferma che il Giudice Penale può farne a meno e che la prova del reato la può fornire anche il Comune.

Ne deriva l'automatismo per il quale i muri di contenimento sotto i 3 metri di altezza in zone sismiche devono essere quantomeno depositati.

Secondo il Collegio:

  • il comma 2 dell'art. 98 impone l'obbligo di procedere «in ogni caso» all'esame del dirigente dell'ufficio tecnico della regione, o di un funzionario dipendente da lui delegato e a conoscenza dei fatti, solo nell'ipotesi in cui si sia proceduto ad «ulteriori accertamenti tecnici» a norma dell'art. 98, comma 1;
  • l'art. 98, comma 2 secondo cui: «Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento il dirigente del competente ufficio tecnico della regione, il quale può delegare un funzionario dipendente che sia a conoscenza dei fatti», va letto in modo coordinato con il precedente comma 1, il quale prevede: «Se nel corso del procedimento penale il pubblico ministero ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o più consulenti tecnici scegliendolo fra i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici o tra tecnici laureati appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di altre amministrazioni statali». Tenendo conto della immediata successione topografica tra queste due disposizioni, in effetti, appare ragionevole riferire l'art. 98, comma 2, d.P.R. cit. alle sole ipotesi di cui al comma 1, e cioè a quelle in cui l'Autorità giudiziaria «ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti tecnici».

Questo va 'd'accordo' col combinato disposto degli artt. 96 e 103 dpr 380/2001, secondo cui l'attività di accertamento delle violazioni concernenti le costruzioni in zone sismiche non è rimessa in via esclusiva al dirigente dell'ufficio tecnico regionale, o ai funzionari del suo ufficio, ma può essere svolta, in via alternativa, anche da numerose altre autorità amministrative, tra le quali, ad esempio, come nella specie, i geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni comunali.

Inoltre, a norma dell'art. 96, comma 2, il dirigente dell'ufficio tecnico regionale deve essere sempre informato dell'avvenuta constatazione della violazione, ma dispone «ulteriori accertamenti di carattere tecnico» solo ove sia necessario, e, precisamente, per ripetere la previsione testuale del legislatore, «occorrendo».

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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