Condoni e Sanatorie | Edilizia
Data Pubblicazione:

Le regole del condono edilizio per le opere non ultimate entro il 1° ottobre 1983

Il Consiglio di Stato fa chiarezza sulla condonabilità delle opere edili abusive non ultimate alla data del 1° ottobre 1983 (legge 47/1985)

L'art. 43 comma 5 della legge 47/1985, nel consentire la condonabilità delle opere edili abusive non ultimate alla data del 1° ottobre 1983, indicata dall’art. 31 della stessa disposizione, per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori strettamente necessari alla loro funzionalità, si riferisce chiaramente all’ipotesi in cui, contestualmente alla richiesta di sanatoria degli abusi commessi, l’interessato abbia necessità di completare le opere interrotte a causa dei suindicati provvedimenti (p.es. un sequestro o un ordine di sospensione), per tale evenienza legittimando una nozione di “ultimazione” degli abusi più elastica di quella adottata in via ordinaria;

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato nella sentenza 7006/2020 dello scorso 13 novembre, precisando che in ogni caso è esclusa la possibilità che, dopo il rilascio della concessione in sanatoria, il beneficiario di quest’ultima possa vantare, sulla base della disposizione in esame, una pretesa al rilascio di un ulteriore titolo abilitativo per eseguire ulteriori lavori sul manufatto condonato.

Il caso

Una signora aveva chiesto al Tar Puglia l’annullamento del provvedimento con il quale veniva respinta la sua domanda di concessione edilizia per la variazione di prospetto ed il completamento delle opere interne di un fabbricato già interessato da provvedimento di condono edilizio in quanto ritenuto dall’Amministrazione inefficace per inesistenza delle opere condonate.

Si sosteneva che:

  • i) la precedente concessione edilizia in sanatoria non poteva considerarsi inefficace per inesistenza dell’abuso (5° piano attico) anche perché tale provvedimento non era stato mai rimosso in autotutela;
  • ii) il condono edilizio aveva riguardato opere effettivamente realizzate essendo il piano attico, al momento della sospensione dei lavori, ben individuabile nella sua estensione plano-volumetrica con la copertura ed i balconi;
  • iii) l’Amministrazione sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 43 della legge n. 47/85 laddove consente il completamento dell’unità immobiliare condonata.

Il parere negativo del TAR si fondava sulla circostanza in forza della quale la precedente concessione edilizia in sanatoria è “priva di efficacia” in quanto viene in rilievo nel caso di specie un abuso non commesso ed in considerazione del fatto che la richiesta di variazione di prospetto e completamento delle opere interne è in realtà finalizzata alla realizzazione di un tompagno allo stato inesistente e di tramezzature interne parimenti inesistenti.

La signora ricorreva quindi presso Palazzo Spada.  L'oggetto del contendere è se può dirsi condonabile un’opera in parte priva delle tompagnature, ovverosia delle pareti laterali costituenti parte integrante della sua struttura.

Al quesito la Sezione ha già avuto modo di formulare risposta negativa avendo, di recente, osservato che “In tema di condono, ai fini dell’ultimazione del fabbricato sono necessarie non solo le tompagnature esterne, ma anche l’esistenza di una copertura che ha la funzione di definire le dimensioni dell'intervento realizzato, dal punto di vista della sagoma e del volume mentre, dal punto di vista costruttivo, ha lo scopo di rendere conto della compiutezza della realizzazione stessa” (Cons. Stato, sez. II, 14 gennaio 2020, n. 339).

Nel caso di specie, l’appellante ottenne nel 1994 una concessione in sanatoria sul chiaro presupposto, da essa stessa dichiarato in domanda, che le opere abusive fossero state ultimate a una certa data utile per fruire del condono, e soprattutto senza avvalersi in alcun modo del beneficio di eseguire le opere di completamento di cui al precitato art. 43, comma 5.

Successivamente, ha presentato nuova domanda di concessione per eseguire ulteriori lavori definiti di “completamento” del manufatto condonato, ma intesi chiaramente come nuovi interventi e non come interventi funzionali e accessori ai pregressi abusi (nella nuova domanda non è affatto menzionato il comma 5 dell’art. 43). Di conseguenza, in modo del tutto corretto il Comune ha valutato l’ammissibilità di tale nuova domanda secondo le norme vigenti all’epoca in cui è stata presentata, ritenendo gli interventi in questione non consentiti dalla disciplina dettata dalle N.T.A. per il centro storico (e su questo punto nessun rilievo è svolto in appello).

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

banner-dalprato-700.jpg

L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dell’arte dell’Edilizia e dell’Urbanistica in cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti l’evoluzione normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo giornalmente.

Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dell’Urbanistica e dell’Edilizia facendo il punto critico sulle tematiche che maggiormente si pongono all’attenzione della legislazione e della giurisprudenza in un momento in cui l’evoluzione della materia appare confusa e, a volte, contraddittoria; per questo trattiamo gli argomenti, per così dire, più attuali, interpretandoli ed inquadrandoli alla luce dei principi fondanti della materia anch’essi oggetto di evoluzione concettuale e dottrinaria.

Vai all'area di approfondimento "LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA"


Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi

Condoni e Sanatorie

Condono e sanatoria edilizia, due modalità per ottenere a posteriori la legittimazione di opere edilizie abusive. Quando è possibile ricorrere...

Scopri di più

Edilizia

L'edilizia ricomprende tutte quelle attività finalizzate a realizzare, trasformare o demolire un edificio. Essa rappresenta sicuramente uno dei...

Scopri di più