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Il Permesso di Costruire Digitale e il Nuovo Testo Unico dell'Edilizia: tra GIS e BIM

La bozza del nuovo Testo Unico dell'Edilizia Privata affronta, come è ovvio, la definizione del procedimento amministrativo. Si parla anche di Permesso di Costruire Digitale? Una riflessione di angelo Ciribini

La bozza del nuovo Testo Unico dell'Edilizia Privata affronta, come è ovvio, tra l'altro, la definizione del procedimento amministrativo che concerne il rilascio oppure il diniego del permesso di costruire, così come di altro titolo abilitativo.

Tale procedimento, sotto il profilo della digitalizzazione, è ormai, in molti casi, attuato in termini di dematerializzazione, attraverso apposite infrastrutture e piattaforme digitali destinate alle amministrazioni comunali e agli sportelli unici dell'edilizia o delle attività produttive, talora secondo modalità operative e strutture informative definite omogeneamente a livello regionale.

E', tuttavia, opportuno osservare come, in Europa, alla stessa stregua di altre realtà continentali, si stia sviluppando la possibilità di gestire il procedimento amministrativo in oggetto in maniera semi-automatica (Digital Building Permitting), almeno quanto alla sua fase istruttoria, tramite la gestione e la modellazione informativa: l'Information Management e il Building Information Modeling.

 

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Figura 1 - Dati, Algoritmi, Modelli.


Digital Building Permitting e la riqualificazione digitale dell'Amministrazione Pubblica

L'argomento è oggi all'attenzione sia di buildingSmart International, all'interno della Regulatory Room, e dello Open Geospatial Consortium, sia dello European network for Digital Building Permits (EUnet4DBP), promosso dalla TU Delft, assieme all'Università degli Studi di Brescia e del Fraunhofer Institut Italia.

Si tratta di uno dei pilastri fondamentali della cosiddetta Digital Compliance, che si rinviene, a livello sperimentale, ad esempio, in Danimarca, in Estonia (ove già è in essere una considerevole e-Governance), in Finlandia (ad esempio, nel Comune di Vantaa), in Germania (ad esempio, nella Città di Amburgo, tramite XPlanung e XBau), in Norvegia (attraverso eByggeSak) nei Paesi Bassi (ad esempio, presso la Municipalità di Rotterdam), nel Regno Unito (in cui il Centre for Digital Built Britain ha avviato un programma sistematico), in Slovenia, in Svezia, sulla scorta dei precedenti, talora storici, casi dell'Australia, della Corea del Sud, di Hong Kong, della Nuova Zelanda, di Singapore.

Si tratta della prospettiva di rendere progressivamente computazionali e leggibili dalla macchina, ai fini di una automazione dei processi autorizzativi e amministrativi, tutte le prescrizioni legislative, regolamentari e normative, non solo relative al rilascio dei titoli abilitativi.

Si ricordi, inoltre, che, negli Stati Uniti, alcune società sono già in grado, a livello di definizione dei lay out distributivi nella progettazione dell'edilizia residenziale, non solo in termini di Generative Design, ma anche di Machine Learning, di ottimizzare le soluzioni in funzione di una serie di obiettivi e di vincoli che investono anche gli specifici quadri regolamentari, non solo federali, ma anche statali.

E' chiaro che la tematica di cui si sta argomentando rientra pienamente nei contenuti programmatici di Next Generation EU, con specifica attinenza alla riqualificazione della Amministrazione Pubblica e alla sua, conseguente, digitalizzazione.

Naturalmente, non è immaginabile ipotizzare, nel breve periodo, una imposizione cogente dell'adozione dell'Information Management e dell'Information Modeling nei procedimenti amministrativi ordinari concernenti il rilascio del permesso di costruire, stante la loro limitata diffusione, ma, al contempo, sarebbe auspicabile che nel nuovo Testo Unico tale possibilità fosse prevista in termini opzionali e facoltativi.

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Figura 2 - Il processo progettuale e amministrativo.

 

Si tenga, infatti, a mente che, dal punto di vista della committenza e della cittadinanza titolare di diritti edificatori, tale modalità risulterebbe foriera di maggiore tempestività e di minore discrezionalità.

In ciò si darebbe una profonda differenza nei confronti degli obblighi legislativi relativi ai contratti pubblici, poiché sia il versante della Domanda Privata sia quello della Amministrazione Pubblica agirebbero sulla scorta di volontarietà e di convenienza palesi, anziché di cogenza.

Ovviamente, proprio all'interno della Recovery and Resilience Facility, sarebbe necessario attuare un vasto programma di formazione delle risorse umane degli enti locali, oltre che un impegnativo programma di investimento strumentale.

 

I benefici della digitalizzazione del procedimento amministrativo

All'origine della digitalizzazione integrale del procedimento amministrativo si situano, perciò, il Building Information Modeling e il Geographical Information System; quest'ultimo è, peraltro, da considerare con attinenza specifica alla fase pianificazione urbanistica (attuativa) che, in linea generale, ha da tempo accolto e attuato soluzioni digitali, ora da associare a quelle inerenti al livello edilizio.

A questo proposito, è da notare come il tema si colleghi alle tematiche relative al 3D Mapping delle città (si pensi alle Città di Helsinki o di Zurigo, ovvero ad alcuni catasti nazionali) e dei distretti urbani, al Digital Twinning e alla Smart City.

Nella versione basilare del tema la maggior parte dei vincoli legislativi e regolamentari che connotano il procedimento amministrativo dovrebbero essere tradotti in repertori di regole computazionali, leggibili dalla macchina, da utilizzarsi per il controllo e per la verifica dei modelli informativi.

Il che significa che occorra, possibilmente a livello nazionale e regionale, avviare iniziative in tal senso che permettano di usufruire di una sorta di infrastruttura legata ai presupposti regolamentari in senso lato, da associare, ad esempio, alle nozioni di Level of Information Need e di Model View Definition, oggetto della normativa sovranazionale europea attuata attraverso le norme EN.

La presenza dei rule set, che implicitamente tendono a formalizzare le azioni di controllo e di verifica dei modelli informativi nella maniera più oggettiva e meno discrezionale possibile, permette, infatti, ai progettisti stessi, in prima istanza, di essere in grado di auto-valutare preventivamente (per censimento, non per campionamento, come avviene oggi attraverso la disamina di documenti più o meno dematerializzati), sia le condizioni dettate dagli ambiti regolatori sia i requisiti informativi formulati dalla committenza privata medesima.

La possibilità di prevedere che la componente progettuale dei dati da sottoporre all'istruttoria da parte del soggetto titolato a presentare l'istanza, assieme ai suoi professionisti incaricati, sia costituita, almeno parzialmente, da un modello informativo federato (Federated Building Information Model), dischiude, infatti, una serie di elementi positivi, tra cui: la diffusione capillare della cultura digitale nella committenza privata e nella professione intellettuale tecnica; la maggiore affidabilità e la migliore tempestività della fase istruttoria; un più elevato grado di autotutela sia per gli esponenti della amministrazione pubblica sia per gli operatori professionali della progettazione (e dei servizi connessi).

Nel momento in cui, il progetto è sottoposto alla disamina dello sportello unico dell'edilizia l'accuratezza dell'istruttoria, così come la sua celerità, non possono che essere incrementate al fine della valutazione della conformità. 

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Figura 3 - L'istruttoria semi-automatica.

 

Questa considerazione vale tanto più quanto, per modalità diverse dal permesso di costruire, il meccanismo del silenzio-assenso viga.

La presenza dei modelli informativi, non solo come formati proprietari, ma, soprattutto, quali formati neutri e interoperabili, supporta, infatti, con efficacia anche le eventuali richieste di integrazione o di modifica al progetto originariamente presentato, nonché di eventuale indizione di una conferenza di servizi.

E' importante, altresì, rilevare che la presenza del modello informativo federato e dei corrispondenti modelli informativi disciplinari, nella fase istruttoria e deliberativa successiva alla progettazione, si estenderebbe alle fasi di realizzazione dei lavori, di collaudo tecnico, di verifica della agibilità e di accatastamento.

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Figura 4 - I procedimenti amministrativi BIM-Compliant o BIM-Based.

 

Se, inoltre, considerassimo non solo i singoli procedimenti amministrativi legati al permesso di costruire o ad altro titolo abilitativo (connotato dall'asseverazione del progettista e dal silenzio-assenso da parte dell'amministrazione comunale), bensì anche le operazioni di rigenerazione urbana e il corrispondente Partenariato Pubblico Privato, la valenza della semi-automazione dei processi autorizzativi acquisirebbe una rilevanza ancora maggiore.

Sarebbe, perciò, fortemente auspicabile che il nuovo Testo Unico recepisse facoltativamente la possibilità di adottare l'approccio descritto e che prevedesse, altresì, l'eventualità della costituzione di piattaforme digitali dedicate.


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