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Tettoie, quando serve il permesso e quando è edilizia libera? Dipende dalla finalità. I chiarimenti del TAR Lazio

Non conta che un manufatto esista da sempre sul terrazzo di casa, l'opera rientra nell'edilizia libera solo quando ha una mera finalità estetica e serve soltanto a proteggere dalle intemperie

Se la tettoia è stata realizzata col permesso di costruire scaduto, va demolita. Non conta nulla il fatto che tale opera 'esista da sempre' sul terrazzo dell'abitazione, perché una tettoia rientra nell'edilizia libera unicamente quando ha una mera finalità estetica e serve soltanto a proteggere dalle intemperie.

Sono questi i 'paletti' contenuti nella sentenza 9757/2020 dello scorso 24 settembre del Tar Lazio, che aggiunge chiarimenti a un 'classico' dell'edilizia urbanistica.

Il caso

Il ricorrente premette che sul terrazzo del proprio appartamento esisteva da sempre un vecchio pergolato costituito da una struttura poco resistente alle intemperie in quanto solo poggiato sul pavimento e precariamente coperto con incannucciata o con fogli di policarbonato smontati durante il periodo invernale. Siccome intendeva realizzare una tettoia più robusta, adatta alle avverse condizioni atmosferiche (composta da pali e travi in legno e coperta con tegole in laterizio per resistere alle nevicate) aveva richiesto ed ottenuto il permesso a costruire rilasciato il 17.11.2010.

Successivamente, senza munirsi di un nuovo titolo, egli realizzava un intervento simile a quello autorizzato con il permesso a costruire scaduto, impiantando sul terrazzo una tettoia con caratteristiche in parte diverse. Il comune, quindi, ordinava la rimozione della tettoia ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Non conta la presenza precedente di un manufatto

Il ricorso viene respinto dal Tar: non rileva il fatto che il nuovo intervento abbia un impatto minore, sotto l’aspetto visivo, rispetto a quello già in precedenza autorizzato con il titolo edilizio scaduto. E' infatti esclusivamente sotto quest’ultimo profilo che va stabilita l’antigiuridicità dell’intervento realizzato, che è stato sanzionato proprio perché effettuato senza previamente munirsi del prescritto titolo autorizzatorio.

Non può, infatti, essere condivisa la tesi del ricorrente secondo cui tale titolo non era necessario in quanto l’intervento di sostituzione della tettoia da sempre presente sul terrazzo della casa di sua proprietà rientrerebbe nell’ambito dell’attività edilizia libera.

Al riguardo la giurisprudenza in materia ha da tempo chiarito che anche la costruzione di tettoie necessita di essere autorizzata dal punto di vista edilizio, risultando ininfluente la qualificazione giuridica dell'intervento come opera autonoma o meramente pertinenziale ai fini civilistici, potendosene prescindere solo nel caso in cui la struttura è "priva di autonoma destinazione", strettamente ed esclusivamente "funzionale" all'edificio principale, priva di “impatto urbanistico”, non atta per caratteristiche e dimensione ad alterare in modo significativo l'assetto del territorio.

Tettoie: il regime da applicare

Il regime da applicare alle tettoie varia a seconda che la si consideri un “manufatto autonomo” –per cui rientra tra le opere di “nuova costruzione” e quindi la sua realizzazione richiede il permesso di costruire prescritto dall'art. 10 del DPR - oppure una “mera pertinenza”, nel caso in cui sia priva di carattere di autonoma utilizzabilità, sia dotato di volume modesto rispetto all'edificio principale, abbia natura accessoria rispetto all'edificio principale, essendo preordinato a soddisfare un'oggettiva esigenza di quest'ultimo, per cui non è necessario munirsi del previo titolo edilizio (TAR Campania, n. 732/2017 e n. 4488/2011).

Indipendentemente dal carattere pertinenziale, costituisce "nuova opera" ove si realizzino nuovi elementi ed impianti, si modifichi la sagoma o il prospetto del fabbricato (TAR Campania, n. 84/2011) o nel caso in cui la tettoia abbia i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazioni dell'opera (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato sez. IV, 2/3/2018, n. 1309)

Rientrano quindi nell'edilizia ibera solo quelle tettoie che per forma e dimensioni abbiano mera finalità di arredo e protezione dalle intemperie (vedi, tra tante, TAR, Napoli, sez. VIII, sent. n. 789/2013; TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. n. 17/2016).

La decisione finale

Alla luce di tali principi il Tar ritiene corretta la qualificazione dell’opera in contestazione come "nuova costruzione", realizzabile solo previo rilascio del permesso di costruire, operata dal Comune, dato che il manufatto in contestazione presenta caratteristiche intrinseche (tipologia diversa da "struttura leggera"), modalità costruttive (è stata realizzata in ferro battuto ed è infisso al suolo), dimensioni (10,30 m x 3,20), funzioni (è suscettibile di autonoma utilizzazione) ed impatto sull'area circostante (ha determinato un'alterazione dello stato dei luoghi in quanto è visibile con tutta evidenza dalla piazza), che ne evidenziano la natura di struttura permanente ed atta a produrre una trasformazione definitiva del territorio.

E' quindi legittimo l’ordine di demolizione disposto dal Comune, in quanto "sanzione" prevista dall'art. 31 del DPR 380/2001 e dall’art. 15 della LR n. 15/2008 proprio per il caso di nuove opere realizzate senza permesso di costruire.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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