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Superbonus 110%: la cessione parziale del credito non è consentita. I limiti dell'utilizzo promiscuo

Agenzia delle Entrate: solo nel caso dello sconto in fattura è possibile un utilizzo promiscuo della detrazione

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Non si può cedere 'soltanto' una parte del credito spettante per il Superbonus 110% ex art.119 e 121 del DL Rilancio. O tutto, o niente.

E' la conclusione contenuta nella risposta dell'Agenzia delle Entrate (DRG Marche) a una contribuente che - avendo una determinata capienza fiscale (cd. capienza Irpef) - intedeva cedere solamente la parte 'residua'.

Nel caso specifico, per il quale si ringrazia un professionista tecnico lettore di Ingenio che ha fornito le informazioni, la capienza fiscale totale ammontava a 50 mila euro in 5 anni, la detrazione spettante stimata per il Superbonus era di 80 mila euro e si chiedeva la possibilità di cedere alla banca 30 mila euro.

Per il Fisco non si può fare: il credito d'imposta spettante può essere gestito in modo 'promiscuo' (cioè parziale) solo nel caso dello sconto in fattura (l'altra opzione possibile alternativa all'utilizzo diretto) e non anche della cessione del credito.

Opzione alternativa: come funzionano cessione del credito e sconto in fattura

L'Agenzia delle Entrate osserva nello specifico che, al paragrafo 7 della circolare n.24/E dell'8 agosto 2020, è precisato che ai sensi dell’art.121 del Decreto Rilancio, i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al paragrafo 7.2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, alternativamente:

  • a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cd. “sconto in fattura”). Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Pertanto, ad esempio, nel caso in cui il contribuente sostenga una spesa pari a 30.000 euro alla quale corrisponde una detrazione pari a 33.000 euro (110 per cento), a fronte dello sconto applicato in fattura pari a 30.000 euro, il fornitore maturerà un credito d’imposta pari a 33.000 euro. Nel caso in cui, invece, il fornitore applichi uno sconto “parziale”, il credito d’imposta è calcolato sull’importo dello sconto applicato. Ciò comporta, in sostanza, che se a fronte di una spesa di 30.000 euro, il fornitore applica uno sconto pari a 10.000 euro, lo stesso maturerà un credito d’imposta pari a 11.000 euro. Il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari a 22.000 euro (110 per cento di 20.000 euro rimasti a carico) o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito corrispondente a tale importo rimasto a carico ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
  • b) per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

Nel documento di prassi, inoltre, si precisa che "la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso".

Superbonus 110%: l'utilizzo promiscuo della detrazione vale solo per lo sconto in fattura

Da tutto ciò, le Entrate desumono che sono nel caso dello sconto in fattura è possibile un utilizzo promiscuo della detrazione: cioè a fronte di un utilizzo dello sconto solo per una parte del corrispettivo dovuto al fornitore, per la parte residua il contribuente può scegliere tra un utilizzo diretto della detrazione o la cessione del credito corrispondente all'importo rimasto a suo carico.

A differenza di questa ipotesi, non è possibile - nello stesso anno di imposta - usufruire del Superbonus nei limiti della capienza Irpef e cedere l'eccedenza. In tal senso dispone l'espressione utilizzata nell'art.121 comma 1 lett.b) del DL 34/2020, secondo cui il credito di imposta deve essere corrispondente alla detrazione spettante.

LA RISPOSTA INTEGRALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DRG MARCHE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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