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Tettoia abusiva, non conta il materiale: se è autonoma, anche se in metallo o lamiera, serve il permesso

Tar Lazio: serve il permesso di costruire per una tettoia costituita da una struttura metallica copertura con lamiera grecata coibentata di dimensioni mt 16.00×18.00×4.00 di altezza

C'è ancora chi ci casca? Evidentemente sì, se la giurisprudenza amministrativa continua a 'partorire' sentenze che condannano per abusi edilizi inerenti tettoie realizzate senza permesso di costruire.

E allora ne diamo notizia, stavolta prendendo spunto dalla pronuncia 12049/2020 del Tar Roma che ha come protagonista un'ampia tettoia avente copertura metallica con pannelli coibentati in lamiera.

In realtà, il caso di specie comprende, oltre alla tettoia, anche altre opere. Il comune ha ingiunto al ricorrente la demolizione, ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001, delle seguenti opere:

  • "1) Su una tettoia costituita da struttura in tralicci di metallo con copertura in lamiera coibentata di dimensioni mt. 25.00x18.00 con altezza variabile da mt. 5.80 al colmo a mt. 4.20 alla gronda, con pilastri parzialmente interrati per una profondità di mt 2.25 circa, già accertata e contestata in data 06/12/1995 [...] sono stati eseguiti i seguenti interventi: A) ampliamento della tettoia preesistente portandola alle attuali dimensioni di mt. 30.000x18.50; B) scavo e rimozione della terra sottostante la copertura per un'altezza media di mt 2.25 cima; C) completa tamponatura dei lati della tettoia con pareti in muratura. Con i predetti interventi è stato, pertanto, realizzato un capannone di dimensioni mt 30.00x128.50, interrato di mt. 2.25 circa rispetto alla quota di campagna, provvisto di vano di accesso di dimensioni mt 5.00x4.00 di altezza, completamente pavimentato all'interno con battuto di cemento e provvisto di due vani attigui tra loro di dimensioni complessive mt 5.00x2.50x2.80 di altezza adibiti ad uso ufficio e bagno.
  • 2) Posa in opera di pavimentazione mista in asfalto e battuto di cemento tra l'ingresso del lotto di terreno ed il capannone per una superficie di mq. 300 cima;
  • 3) realizzazione di una tettoia in struttura metallica copertura con lamiera recata coibentata di dimensioni mt 16.00x18.00x4.00 di altezza;
  • 4) sottostante la tettoia descritta al punto (3) è stato realizzato un manufatto in muratura di dimensioni esterne mt. 7.00x7.00x2.70 di altezza, ad uso residenziale [...]"

Limitandosi alla nuova tettoia, realizzata “in struttura metallica copertura con lamiera recata coibentata di dimensioni mt 16.00x18.00x4.00 di altezza” ed al sottostante “manufatto in muratura di dimensioni esterne mt. 7.00x7.00x2.70 di altezza, ad uso residenziale” dal momento che si tratta di un intervento che, considerato nel suo complesso, aggrava il carico urbanistico, l'abuso edilizio è conclamato.

Anche a voler considerare il manufatto in modo autonomo dalla struttura in muratura, resta il fatto che: “Un'ampia tettoia avente copertura metallica con pannelli coibentati in lamiera non è assimilabile a una mera pertinenza del fabbricato principale abusivo, configurandosi invece come un manufatto autonomo e impattante, che - comportando una trasformazione del territorio - necessita del preventivo rilascio del permesso di costruire” (T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, 05/06/2019 n. 546).

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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