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Sequestro preventivo in materia sismica: vale sia per i lavori in corso che per quelli già terminati

Cassazione: il sequestro preventivo è sussumibile sia con lavori in corso che con quelli già completati, sempre sussistendo una violazione sismica

Segnaliamo una sentenza inedita e molto importante per la normativa urbanistica sismica: si tratta della pronuncia 31969/2020 del 13 novembre, che richiama i principi in tema di sequestro preventivo sia con lavori non ultimati che - con il rinvio a due sentenze precedenti, riportate nella motivazione - anche per interventi ultimati.

Il caso

La sentenza tratta di un ricorso su un sequestro preventivo di manufatti consequenziale ai reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. b), nonché 93, 94, 95 e 64 dpr 380/2001.

Il sequestro preventivo

Gli ermellini precisano che, in tema di sequestro preventivo di un immobile la cui realizzazione è soggetta al rispetto della normativa antisismica, il pericolo di aggravamento del reato, con riferimento al perdurante utilizzo del manufatto, è insito nella violazione stessa della disciplina antisismica perché, in considerazione del carattere non prevedibile dei terremoti, la regola tecnica di edificazione, da rispettarsi obbligatoriamente per la costruzione di qualsiasi struttura, è ispirata a finalità di contenimento del rischio di verificazione dell'evento sismico (Sez. 3, n. 38717 del 10/05/2018, Rizzuti e altro, Rv. 273835; Sez. 6, n. 190 del 14/11/2017, dep. 2018, Limatola, Rv. 271845).

Periculum in mora, obblighi e aggravio del carico urbanistico

Nella sentenza 38717/2018 si era in primis sottolineato come il periculum in mora legittimi il sequestro preventivo, cioè deve intendersi come concreta possibilità che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all'agevolazione della commissione di altri reati e, in forza di tale principio, è stato ritenuto sussistente il presupposto per l'adozione della misura cautelare nella realizzazione di opere (nel caso di specie si trattava di cartelloni pubblicitari) eseguite in violazione della normativa antisismica, atteso che la libera disponibilità del bene avrebbe potuto determinare un aggravamento del reato (Sez. 3, n. 43249 del 22/10/2010, Barbagallo, non mass.; Sez. 4, n. 6382 del 18/01/2007, Gagliano, Rv. 236104).

In materia di sequestro preventivo, ove venga in considerazione il pericolo di aggravamento del reato con riguardo al perdurante utilizzo di un immobile la cui realizzazione sia soggetta al rispetto della normativa antisismica, la nozione di concreta possibilità del pericolo, che va scrutinata in ragione della natura del bene e di tutte le circostanze che connotino il fatto, è insita nella violazione della normativa di settore perché, nel carattere non prevedibile dei terremoti, la regola tecnica di edificazione è ispirata alla finalità di contenimento del rischio di verificazione dell'evento che va apprezzato in chiave generale su tutto il territorio nazionale, classificato per zone con indicazione, per ciascuna, della percentuale di esposizione all'evento sismico, attività che si traduce nella mappatura dell'intero patrimonio immobiliare con attribuzione alle singole costruzioni di un indicatore del "rischio di collasso", calcolato in ragione dell'esposizione al rischio sismico di zona, cosicché l'inosservanza della regola tecnica di edificazione proporzionata al rischio sismico di zona, anche ove quest'ultimo si attesti su percentuali basse di verificabilità, integra pur sempre la violazione di una norma di aggravamento del pericolo e come tale va indagata ed assume perciò rilevanza ai fini dell'applicabilità del sequestro preventivo (Sez. 6, n. 190 del 14/11/2017, dep. 2018, cit., in motiv.).

Il completamento dell'opera

Nella sentenza 190/2017, depositata nel 2018, si evinceva invece che, in tema di sequestro preventivo, il periculum rilevante al fine della adozione della misura cautelare deve presentare i requisiti della concretezza e della attualità e deve essere valutato con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione, sicché esso deve essere inteso, non già come mera astratta eventualità, ma come concreta possibilità - desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto - che la libera disponibilità del bene assuma carattere strumentale rispetto alla agevolazione della commissione di altri reati della stessa specie.

Inoltre, è necessaria la sussistenza del requisito della pertinenzialità del bene sequestrato, nel senso che il bene oggetto di sequestro preventivo deve caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la res ed il reato commesso (Sez. 5, n. 12064 del 16/12/2009, dep. 2010, Marcante, Rv. 246881).

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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