Cessione del Credito
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Acquisto di ristrutturazioni edilizie: modello e dicitura corretta per la cessione del credito

Gli acquirenti degli immobili facenti parte di interi fabbricati oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura

Gli acquirenti degli immobili facenti parte di interi fabbricati oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Ecco come fare

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In una recente risposta nella posta di "FiscoOggi", l'Agenzia delle Entrate ha chiarito come perfezionare la cessione del credito per l'acquisto di immobili ristrutturati.

Gli acquirenti degli immobili facenti parte di interi fabbricati oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione possono optare, in luogo della detrazione ex art. 16 bis, comma 3, del Tuir, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Tali interventi, infatti, sono gli stessi di quelli richiamati nel comma 1, lettere a) e b) dell’articolo 16-bis del Tuir.

Riguardo alle modalità di compilazione del modello per comunicare queste opzioni, poiché non è stato istituito uno specifico “codice intervento”, nel campo “Tipologia intervento” del quadro A deve essere indicato il codice identificativo 17: "Intervento di manutenzione straordinaria, restauro e recupero conservativo o ristrutturazione edilizia e intervento di manutenzione ordinaria effettuato sulle parti comuni di un edificio".

Sconto in fattura e cessione del credito: tutti gli interventi opzionabili

Gli interventi per i quali è possibile usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito, oltre ai lavori che danno diritto al Superbonus 110%, sono quelli espressamente elencati dal comma 2 dell’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 e richiamati nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 24/2020 (paragrafo 7.2):

  • recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, comma 1, lettere a e b, del Tuir);
  • efficienza energetica (articolo 14 del decreto legge n. 63/2013);
  • adozione di misure antisismiche, indicati nell’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 (l’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche”);
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, per i quali spetta il “bonus facciate”;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
  • acquisto di unità immobiliari ubicate in fabbricati interamente ristrutturati (spese sostenute negli anni 2020 e 2021).

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