Titoli Abilitativi
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Permessi edilizi, CILA e SCIA: ufficiali le proroghe al 31 gennaio 2021! Tutte le novità

La conversione in legge del DL 125/2020 sulla proroga dello stato di emergenza per Covid-19 estende la validità di certificati e autorizzazioni fino al 31 gennaio 2020

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Ora è tutto ufficiale: con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della legge 159/2020, di conversione del DL 125/2020, le 'scadenze' dei titoli abilitativi (permessi, SCIA et similari) in tempo di emergenza sanitaria vengono prorogate al 31 gennaio 2021. A questo link potete trovare il testo coordinato tra la legge di conversione e il DL.

Quello che ci interessa è l'articolo 3-bis (introdotto nell'esame in Senato), recante la proroga degli effetti di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati. A tal fine esso interviene sull'art. 103 del decreto-legge 18/2020 (c.d. cura Italia, convertito dalla legge n. 27 del 2020). Si prevede l'esclusione, da tale disciplina, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

La novità è di rilievo, visto che il Cura Italia prorogava la validità di tutti gli attestati e permessi comunque denominati (a condizione che fossero in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020) per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Sostituendo la data dello scorso 31 luglio 2020 con la fine dello stato di emergenza (cioè, al momento, il 31 gennaio 2021), vengono prorogati tutti i permessi, sia quelli in essere che per quelli scaduti tra il primo agosto scorso e la data di entrata in vigore del DL Proroga Emergenza Covid.

Cerchiamo di spiegare meglio. Le modifiche apportate dal comma 1 dell'art.3-bis all'art.103 del DL 18/2020:

  • applicano la proroga in esame agli atti amministrativi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (il testo vigente dell'art. 103, comma 2, fa invece riferimento agli atti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020);
  • prevedono (introducendo un nuovo comma 2-sexies all'art. 103) che i medesimi atti amministrativi, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge n. 125, qualora non siano stati rinnovati, debbano intendersi validi e soggetti alla disciplina dell'art. 103, comma 2, nel testo novellato dalla proposta emendativa. Quindi anche gli atti 'scaduti' continueranno ad essere validi.

SCIA, SCA, autorizzazioni, permessi: tutti ali atti prorogabili

La proroga riguarda anche la Scia, le segnalazioni certificate di agibilità, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, le autorizzazioni paesaggistiche e quelle ambientali, oltre al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati, rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

L'eccezione del DURC

L'unica eccezione, come visto sopra, è il DURC. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del decreto-legge Semplificazioni, che prevede che la proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva - DURC, già stabilita dal citato art. 103, comma 2, non sia applicabile quando sia richiesto di produrre il DURC - oppure di dichiararne il possesso o comunque quando sia necessario indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva - ai fini della selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo DL 76/2020.

Titoli Abilitativi

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