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Prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture nuove e costruzioni esistenti

Il certificato, il rapporto di prova e le relazioni tecniche

Nel presente articolo vengono affrontati gli aspetti relativi alle differenze esistenti, dal punto di vista tecnico e dell’inquadramento giuridico-normativo, tra le definizioni di “certificato”, di “rapporto di prova” e di “relazioni tecniche” impiegate nelle attività sperimentali di prova e di controllo dei materiali da costruzione su strutture nuove e costruzioni esistenti.

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Prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture nuove e costruzioni esistenti

Il certificato, il rapporto di prova e le relazioni tecniche 

 

Un argomento che è sicuramente peculiare nell’ambito delle attività sperimentali erogate dai laboratori di prova, sia in sede che in situ, su strutture nuove e costruzioni esistenti, è quello che riguarda la forma e la sostanza del documento finale che viene emesso, il cosiddetto “certificato”, che sintetizza non solo i risultati sperimentali, ma tutte quelle procedure e quegli elementi che lo rendono “unico, rintracciabile, irreversibile”.

È necessario premettere che nelle, ormai superate:

  • UNI CEI EN 45001:1990 “Criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova”;
  • UNI CEI EN 45002:1990 “Criteri generali per la valutazione dei laboratori di prova”;
  • UNI CEI EN 45003:1996 “Sistema di accreditamento dei laboratori di prova e taratura. Prescrizioni generali per la gestione e il riconoscimento”, 

venivano definiti, alternativamente i:

  • “certificati di prova”, quelli emessi dai laboratori “accreditati”;
  • “rapporti di prova”, quelli emessi dai laboratori “non accreditati”.

La UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura” accreditati da un Ente firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA MLA e ILAC MRA (come lo è ACCREDIA), che ha di fatto sostituito le sopra citate norme, menziona sia il “rapporto di prova” che il “certificato di taratura”. 

Più nello specifico, al punto 7.8 “Presentazione dei risultati” - § 7.8.1.2 si precisa che “I risultati devono essere forniti in modo accurato, chiaro, univoco e oggettivo, generalmente mediante un rapporto (per esempio un rapporto di prova o un certificato di taratura o un rapporto di campionamento) e devono comprendere tutte le informazioni. I rapporti di prova e i certificati di taratura sono talvolta denominati, rispettivamente, certificati di prova e rapporti di taratura”.

Da quanto richiamato è possibile dedurre che la UNI EN ISO/IEC 17025:2018 prevede esplicitamente l’emissione di due specifici documenti, rispettivamente il “rapporto di prova” ed il “certificato di taratura”, e che quindi a seguito della sua adozione può dirsi venuta meno la precedente distinzione, riconducibile al possesso o meno dell’accreditamento. È consequenziale il fatto che non è più consentito ai laboratori, o soggetti, “non accreditati” la facoltà di emettere “certificati o rapporti di prova”.

 

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Le Circolari del STC- CSLLPP-MIT

Il Servizio Tecnico Centrale del CSLLPP-MIT, nelle Circolari nn. 7617/2010, 7618/2010 e così anche nella più recente n. 633/2019, riconosce la possibilità di emissione dei “certificati di prova” esclusivamente ai laboratori “ufficiali” ed a quelli “autorizzati” ai sensi dell’art. 20 ex Legge n. 1086/71 e dell’art. 59 D.P.R. n. 380/2001.

In particolare, e come ivi previsto, i predetti laboratori possono emettere:

  • “certificati”, negli specifici settori e prove per i quali sono stati autorizzati;
  • “rapporti di prova”, per tutte le altre attività non previste dall’autorizzazione.

Il MIT, pur richiedendo in tutte le Circolari come requisito essenziale che il laboratorio operi in regime di garanzia di qualità, dotandosi di un Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) che sovraintenda all’attività del laboratorio (conforme con la norma UNI EN ISO 9001 in corso di validità nonché coerente con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per quanto attiene l’organizzazione generale e la gestione della struttura), non ha ancora recepito l’aggiornamento introdotto dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17025, confermando così l’ambiguità esistente fra le due definizioni di “certificato di prova” e di “rapporto di prova”  applicabili dai soli laboratori “autorizzati”.

Per ciò che concerne le “Prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti” (disciplinate ex novo dalla Circolare n. 633/STC del 3 dicembre 2019), i risultati, unitamente alle informazioni fornite dal richiedente, formano oggetto del “certificato di prova” (art. 9).

I certificati di prova possono essere emessi esclusivamente dai Laboratori ufficiali e autorizzati, che devono garantire:

  • la ripetibilità;
  • la riproducibilità;
  • la tracciabilità.

I Laboratori, per l’ottenimento dell’autorizzazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, devono rispondere a precisi “requisiti minimi” di tipo gestionale e tecnico, tra cui:

  • imparzialità, indipendenza e terzietà;
  • procedure di gestione dei dati, archiviazione e certificazione;
  • formazione, certificazione e competenza del personale tecnico ai sensi della UNI/PdR 56:2019 “Certificazione del personale tecnico addetto alle prove non distruttive nel campo dell'ingegneria civile” per il Direttore del Laboratorio e gli Sperimentatori;
  • procedure di gestione, taratura e manutenzione delle strumentazioni ed attrezzature.

Il certificato, secondo la Circolare n. 633/STC del 3 dicembre 2019, deve avere un “contenuto minimo”, e deve comunque descrivere con esattezza, chiarezza e senza ambiguità i risultati della prova, le metodologie seguite e tutte le ulteriori informazioni utili.

Come previsto espressamente dall’art. 9 (lett. a-p), ciascun certificato di prova deve contenere almeno:

a) l’identificazione del laboratorio;

b) l’identificazione univoca del certificato (con un numero progressivo di serie e la data di emissione) con indicazione del numero di pagina sul numero totale di pagine e con il numero progressivo di pratica (c.d. “accettazione” rilasciata dal laboratorio);

c) l'identificazione del richiedente (con l’indicazione del titolo e del ruolo ricoperto) e del cantiere/sito/struttura di riferimento;

d) la descrizione e l'identificazione dell’elemento o degli elementi strutturali oggetto di prova con l'ubicazione dettagliata dei punti di indagine (anche mediante l’ausilio di disegni e schemi grafici di dettaglio con l'indicazione plano-altimetrica dei punti di indagine); 

e) la data e l’orario di esecuzione della prova;

f) l’identificazione della specifica di prova o la descrizione del metodo o della procedura seguita;

g) l’elenco delle attrezzature e strumentazioni utilizzate per eseguire la prova;

h) la descrizione, se necessario, della procedura di campionamento;

i) tutte le variazioni, le aggiunte o le esclusioni rispetto alla specifica di prova;

l) l’identificazione di tutti i metodi o le procedure non normalizzate che siano state utilizzate;

m) le misure, gli esami e i loro risultati corredati, se del caso, di tabelle, grafici, disegni e fotografie;

n) le eventuali anomalie riscontrate;

o) le eventuali indicazioni fornite dal richiedente o riscontrate dal laboratorio in merito alla documentazione e modalità di identificazione e qualificazione del materiali o prodotti ad uso strutturale sottoposti a controlli e prove; 

p) la firma e il titolo dei soggetti titolari della responsabilità tecnica delle prove (Direttore e sperimentatore). 

Il formato del certificato deve essere specifico per ciascun tipo di prova e le modalità di esposizione devono essere il più possibile normalizzate. Modifiche o aggiunte ad un certificato di prova, dopo la sua emissione, sono consentite solo per mezzo di un altro documento, denominato dal succitato art. 9 della Circolare come "emendamento/aggiunta" al certificato di prova, il quale deve recare i medesimi requisiti richiamati nei commi precedenti, incluso il numero di serie o comunque l’univoca identificazione. 

Il certificato deve presentare i dati ottenuti dall’elaborazione delle misure dirette della prova in una forma comprensibile, ma non deve in alcun caso contenere valutazioni, apprezzamenti o interpretazioni sui risultati della prova, deduzioni di carattere statico o dinamico, specialistiche/ingegneristiche, che sono riservate al richiedente della prova stessa, ove ritenuto necessario per il tramite di un tecnico “specialista”.

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Le problematiche “legali”

Sulla scorta del superiore inquadramento, è opportuno un chiarimento proprio per quelle che vengono indicate, in genere, come “relazioni o rapporti di prova”.

Semplificando, si può dire che questi sono documenti che possono essere elaborati e consegnati al committente dal professionista (ingegnere, architetto, geologo, geometra, perito, etc.) che, possedendo una specifica e solida formazione specialistica (verrebbe da dire, “certificata”), viene incaricato, nell’ambito di una più ampia operazione, come ad esempio:

  • la valutazione della vulnerabilità statica e/o sismica di una costruzione, che ne comporta la progettazione del piano delle indagini, l’elaborazione ed interpretazione dei risultati sperimentali e la modellazione strutturale;
  • la quantificazione del danno in un procedimento giudiziario (accertamento tecnico preventivo, etc.);
  • l’espressione di un giudizio nell’ambito di una CTU o più semplicemente come allegazione probatoria di parte;
  • l’attestazione della non conformità di un prodotto.

Appare evidente come il percorso formativo e professionale nella diagnostica strutturale debba essere solo una parte della più complessa procedura “scientifico-culturale” che si deve perfezionare nel “prodotto” intellettuale che è la consulenza, caratterizzata dall’elaborazione del progetto di consolidamento, di ristrutturazione e/o di rinforzo che deve comprendere non solo la documentazione delle risultanze dell’attività sperimentale, ma anche quella sulla valutazione della correttezza e della qualità dell’indagine. 

In una risposta (FAQ) del 16 giugno 2020 il Servizio Tecnico Centrale (STC) del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in merito alla problematica delle “relazioni tecniche o rapporti di prova” nell’ambito delle “Prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti”, precisa che tali documenti possono essere emessi dai professionisti secondo i propri ordinamenti professionali, ma che non sono utilizzabili come “certificazioni ufficiali” ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, non garantendo i “requisiti minimi” di tipo gestionale e tecnico.

Si deve pertanto intendere che le “relazioni tecniche o rapporti di prova”, nello specifico caso disciplinato dall’art. 59, comma 2, lett. c-bis, del D.P.R. 380/2001 delle “Prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti” non potranno in alcun modo sostituire l’attività di esecuzione e di certificazione delle prove erogata, ovvero eseguita e certificata, esclusivamente dai “laboratori ufficiali o autorizzati” (i cui requisiti sono oggi normati dalla più volte citata Circolare n. 633/STC del 03/12/2019). Difatti, le semplici “relazioni tecniche” o “rapporti di prova” non possono ritenersi tali da assicurare la rispondenza a quei principi di qualità, terzietà, indipendenza e tracciabilità, che, come visto, sono propri dei succitati “nuovi” operatori, e che costituiscono veri e propri “requisiti” richiesti dal MIT per concedere le relative autorizzazioni.

Le prime autorizzazioni ad operare come “Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti” saranno rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dopo il 30 giugno 2021, così come precisato dal Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 17 dicembre 2020, che ha prorogato l’iniziale termine fissato dalla Circolare al 3 dicembre 2020.

Quindi, soli i “nuovi laboratori”, una volta ottenute le richiamate autorizzazioni, e proprio in forza della verifica dei requisiti prescritti dalla Circolare operata dal CSLLPP del MIT (per il tramite del STC), potranno essere richiesti del rilascio dei “certificati di prova”, da valere ad ogni effetto di legge ed ai fini “attestativi”, nel mentre gli altri documenti, non aventi valore “certificativo”, potranno continuare ad essere elaborati e prodotti dai tecnici, anche se per finalità diverse dalla cogente esibizione “pubblica” (ad esempio per una migliore analisi della struttura e/o degli interventi da porre in essere), e comunque senza che ad essi possa essere riconosciuto pari valore rispetto al vero e proprio “certificato”. 

Di tanto, come si ritiene, si dovrà tenere conto soprattutto nell’ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti di progettazione e, in genere, dei c.d. servizi ingegneria e di architettura, ovvero nella predisposizione dei relativi atti di gara. Questo, specie tenuto conto del fatto che gli stessi sono oggi decisamente più “liberi” nelle forme, a fronte della “integrazione” al disposto dell’art. 36 del D.L.gs. n. 50/2016 operata dall’art. 1, comma 2, D.L. n. 76/2020, poi convertito nella L. n. 120/2020, a fronte del quale - come noto - si è di fatto esteso (fino a tutto il 31 dicembre del 2021) il ricorso alle c.d. procedure negoziate (ovvero indette senza bando e quindi sostanzialmente “ad inviti”) a tutti gli affidamenti recanti un importo sotto la soglia comunitaria determinata dall’art. 35, sia per quanto concerne i lavori che i servizi.

 


Bibliografia:

  • UNI CEI EN 45001:1990 “Criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova” (ritirata il 30 novembre 2000 e sostituita dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2000. La UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2000 è stata ritirata il 26 settembre 2005 e sostituita dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005. La UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 è stata ritirata il 25 gennaio 2018 e sostituita dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018);
  • UNI CEI EN 45002:1990 “Criteri generali per la valutazione dei laboratori di prova” (ritirata senza sostituzione il 1 aprile 2005);
  • UNI CEI EN 45003:1996 “Sistema di accreditamento dei laboratori di prova e taratura. Prescrizioni generali per la gestione e il riconoscimento” (ritirata il 1 febbraio 2005 e sostituita dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17011:2005. La UNI CEI EN ISO/IEC 17011:2005 è stata ritirata il 25 gennaio 2018 e sostituita dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17011:2018);
  • UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura”;
  • Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per l’esecuzione e certificazione di prove sui materiali da costruzione di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001”.
  • Circolare 08 settembre 2010, n. 7618/STC “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per l’esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001”;
  • Circolare 03 dicembre 2019, n. 633/STC “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui all’art. 59, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001”;
  • Legge 5 Novembre 1971 n. 1086 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”;
  • D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
  • UNI EN ISO 9001:2015 “Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti;
  • UNI/PdR 56:2019 “Certificazione del personale tecnico addetto alle prove non distruttive nel campo dell'ingegneria civile”;
  • ACCREDIA - Dipartimento DC Circolare Tecnica n. 3/2019 Prot. DC2019SPM152 del 1 luglio 2019 “Transizione alla UNI/PDR 56:2019 delle certificazioni emesse sotto accreditamento ACCREDIA”;
  • Risposte (16 giugno 2020) del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alle FAQ formulate dagli operatori ed inerenti la Circolare 03 dicembre 2019, n. 633/STC - “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti di cui all’art. 59, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001”;
  • Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 17 dicembre 2020.

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