Cassazione: non si può demolire e ricostruire edificio di interesse storico e paesaggistico senza preventivamente ottenere il permesso di costruire, anche se si replica il profilo dell’edificio demolito
La demolizione e ricostruzione senza permesso di un edificio di interesse storico costituisce abuso edilizio e la ricostruzione fedele del bene vincolato non esclude la responsabilità penale.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza 386/2021 dello scorso 8 gennaio, dove si evidenzia che la demolizione di un edificio sottoposto a vincolo paesaggistico in assenza di permesso di costruire non diventa penalmente irrilevante per il solo fatto che la nuova opera realizzata riproduca fedelmente la sagoma e i prospetti di quella precedente. Ciò significa - semplificando - che l'intenzione soggettiva di replicare l'opera non esclude l'illecito.
Nel caso specifico, siamo di fronte ad una condanna per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 44 comma 1 lett. c) del dpr 380/2001 e 181 comma 1-bis del d.lgs. 42/2004.
La Cassazione non accoglie il ricorso in quanto:
Cosa avrebbe dovuto fare, quindi, la società dell'imputato, per evitare il reato? Dotarsi di titolo abilitativo necessario ad operare la demolizione di un immobile sottoposto a vincolo paesaggistico, mentre quello in possesso non consentiva una demolizione integrale, ma semplici interventi minori.
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