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Norme tecniche delle costruzioni, Piano Casa e incremento volumetrico: le NTC 2018 prevalgono sulle NTC 2008?

Il caso

Il ricorrente ha presentato istanza di permesso di costruire per un intervento relativo ad un progetto per l’ampliamento ai sensi della L.R. 21/2010 e s.m.i. (c.d. Piano Casa Calabria) di un immobile di sua proprietà, anche al fine di realizzare l’adeguamento sismico dell’intero fabbricato alle nuove NTC 2018.

Dopo aver ottenuto dal Servizio Tecnico Regionale (ex Genio Civile) l'autorizzazione ai sensi della L.R. n. 37/2015 e s.m.i. e dell’art. 5 del R.R. n. 15/2016 in applicazione della sopraggiunta normativa relativa alle NTC 2018 (n. prot. 291489/2019 del 09.08.2019), il ricorrente si è visto rigettare l'istanza di permesso di costruire dal comune, poiché “Considerato che l’art. 4 L. 21/2010 prevede un ampliamento del 15% della superficie lorda per un massimo di 70 mq; che l’adeguamento sismico ai sensi dell’art 4 bis L. 21/2010, al fine di incentivare la messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi che prevedono l’adeguamento sismico dell’intera unità strutturale, le percentuali di cui all’art. 4 comma 1 del 15% sono incrementate ulteriormente fino al 15% delle della volumetria o della superficie lorda esistente. Considerato che l’ampliamento dell’ulteriore 14,27% per l’adeguamento sismico non è applicabile al caso di specie in quanto il fabbricato è di recente costruzione (vedasi P.C. n. 50 del 28-05-2012); Considerato che le memorie non sono risultate soddisfacenti”.

L'oggetto del contendere: quando le NTC 2018 prevalgono sulle vecchie NTC 2008

Il thema decidendum all'esame del Collegio investe la corretta interpretazione dell'art. 4-bis l.r. 21/2010 e, segnatamente, se sia necessario, per ottenere la volumetria premiale ivi disposta, come sostiene il Comune, che l'immobile oggetto di intervento presenti delle carenze sostanziali sul piano strutturale dal punto di vista sismico; ovvero se, come sostiene il ricorrente, è sufficiente che l'immobile fosse stato realizzato sulla base delle precedenti NTC del 2008 e l'intervento oggetto di nuova istanza di permesso di costruire venga realizzato nell'osservanza delle nuove NTC del 2018.

L'art. 4-bis, comma 1 cit. dispone che "al fine di incentivare la messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi che prevedano l'adeguamento sismico dell'intera unità strutturale, le percentuali di cui all'articolo 4, comma 1, sono incrementate fino al 15 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente".

Ne deriva che la misura volumetrica premiale sia in particolare riconosciuta per quegli interventi che prevedano "l'adeguamento sismico" dell'immobile ed è perciò l'interpretazione di questo lemma rilevante ai fini del decidere.

Secondo il TAR, non è condivisibile l'interpretazione posta a fondamento del provvedimento impugnato per cui non sarebbe sufficiente che l'intervento oggetto di nuova istanza comporti l'adeguamento alle nuove NTC del 2018 se l'immobile era stato realizzato sulla base delle precedenti NTC del 2008.

Già sul piano letterale, infatti, la norma non subordina il riconoscimento della volumetria premiale alla circostanza che l'immobile presenti delle deficienze di carattere strutturale sotto il profilo sismico, bensì unicamente che l'intervento realizzando comporti un "adeguamento" dell'intera struttura sotto il profilo sismico.

Il concetto di adeguamento, dunque, evoca necessariamente, sul piano semantico, proprio un intervento sulla struttura che la modifichi (rectius: adegui) al parametro tecnico di riferimento che, in materia sismica, sono appunto le NTC. Orbene, nel caso di specie, è pacifico che la struttura fosse stata originariamente realizzata sulla base delle NTC del 2008 e che, nelle more, siano state adottate le nuove NTC del 2018.

Quindi:

  • non è sufficiente che siano sopravvenute nuove norme tecniche perché ciò comporti automaticamente la necessità di adeguare la struttura e dunque la possibilità di ottenere la volumetria premiale, essendo invece necessario che l'intervento operi delle modifiche strutturali che meglio consentano di garantire la sicurezza sismica dell'edificio e che non fossero state realizzate in precedenza, in quanto non contemplate dalle NTC del 2008 e invece previste dalle NTC del 2018. In altre parole, laddove tutte le prescrizioni previste dalle NTC del 2018 fossero già state osservate, pur se non previste dalle NTC del 2008, al momento dell'intervento originario, nessun "adeguamento" potrebbe essere posto in essere in concreto e dunque non troverebbe applicazione la volumetria premiale;
  • nel caso di specie, risultano previsti gli interventi di adeguamento sismico in discorso, come allegati in ricorso e descritti nella relazione tecnica allegata al progetto e nella perizia di parte (docs. 4, 5, 11), nei quali si legge che "l’intervento di adeguamento interesserà i pilastri esistenti in cemento del piano terra e comporterà l’aggiunta di nuove barre di armatura longitudinale e nuova staffatura. Negli elaborati esecutivi viene riportata la sezione dei pilastri attuale, e quella di progetto a seguito dell’intervento di adeguamento sismico"; rispetto alla realizzazione di tali interventi il Comune non ha mosso alcuna contestazione, né in sede procedimentale, né vieppiù in questa sede processuale, dovendosi perciò la circostanza, in fatto, considerare provata, anche ai sensi dell'art. 64, comma 2 cod. proc. amm.

Conseguentemente, deve ritenersi che, nella presente fattispecie, il progetto proposto integri, oltre alla condizione di cui all'art. 4 l.r. 21/2010, altresì quella di cui all'art. 4-bis, in quanto comporta un adeguamento sismico dell'intera struttura alle nuove NTC del 2018, modificando, nei termini sopra esposti, alcuni elementi della struttura che erano invece stati realizzati nell'osservanza delle NTC del 2008 e garantendo così un miglioramento della sicurezza sul piano sismico, essendo ciò insito, a monte, proprio nelle nuove previsioni tecniche del 2018 e non sindacabile a valle nel caso concreto.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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