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Compensi dei CTU: l'Erario paga le parcelle anche retroattivamente alla sentenza 217/2019 della Consulta?

Il Ministero della Giustizia, con una nuova circolare, risponde ad alcuni quesiti legati alla sentenza n. 217/2019 della Corte Costituzionale precisando l'efficacia temporale del giudicato della Consulta

 

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Sappiamo già che, come chiarito (anzi, imposto) dalla Corte Costituzionale con la sentenza 217/2019, le indennità dovuti a consulenti tecnici d'ufficio (CTU), notai e custodi devono essere, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, direttamente anticipati dall'erario.

Nella stessa sentenza, la Consulta ha riconosciuto che la "prenotazione a debito" impedisce il pagamento degli onorari e delle indennità prima dell'effettivo recupero del credito, il che molto spesso (come nel caso del patrocinio dell'indigente) non può avvenire, con la conseguente esclusione del pagamento della prestazione professionale.

In tal senso è intervenuto, dopo numerosi dubbi e domande degli operatori, il Ministero della Giustizia con una circolare del 10 febbraio 2021 chiarificatrice sul tema.

 

La liquidazione degli onorari

I dubbi interpretativi concernono i decreti di liquidazione ex art. 83 dpr 115/2002 emessi in data precedente al deposito e pubblicazione della pronuncia 217/2019, per i quali non fosse intervenuta estinzione del diritto. Ci si chiede, in pratica, se questi rientrino o meno sotto gli effetti della nuova decisione della Consulta.

Il Ministero, dopo aver e la pronuncia della Corte in questione ha mutato radicalmente la disciplina della liquidazione degli onorari e delle indennità dovuti ai soggetti indicati nell'art. 131, comma 3, del dpr 115 del 2002, dal momento che il provvedimento di liquidazione degli onorari del consulente di parte o dell'ausiliario del magistrato, nominato in un procedimento civile con parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato, potrà prevedere il pagamento a carico dell'Erario quando la spesa sia eseguita nell'interesse della parte stessa (art.131, comma 1, del citato dpr 115/2002); conseguentemente, l'ufficio procederà a porre in essere gli adempimenti relativi alla liquidazione della spesa tramite l'ufficio spese pagate dall'Erario, con annotazione del relativo importo sul foglio delle notizie (circolare prot. DAG n. 204540 del 24/10/2019).

La questione sottoposta investe il problema dell'efficacia nel tempo del giudicato costituzionale.

 

Quando (o meglio: per quando) vale questa regola?

In base alle regole del diritto, si ricorda che:

  • l'effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale comporta la cessazione dell'efficacia della legge dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione;
  • la non operatività della norma dichiarata incostituzionale va affermata anche con riferimento alle fattispecie anteriori alla pronuncia di incostituzionalità, avendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale come presupposto l'invalidità della legge (in ciò distinguendosi dalla vicenda abrogativa) in quanto viziata dall'essere in contrasto con un precetto costituzionale; tale principio trova tuttavia il suo limite nei giudicati già formatisi, nonché nelle decadenze e prescrizioni verificatesi e non direttamente investite nei loro presupposti normativi dalla pronuncia di incostituzionalità;
  • la norma incostituzionale non può essere più applicata, a meno che i rapporti giuridici cui essa si riferisce debbano ritenersi ormai esauriti in modo definitivo ed irrevocabile e dunque non più suscettibili di alcuna azione o rimedio.

In definitiva, l'individuazione dei limiti all'efficacia retroattiva della pronuncia della Corte costituzionale 217/2019, con riferimento ai decreti, di pagamento delle spettanze degli ausiliari del magistrato o consulenti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato emessi dal magistrato in data antecedente alla pubblicazione della predetta decisione, investe un aspetto di interpretazione della legge applicabile rimesso al giudice; ne discende che, a fronte di una istanza del consulente che richiede il pagamento del proprio compenso con la modalità dell'anticipazione a carico dell'Erario (essendo il meccanismo della prenotazione a debito attinto da incostituzionalità), è demandata al magistrato ogni valutazione in merito al definitivo consolidamento del rapporto giuridico in questione, con particolare riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione o decadenza previsto dalla legge per l'esercizio del diritto di credito vantato dal professionista.

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