Tar Lombardia: il pergolato coperto con pannelli fotovoltaici non si trasforma in tettoia e quindi non altera il regime edilizio proprio dei pergolati
Tra pergolati e tettoie (ma anche tra pergotende...) non mettere il dito: sono 'due' situazioni molto diverse, che determinano richieste amministrative diverse e, a volte, possono andare a sovrapporsi creando qualche problema di interpretazione.
E' successo, ad esempio, nel caso di un pergolato coperto con pannelli fotovoltaici: si contestava l'assenso da parte del Comune ad una CILA presentata in relazione alla copertura di una struttura in legno con pannelli fotovoltaici.
Questa struttura è stata ritenuta ammissibile dal Comune in quanto equiparata ai pergolati di cui all’art. 48 del regolamento edilizio. Tale norma, in deroga agli indici edilizi delle nuove costruzioni, consente la realizzazione di pergolati, gazebo e manufatti assimilabili, purché la superficie non superi i 16 mq per ogni unità immobiliare, e si tratti di strutture leggere (legno o ferro), aventi copertura in materiali che ne garantiscano la permeabilità, e libere su tutti i lati, o almeno su un lato se poste in aderenza a fabbricati.
Per residualità, le opere minori che determinano una trasformazione permanente del territorio senza essere considerate nuove edificazioni ai fini dell’applicazione degli indici edilizi ricadono nella disciplina della CILA ex art. 6-bis del DPR 380/2001.
La copertura doveva essere realizzata mantenendo tra un pannello fotovoltaico e l’altro una distanza minima di 5 cm e la leggerezza della struttura era assicurata dalla tipologia del materiale (legno), dalla permeabilità della copertura, e dall’apertura su tre lati.
Per la proprietaria dell'edificio residenziale confinante, l’opera era qualificabile come tettoia e non come pergolato (per il quale il Regolamento edilizio comunale richiedeva la CILA), ma secondo il Tar Lombardia (sentenza 29/2021) l’installazione di pannelli fotovoltaici sopra un pergolato, qualora sia garantita la permeabilità, non determina la trasformazione dello stesso in una tettoia e quindi non altera il regime edilizio proprio dei pergolati.
Insomma: in questo caso l'installazione dei pannelli non va a influire sulle caratteristiche della struttura e quindi non ne inficia la qualificazione ai fini urbanistici in quanto:
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