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Appalti pubblici e incongruenze tra elenco prezzi unitari e elaborati grafici

Spesso accade che nell’elenco prezzi unitari la descrizione del prezzo unitario non ricomprenda per intero le lavorazioni descritte negli elaborati grafici esecutivi nonché nella relativa relazione specialistica, in questo caso ci troviamo davanti ad una discordanza tra elaborati grafici ed elenco prezzi unitari, come ci si deve comportare?

Se ci sono discordanze tra elaborati grafici e voce di elenco prezzi unitari, si può intendere quanto rappresentato graficamente, ma non specificatamente delineato nella descrizione del prezzo unitario, ricompreso nell’articolo di elenco sulla base della generica annotazione “Compresa ogni altra opera e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte” che abitualmente viene inserita nelle descrizioni di ogni prezzo unitario?

 

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Appalto “a misura” e l’elenco prezzi unitari posto a base di gara

Nel caso in cui trattasi di appalto “a misura” il corrispettivo dell’intervento affidato viene individuato in sede di progettazione fissando il prezzo per ogni unità dell’opera finita e per ogni tipologia di prestazione occorrente per la realizzazione dell’opera (corrispettivo a prezzi unitari) sulla base di un apposito Elenco prezzi unitari; il D.Lgs. 50/2016 all’art. 3, comma 1, lett. e), stabilisce che si ha un «appalto a misura» “qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto” e stabilisce all’art. 59, comma 5-bis) che “Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura”.

Ne consegue che “Nell’appalto a misura l’importo presunto dell’appalto costituisce un tetto economico, concordato tra le parti, indicativo dei limiti di spesa dell’appalto, nonché, secondo certe regole, dell’obbligo e del diritto dell’appaltatore di eseguire le opere indicate nel contratto” (Lodo arbitrale Roma del 6 aprile 2000); inoltre “negli appalti a misura l’ampiezza degli oneri espressamente contemplati nella descrizione di uno o più prezzi unitari altro non comporta se non che l’impresa, nel formulare la propria offerta, deve prefigurarsene l’entità in relazione a tutti i dati progettuali a disposizione” (Lodo arbitrale Roma 22 marzo 2002).

In pratica l’importo complessivo di un appalto a misura deve essere calcolato in sede di progettazione tramite l'applicazione di prezzi unitari – enumerati nell’apposito Elenco prezzi unitari – a misure di lavorazioni presuntive formando il cosiddetto Computo metrico estimativo (ai sensi dell’art. 32, co. 1 del D.P.R. 207/2010).

 

Elaborati del progetto esecutivo e loro discordanze

Il progetto esecutivo, posto a base di gara, “costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare” (art. 33, co. 1, D.P.R. 207/2010) per cui deve ricomprendere sicuramente:

• gli elaborati grafici, che hanno la funzione di esplicitare in modo sicuro la tipologia delle lavorazioni da eseguirsi; infatti l’art. 36, comma 2 del D.P.R. 207/2010 recita espressamente: “Gli elaborati sono redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento”,

• l’elenco prezzi unitari, che riporta, per ciascuna tipologia di lavorazione, la descrizione tecnica e le caratteristiche tipologiche dei prodotti e lavorazioni afferenti contenendo l’indicazione degli oneri specifici compresi nel prezzo e di quelli esclusi in relazione alla singola unita di misurazione della stessa lavorazione; tali prezzi sono dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante o, in mancanza della corrispondente voce nei prezzari, dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata o da apposita analisi dei prezzi (ossia dal procedimento attraverso il quale è possibile determinare il prezzo di realizzazione di ogni singola voce del capitolato d'appalto),

• le relazioni specialistiche, ove vengono illustrate puntualmente le indagini effettuate, le soluzioni adottate nonché riportate tutte le calcolazioni svolte dal progettista in relazione alla normativa specialistica vigente al fine di poter determinare in dettaglio gli aspetti inerenti all’esecuzione alla regola dell’arte ed in piena sicurezza.

Nel caso in cui nell’elenco prezzi unitari la descrizione del prezzo unitario non ricomprenda per intero le lavorazioni descritte negli elaborati grafici esecutivi nonché nella relativa relazione specialistica è evidente che vi sia una palese incongruenza e/o discordanza tra elaborati grafici ed elenco prezzi unitari, quest’ultimo eventualmente confortato dall’analisi delle relative voci di elenco prezzi unitari.

 

Esempio di discordanza tra gli elaborati del progetto

Un caso esemplificativo di tale discordanza è stato riscontrato da un esecutore che, risultato affidatario dell’appalto, approfondendo i documenti posti a base di gara, risultava perplesso dalla discordanza che rilevava tra il prezzo unitario della lavorazione inerente la fornitura e posa in opera di terre rinforzate con rinforzi in rete metallica a doppia torsione con sviluppi da 3,00 a 6,00 metri che descriveva espressamente tutte le lavorazioni, i mezzi d’opera e materiali necessari alla sua realizzazione, ma senza includere espressamente l’inserimento di una geogriglia idonea al rinforzo di terreni (della tipologia “Paralink 300” o similare), ancorché quest’ultima fosse invece prevista ed identificabile sia nella relazione (specialistica) di calcolo delle strutture che negli elaborati grafici d’insieme e di dettaglio delle medesime opere strutturali (e specificatamente nei particolari costruttivi ivi riportati). Inoltre in questi veniva rappresentata una terra rinforzata con sviluppo da 2,00 a 6,00 metri per cui con caratteristiche dimensionali non corrispondenti a quelle descritte e conseguentemente compensate economicamente con la voce di elenco prezzi unitari.

Nell’analisi del relativo prezzo della geogriglia si potevano individuare tutti gli elementi concorrenti alla formulazione della lavorazione della stessa (per i materiali forniti a piè d’opera quindi venivano ricompresi i pannelli preassemblati per terra armata, il materassino drenante, il geocomposito drenante, la terra vegetale, l’inerbimento, il tubo drenante corrugato diam. 90, il tessuto non tessuto e ghiaione per il drenaggio da collocare a ridosso della tubazione drenante), ma non veniva in alcun modo previsto e quindi inclusa la geogriglia.

Rilevate tali incongruenze l’impresa appaltatrice si poneva il problema se la parte finale della descrizione del prezzo unitario della geogriglia – che asseriva “Compresa ogni altra opera e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, come indicato negli elaborati grafici di progetto, particolari costruttivi, relazione di calcolo delle strutture allegati al presente progetto esecutivo” – potesse ricomprendere anche l’esecuzione della geogriglia.

 

Le discordanze dei documenti sono una carenza progettuale

Il D.P.R. 207/2010 all’art. 53, co. 2, lett. f), stabilisce che la verifica da parte del soggetto preposto al controllo della progettazione deve comprendere, per la documentazione di stima economica, “… 3. siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari; 4. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento; 5. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi; 6. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard; …”.

Ne consegue che in caso di discordanza e/o incongruenza tra elaborati grafici (supportati dalla relazione specialistica) e voci di elenco prezzi unitari (coerente con l’analisi prezzi unitari) vi è una vera e propria carenza della progettazione del progetto esecutivo che doveva essere riscontrata in sede di verifica della stessa progettazione e quindi prima dell’indizione della gara.

Nel caso esemplificativo sopra richiamato tale discordanza risulta ancor più evidente dal fatto che la voce di elenco prezzi e l’analisi risultino effettivamente concordi sulla lavorazione non comprensiva della geogriglia e con sviluppo diverso da quello rappresentato negli elaborati e richiesto dalle calcolazioni strutturali che hanno determinato la validità delle scelte progettuali.

 

Nullità del superamento di tale discordanza sulla base di asserzioni generiche all’interno della descrizione del prezzo unitario

Con la dicitura “Compresa ogni altra opera e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, come indicato negli elaborati grafici di progetto, particolari costruttivi, relazione di calcolo delle strutture allegati al presente progetto esecutivo” – con la quale si chiude la descrizione di elenco prezzi unitari della voce inerente le terre rinforzate nel caso esemplificativo sopra riportato – non si può di contro sopperire alla mancata corretta formulazione del prezzo unitario in aderenza agli elaborati grafici e di calcolo e ciò è ben supportato dalla stessa analisi del prezzo ove sono specificati tutti gli elementi concorrenti alla formulazione del prezzo stesso; di contro quanto ivi non contemplato non può di certo essere ritenuto ricompreso sulla base di una generica frase poiché questa si deve intendere riferita in realtà a quanto descritto nella stessa voce (ovvero nel caso esemplificativo tutti i magisteri ed oneri necessari alla fornitura e posa in opera dei pannelli preassemblati per terra armata, il materassino drenante, ecc.).

Se si pretendesse il contrario l’errore in sede di progettazione, verifica e validazione del progetto (e quindi la carenza dello stesso), che si concretizza nella predetta incongruenza, verrebbe a porsi “ingiustamente” rispetto ai principi di correttezza e buona fede che fondano ogni contratto (ed a maggior ragione un appalto pubblico) in capo all’Appaltatore – anziché sulla Stazione appaltante che doveva redigere ed approvare un progetto esente da errori secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e regolante gli appalti pubblici nonché consolidato in giurisprudenza.

Se si dovesse ritenere infatti – nel caso sopra rappresentato – che “geogriglia” compresa nell’articolo di elenco prezzi della terra rinforzata sulla base di tale indicazione del tutto “generica” si introdurrebbe un’aleatorietà – che esula da quella normale – all’interno del contratto atta ad ottenere a spese dell’Appaltatore l’esecuzione di opere pubbliche a costi inferiori a quelli effettivi in completo contrasto con quanto giuridicamente consolidato, ossia che “un appalto pubblico deve fondarsi su elementi tecnicamente attendibili e avere la finalità di scambiare una prestazione con un giusto prezzo” (Lodo 14 novembre 1979).

Non vi è dubbio neppure che trattasi di una vera e propria carenza progettuale poiché con la Deliberazione n. 146 del 22.05.2007 l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici si è così espressa: “In un appalto a misura, le carenze o inesattezze delle voci dell’elenco prezzi incidono sulla corretta applicazione del principio di trasparenza amministrativa e su quello della buona fede nella formazione del contratto, in quanto impediscono una completa analisi da parte degli offerenti delle prestazioni poste in gara, inficiando, in tal modo, la formulazione dell’offerta.”

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