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Superbonus 110%: niente doppia conformità urbanistica senza doppia conformità sismica! Cosa significa?

La nuova sentenza del Tar Molise attiene al principio della doppia conformità sismica, senza sussistenza della quale non può essere rilasciata una sanatoria edilizia comunale ex art.36 del Testo Unico Edilizia

In realtà il principio era già stato fissato dalla Corte Costituzionale nel lontano 2013, ma tanti - forse troppi - lo ignorano (o fanno finta di esserselo dimenticati?)


Doppia conformità urbanistica collegata alla doppia conformità sismica

Il rispetto delle norme vigenti all’epoca dell’abuso e all’istanza di accertamento vale anche per le opere antisismiche. Per cui, ipotizzando che si sia chiesto un accertamento di doppia conformità per beneficiare, ad esempio, del Superbonus 110%, se non c'era anche la doppia conformità sismica, non se ne fa niente.

Ciò che avete letto sopra si evince dal contenuto dell'importante sentenza 169/2021 del Tar Molise - per la cui segnalazione si ringrazia l'Ing. Mauro Federici - dove si ribadisce ancora una volta un principio in realtà già fissato dalla Corte Costituzionale (101/2013), quello della doppia conformità sismica senza la quale sussistenza e contemporaneità, una sanatoria edilizia comunale ex art. 36 dpr 380/2001 non può essere rilasciata dal Comune.

Nello specifico si tratta - dal punto 10.1) - del caso di una sanatoria ex art. 36 cit. rilasciata, ma subordinata alla presentazione della verifica sismica dell'abuso sanato presso l'ufficio regionale (cd. Genio civile).

Il "genio civile" adito rilasciava sull'opera abusiva in regime di art.36 cit. un parere condizionato ad esecuzione di vari interventi strutturali conformanti. L'agente quindi tornava al Comune per richiedere il permesso ad eseguire gli interventi strutturali conformanti di adeguamento sismico ordinati dal genio civile. Il Comune rilasciava il titolo aderendo alle richieste del Genio civile.

Il Tar, nel punto sopracitato, afferma che la regolarità sismica afferisce, in genere, anche alla sanatoria ex art. 36, nel senso che non sono ammissibili interventi di conformazione da eseguirsi per ottenere anche la sanatoria edilizia. Lo fa richiamando la sentenza 101/2013 della Corte Costituzionale sulla c.d. "doppia conformità strutturale" che deve sussistere per ottenersi la doppia conformità edilizia.

Viene quindi accolto il ricorso e annullata la sanatoria edilizia da eseguirsi con interventi di adeguamento sismico.

 

Superbonus 110%: niente doppia conformità urbanistica senza doppia conformità sismica! Cosa significa?


L'accertamento di conformità e la doppia conformità delle opere strutturali

Vediamo quindi di riepilogare le regole. Perché qui, il TAR Molise, di fatto conferma che il principio di doppia conformità nelle istanza di sanatoria edilizia presentate ai sensi dell’art. 36 DPR 380/01 si estende anche alle opere strutturali e antisismiche.

Dagli atti di causa - si legge nella sentenza, che ovviamente alleghiamo in fondo - emerge chiaramente che l’intervento sanato con il permesso di costruire non fosse conforme alle norme tecniche
costruttive di cui al DM 14 gennaio 2008, cioè le 'vecchie' NTC - norme tecniche costruzioni (tant’è che si è ravvisata la necessità di procedere ad interventi di messa in sicurezza sismica del fabbricato), con conseguente violazione dell’art.36 del TUED, il quale subordina il rilascio della sanatoria alla condizione che l’opera fosse conforme alle norme edilizie sia al tempo della realizzazione dell’intervento, sia a quello della richiesta dell’accertamento sanante.

Né può assumere rilievo la circostanza che una conformità alle norme antisismiche sia stata comunque conseguita, di fatto, a seguito dell’esecuzione degli interventi richiesti dalla Regione.

Il principio della doppia conformità di cui all’art.36, infatti, non consente delle sanatorie sottoposte a condizioni di modifica dell’immobile (cfr., tra le molte, Consiglio di Stato, sez. VI, 4 luglio 2014, n.3410, pronuncia la quale puntualizza che "il rilascio di un permesso in sanatoria con prescrizioni, con le quali si subordina l'efficacia dell'accertamento alla realizzazione di lavori che consentano di rendere il manufatto conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda o al momento della decisione, contraddice, innanzitutto sul piano logico, la rigida direttiva normativa poiché la previsione di condizioni o prescrizioni smentisce qualsiasi asserzione circa la doppia conformità dell'opera, dimostrando che tale conformità non sussiste se non attraverso l'esecuzione di modifiche ulteriori e postume rispetto alla stessa presentazione della domanda di accertamento in sanatoria”).

 

Regolarità sismica del progetto e titolo edilizio in sanatoria

Nemmeno è persuasiva la linea argomentativa del Comune e del controinteressato che si richiama alla specificità della disciplina regionale del Molise di cui agli artt. 7 e 8 della L.R. n. 20 del 1996.

Le resistenti sottolineano, in sintesi, che le norme regionali subordinano solo l’inizio dei lavori, e non anche il rilascio del titolo edilizio, al c.d. deposito sismico, di tal ché la conformità del progetto di opera alle prescrizioni sismiche non potrebbe considerarsi un presupposto per il rilascio del titolo edilizio: e, dunque, si sostiene, nemmeno del titolo in sanatoria.

Ma - obietta il Tar - il titolo edilizio in sanatoria, proprio per la sua specifica natura, diversamente dal comune permesso di costruire è senz’altro posteriore all’inizio dei lavori, momento cui non può più
essere fatto rinvio. Sicché l’automatico parallelismo che le resistenti tentano d’instaurare tra i due titoli non si presenta convincente.

L’impostazione delle resistenti appare, inoltre, incompatibile con la ratio della disciplina antisismica, la quale considera la regolarità sismica del progetto (da intendersi come effettiva conformità del progetto alle prescrizioni tecniche di sicurezza sismica) come un requisito indefettibile per la realizzazione delle opere e per l’ottenimento di un valido titolo edilizio, e dunque anche ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art.36 vit.

Questa interpretazione trova conferma in una recente pronuncia della Corte costituzionale (sent. n. 101 del 2013) la quale, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento in materia, ha affermato dei principi di carattere generale che risultano applicabili anche al caso di specie, questi:

  • Se nel sistema dei principi delineati dalla normativa statale, sia gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire, sia quelli consentiti a seguito di denuncia, presuppongono sempre la previa verifica del rispetto delle norme sismiche, non pare possa dubitarsi che la verifica della doppia conformità, alla quale l’art. 36 del testo unico subordina il rilascio
    dell’accertamento di conformità in sanatoria, debba riferirsi anche al rispetto delle norme sismiche, da comprendersi nelle norme per l’edilizia, sia al momento della realizzazione dell’intervento che al momento di presentazione della domanda di sanatoria;
  • (…) Deve pertanto ritenersi che l’accertamento del rispetto delle specifiche norme tecniche antisismiche è sempre un presupposto necessario per conseguire il titolo che consente di edificare, al quale si riferisce il criterio della doppia conformità”.

 

Il permesso di costruire senza verifica della normativa antisismica perde di efficacia

In ultimo, si evidenzia che il permesso di costruire, dato il mancato perfezionamento favorevole della verifica sostanziale del rispetto della normativa antisismica (esito che il Comune aveva fatto oggetto di apposita condizione), avrebbe perso di validità già ex se.

Da qui la dubbia permanenza di un interesse a ricorrere alla base del terzo profilo del secondo motivo del ricorso introduttivo (v. supra, paragr. 8.2.3.), con cui il ricorrente poneva in discussione la legittimità della previsione di un siffatto meccanismo condizionale.

LA SENTENZA DEL TAR MOLISE 169/2021 E LA SENTENZA DELLA CONSULTA 101/2013 SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE


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