Alla scoperta del Bonus Ristrutturazioni 50% prorogato dalla Manovra fino al 31 dicembre 2021: a chi spetta e quali interventi copre. Il punto sull’agevolazione fiscale più 'vecchia' ma sempre attuale, con tutta la normativa e le ultime novità.
L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia (cd. Bonus Ristrutturazioni 50%) è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 (T.U. Imposte sui Redditi) e consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.
Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024 (ultima proroga operata dalla Legge di Bilancio 2022) la detrazione è elevata al 50% e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
È prevista, inoltre, una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di 96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati.
In particolare, la detrazione spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.
Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva). Anche questa detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
Può essere richiesto da tutti i contribuenti soggetti al pagamento delle imposte sui redditi, residenti o non residenti in Italia.
L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:
In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile.
Nel caso di due comproprietari di un immobile, se la fattura e il bonifico sono intestati a uno solo di essi, ma le spese di ristrutturazione sono state sostenute da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non è stato indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta. Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto all’agevolazione se:
Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.
Il Bonus Ristrutturazioni è quindi il "padre" di alcuni bonus edilizi successivi, come Ecobonus, Sismabonus, Superbonus.
Questi gli interventi ammessi:
*Esempi di interventi di manutenzione straordinaria:
- installazione di ascensori e scale di sicurezza
- realizzazione e miglioramento dei servizi igienici
- sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso
- rifacimento di scale e rampe
- interventi finalizzati al risparmio energetico
- recinzione dell’area privata
- costruzione di scale interne
**Esempi di interventi di restauro e risanamento conservativo:
- interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado
- adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti
- apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.
***Esempi di interventi di ristrutturazione edilizia:
- demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’immobile preesistente
- modifica della facciata
- realizzazione di una mansarda o di un balcone
- trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda
- apertura di nuove porte e finestre
- costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti
Riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi al beneficio della detrazione fiscale, l’Agenzia delle entrate ha chiarito, tra l’altro, che:
- per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”
- se la ristrutturazione avviene senza demolire l’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”.
Questi stessi criteri si applicano anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del cosiddetto Piano Casa (Ris. Agenzia delle entrate n. 4/E del 2011).
Per parti comuni si intendono quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall’esistenza di più proprietari.
Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del codice civile:
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali le detrazioni spettano a ogni singolo condomino in base alla quota millesimale di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile.
Il beneficio compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio.
In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Gli interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali, per i quali ogni condomino può richiedere la detrazione, sono gli interventi di:
Pertanto, oltre agli stessi interventi realizzati sulle proprietà private, sono agevolabili anche quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni.
Esempi di interventi di manutenzione ordinaria:
- opere di riparazione
- rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici
- opere necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti,
- sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti
- tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni,
- rifacimento di intonaci interni,
- impermeabilizzazione di tetti e terrazze
- verniciatura delle porte dei garage.
Ai sensi dell’art.121 del DL 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), i soggetti che sostengono spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
Per beneficiare di queste opzioni, bisogna rispettare le nuove regole sulle frodi inserite nel DL 157/2021 poi confluito nella Legge di Bilancio 2022, che riguardano tutti i bonus edilizi. In tal senso, si rimanda all'articolo dedicato.
E' necessario utilizzare un bonifico bancario o postale parlante, dove dovranno essere indicati i seguenti dati:
Il Bonus Ristrutturazioni può essere richiesto anche se i lavori sono stati pagati con un finanziamento. In questo caso la società finanziaria dovrà pagare tramite bonifico, seguendo tutte le indicazioni per la compilazione (indicando il CF del soggetto per il quale si effettua il pagamento). Anche in tal caso, il titolare dell’agevolazione fiscale dovrà conservare la ricevuta del bonifico.
Con l’aiuto di un CAF o del proprio consulente fiscale in tre modalità:
Anche per i lavori che rientrano nel bonus ristrutturazioni , qualora rientranti in quelli con obiettivi di risparmio energetico, sarà necessario inviare la comunicazione ENEA.
L’obbligo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 e in vigore anche nel 2019 e nel 2020, è stato confermato anche per il 2022. L’obbligo è rivolto soltanto ad alcune tipologie di lavori e sul sito dell’ENEA è specificato quali sono.
Ci sono 90 giorni di tempo per inviare la comunicazione ENEA in questa sezione del sito. ENEA ha anche messo a disposizione degli utenti un'utile guida in cui si specificano tutti i dettagli sul bonus e su come effettuare la dovuta comunicazione.
Ricordatevi di conservare questi documenti, perché potrebbero richiederveli:
La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per gli stessi interventi dalle disposizioni sulla riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus al 65% che può diventare SuperEcobonus al 110%) o sull'adeguamento antisismico (cd. Sismabonus ad aliquote variabili che può diventare SuperSismabonus 110%).
Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni per la riqualificazione energetica (o di adeguamento antisismico) che in quelle per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente può fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio.
Il vademecum di 43 pagine a firma Agenzia delle Entrate più aggiornato, AD OGGI, è del luglio 2019 (quindi, per la validità, ricordatevi che è stata prorogata al 31/12/2024).
Al suo interno vengono definite in modo esteso le cose più importanti:
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