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Superbonus: verifiche SAL separate per interventi di efficienza energetica e antisismici

Agenzia delle Entrate: la percentuale "soglia" del 30% che, per SuperEcobonus e SuperSismabonus permette la fruizione di cessione del credito e sconto in fattura, va verificata separatamente per le diverse tipologie di lavori

Come si determinano i criteri dello stato di avanzamento lavori (SAL) per interventi di efficienza energetica e antisismici, ai sensi dell'art. 119 del decreto legge 34/2020, anche dopo le recenti modifiche apportate in materia dalla Legge di Bilancio 2022?

 

Demolizione e ricostruzione: quale modalità per determinate il 30% del SAL?

A questa, interessante e rilevante domanda fornisce chiarimenti l'Agenzia delle Entrate con la risposta 53/2022 del 27 gennaio scorso, riferita ad un intervento edilizio di demolizione e ricostruzione (ristrutturazione edilizia) di due case a schiera (categoria catastale A/2) e la realizzazione, tramite accorpamento, sullo stesso sedime di un unico edificio unifamiliare composto da una sola unità abitativa entro il volume massimo della volumetria complessiva preesistente.

L'Istante - intendendo avvalersi della cessione del credito corrispondente al predetto Superbonus in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL), ai sensi del comma 1-bis dell'art.121 del citato DL 34/2020 - chiede quale sia la modalità di determinazione del 30 per cento dello stato avanzamento lavori, che la norma stabilisce quale limite minimo necessario per poter effettuare tale cessione.

In particolare, chiede se il raggiungimento della predetta percentuale del 30 per cento vada verificato separatamente per ciascuno dei due interventi ammessi al Superbonus (efficientamento energetico e intervento antisismico).

Superbonus: verifiche SAL separate per interventi di efficienza energetica e antisismici

Come funziona la regola del SAL 30%?

L'occasione è buona - e lo fa anche l'AdE - per ricordare quello che prevede il DL Rilancio sul tema.

Il riferimento è il comma 1-bis dell'art.121, il quale stabilisce che: «L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento».

Per gli interventi ammessi al Superbonus, pertanto, l'esercizio della predetta opzione è subordinato, tra l'altro, alla condizione che ciascun SAL si riferisca ad almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo e che non siano emessi più di due stati di avanzamento dei lavori.

 

E l'asseverazione?

Le Entrate ricordano anche che, in materia di asseverazione, ai sensi dei commi 13 e 13-bis dell'articolo 119 del DL Rilancio:

  • per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 (efficienza energetica), i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati riferendosi alle linee guida del decreto del ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 (cd. Decreto Prezzi, e anche qui occhio perché è imminente l'uscita del decreto Prezzi 2...)
  • per gli interventi di cui al comma 4 (interventi antisismici), l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 (linee guida Sismabonus).

Due tipi di interventi, due tipi di competenze tecniche, due verifiche SAL separate!

E' evidente che le due distinte tipologie di interventi (di "efficientamento energetico" e "riduzione del rischio sismico") richiedono, pertanto, differenti competenze tecniche ai fini dell'asseverazione dell'efficacia degli stessi, nonché del rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese.

In definitiva se, come nel caso di specie, sul medesimo immobile vengono effettuati sia interventi di efficienza energetica sia interventi antisismici, ammessi al Superbonus, la verifica dello stato di avanzamento dei lavori è effettuata separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile.

Qui si ricade in questo caso, visto che le villette a schiera di proprietà verranno demolite per ottenere un’unica abitazione e sullo stesso immobile saranno effettuati sia interventi di efficienza energetica e sia interventi antisismici.


LA RISPOSTA 53/2022 DEL FISCO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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