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Decreto Sostegni-Ter in Gazzetta Ufficiale: novità per cessione del credito e prezzi dei materiali da costruzione

Dentro il decreto-legge n.4/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2022, lo stop alle catene di cessione del credito per il Superbonus ma anche l'aumento dei contributi per la Formazione 4.0 e una corposa rivisitazione della normativa sui prezzi dei materiali da costruzione e sulle conseguenti compensazioni

Decreto Sostegni-Ter in Gazzetta Ufficiale: le novità

Il Sostegni Ter è in vigore: il DL 4/2022 del 27 gennaio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.21 del 27 gennaio e immediatamente operativo, contiene al suo interno svariate misure che interessano l'edilizia, le costruzioni e i professionisti tecnici, oltre all'articolo 28 inerente lo stop alle 'catene' di cessione dei crediti sui bonus edilizi.

Vediamo di riassumere le misure di maggior interesse, segnalando che il decreto-legge definitivo è scaricabile in allegato all'articolo, ricordando che, come tutti i decreti-legge, anche il Sostegni-Ter ora dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni e potrebbe quindi subire svariate modifiche e/o integrazioni e/o cancellazioni.

 

Piano transizione 4.0: 30 milioni in più

L’articolo 10 del DL 4/2022 aggiunge un periodo al 'nuovo' comma 1057-bis dell’articolo 1 della legge 178/2020 (Finanziaria 2021), che regolamenta il passaggio di questa agevolazione in una lunga serie di modifiche ‘a catena’ tra leggi di bilancio successive.

Per ultima, infatti, sul Bonus Transizione 4.0 era intervenuta la legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) che al comma 44 lettera b) ha disciplinato il credito di imposta sopracitato dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 e fino al 30 giugno 2026 su prenotazione.

Nello specifico, si incrementa da 20 a 50 milioni di euro il plafond di peculiari investimenti in beni materiali dell’Allegato A annesso alla legge 232/2016.


Transizione 4.0 e investimenti digitali: le novità del Decreto Sostegni-Ter

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L’incremento si applica in relazione agli investimenti:

  • con obiettivi di transizione ecologica, da identificarsi a cura di apposito decreto interministeriale;
  • effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 ovvero 30 giugno 2026 su prenotazione al 31 dicembre 2025;
  • per la quota superiore a 10 milioni di euro degli “investimenti inclusi nel PNRR”.

A questi investimenti si applicherà l’aliquota prevista nella Legge di bilancio 2022 per l’ultimo scaglione (investimenti eccedenti i 10 milioni di euro), pari al 5%.

 


Bonus: Cessione del credito, cosa è cambiato con il dl 4/2022 e perchè

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Contributo straordinario per le imprese energivore

L'articolo 15 riconosce un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

 

Decreto Sostegni-Ter in Gazzetta Ufficiale: novità per cessione del credito e prezzi dei materiali da costruzione

 

Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili

L'articolo 16 dispone che, a decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2022, sull’energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull’energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia.

 

Cessione del credito una tantum per i bonus edilizi

L'articolo 28, che avevamo già approfondito (il testo è rimasto lo stesso) cambia il meccanismo di funzionamento dell opzioni in materia di fruizione dei bonus edilizi, prevedendo che i crediti saranno cedibili una sola volta.

Il Superbonus, l'Ecobonus, il Bonus Ristrutturazioni, il Sismabonus e il Bonus Facciate saranno soggetti a nuovi vincoli. La cessione del credito sarà limitata ad un solo passaggio, il tutto a partire dal 7 febbraio 2022.

Si potrà quindi cedere il credito non più di una volta a terzi (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari), successivamente il credito fiscale si cristallizzerà in capo al primo cessionario.

 


Bonus e dl Sostegni ter: la fine della libera circolazione dei crediti fiscali

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Appalti: novità sui prezzi dei materiali da costruzione

L'articolo 29 dispone che, fino al 31 dicembre 2023, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati dopo la data di entrata in vigore del provvedimento (cioè il 27 gennaio 2022), nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l’invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso, si applicano le seguenti disposizioni:

  • a) è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del d.lgs. 50/2016;
  • b) per i contratti relativi ai lavori pubblici, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo del Codice, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del MIMS di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.

Sarà quindi l'ISTAT, entro 90 giorni dal 27 gennaio 2022, a definire la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui sopra. Attenzione: entro il 31 marzo e il
30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’ISTAT, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.

 


Revisione dei prezzi, caro materiali e prezzari regionali: le modifiche introdotte dal decreto Sostegni-ter.

Dietro la rubrica, evidentemente generica, si cela la disciplina di tre tematiche di grandissima attualità, legate:

i) alla revisione dei prezzi;

ii) alle compensazioni da riconoscersi in conseguenza delle variazioni, in aumento o in diminuzione, dei materiali da costruzione;

iii) ai prezzari regionali impiegati dalle stazioni appaltanti per determinare il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni e, dunque, l’importo complessivo stimato dell’appalto da porre a base di gara.

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La compensazione di cui si diceva sopra è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto MIMS, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

La parte finale del corposo articolo 29 è dedicata ai prezzari e alle nuove linee guida. Riassumendo:

  • nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento, nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida di cui sotto, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, possono, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del d.lgs. 50/2016, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal MIMS su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo;
  • per assicurare l’omogeneità della formazione e dell’aggiornamento dei prezzari di cui all’art.23, comma 7 del Codice, con decreto del MIMS, adottato, entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’ISTAT, nonché previa intesa in sede di Conferenza Stato–Regioni, sono approvate apposite linee guida per la determinazione di detti prezzari.

 


IL DECRETO SOSTEGNI TER BOLLINATO E PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE (IN VIGORE DAL 27/1/2022) E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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