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Superbonus e altri bonus: come funzionano le tre cessioni del credito. Solo la prima è "libera"

La legge di conversione del DL Sostegni Ter, che ha inglobato le misure del DL Antifrodi 2, conferma la possibilità delle tre cessioni del credito totali: solo la prima è libera, le due successive devono sottostare a limiti precisi (solo banche e assicurazioni).


Ora che la legge di conversione del DL Sostegni-Ter è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (legge 25/2022), possiamo riepilogare le regole vigenti in materia di cessione del credito dei bonus edilizi, che di fatto si stabilizza dopo una serie notevole di cambiamenti 'back-to-back' (cioè uno dietro l'altro, in gergo sportivo) avvenuti negli ultimi mesi.

Questa nuova regola è frutto della transizione del DL 13/2022 (Antifrodi Bis) dentro, appunto, il Decreto Sostegni-Ter convertito in legge.

Nel procedimento parlamentare, infatti, le misure del DL 13 sono state inglobate nel DL 4/2022, mentre il provvedimento è stato abrogato 'fatti salvi' gli effetti prodottisi sino, appunto, al 29 marzo 2022, giorno di entrata in vigore della "legge" di conversione del Sostegni Ter.

Superbonus e altri bonus: come funzionano le tre cessioni del credito. Solo la prima è

Cessione del credito bonus edilizi: cosa significa 1+2?

L'articolo 28 del DL 4/2022 'contiene' il regolamento definitivo in materia di cessione del credito per quel che riguarda i bonus edilizi.

E' importante però ricordare che il riferimento normativo 'padre' della cessione del credito (e dello sconto in fattura) resta il Decreto Rilancio (art.121 DL 34/2020), che è anche la norma istitutiva del Superbonus (art.119). Quel che fa la legge Sostegni-Ter è quindi riformulare gli articoli 121 e 122 del DL 34/2020, i quali disciplinano l'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica.

Il comma 1-bis, nello specifico, regolamenta l'utilizzo delle agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi mediante sconto in fattura e cessione del credito, nonché dei crediti di imposta riconosciuti in ragione dell’emergenza da COVID-19.

Semplificando: se il contribuente usufruisce delle detrazioni per interventi edilizi sotto forma di sconto sul corrispettivo (cd. sconto in fattura, a sua volta cedibile la prima volta 'liberamente') ovvero opta per la trasformazione delle detrazioni in crediti d’imposta cedibili (cd. cessione del credito), è possibile effettuare due ulteriori cessioni, ma solo a:

  • banche,
  • intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati,
  • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia,

ferma restando l’applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

In conclusione: in luogo di 1 sola cessione viene prevista la possibilità di effettuarne 3 in totale.

NB - Ricordiamo che la versione precedente dell'art.28 consentiva una sola cessione del credito d'imposta (comma 1, già comunque abrogato dal DL 13/2022).

Quindi: la prima cessione (del credito, o dello sconto in fattura) è 'libera', senza vincoli (esempio classico: se io eseguo dei lavori edilizi in casa per i quali posso fruire del Superbonus per efficientamento energetico, posso cedere il credito all'impresa/professionista che mi sta eseguendo i lavori, oppure posso farmi scontare la fattura e cedere il credito), la seconda e la terza sono vincolate come abbiamo visto sopra (tornando al 'nostro' esempio, l'impresa potrà cedere solo a uno dei soggetti qualificati, che a sua volta potrà cedere solo a uno dei soggetti qualificati, in capo al quale il credito si cristallizzerà definitivamente).

NB 2 - Lo sconto in fattura non è il primo passaggio dell'1+2. La norma consente cioè di effettuare un primo passaggio libero dopo lo sconto in fattura, quindi il fornitore che ha acquisito il credito può cederlo a chiunque e costui poi può cederlo solo a soggetti controllati.


Nuovo comma 1 lettera a) dell’articolo 121 del DL 34/2020 (Rilancio), come sostituito dal comma 1-bis, lettera a), numero 1) dell'articolo 28 del DL 4/2022 convertito in legge 25/2022:

«a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima»


Nuovo comma comma 1 lettera b) dell'articolo 121 del DL 34/2020 (Rilancio), come modificato dal comma 1-bis, lettera a), numero 2) dell'articolo 28 del DL 4/2022 convertito in legge 25/2022:

«b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima»


Vietate le cessioni parziali del credito

Altra 'aggiunta' dal DL Antifrodi Bis: i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate, a partire dalle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022.

A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 3 febbraio 2022.

 

Crediti ceduti prima del 7 febbraio 2022 e violazione delle disposizioni

Per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti (comma 2). Significa che la 'regola' delle tre cessioni (1+2) parte da quella data (originaria entrata in vigore del DL 4/2022)

Sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni derivanti dalla conversione in legge del DL 4/2022.

 


Sconto in fattura e cessione del credito dei bonus edilizi: ripasso veloce

L’articolo 121 del DL 34/2020 permette di usufruire di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia ed energetica (in prevalenza, aventi forma di detrazione dalle imposte sui redditi) sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero crediti d’imposta cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti.

Quindi in pratica chi sostiene spese in materia edilizia ed energetica per le quali è previsto un meccanismo di detrazione dalle imposte sui redditi, può usufruire di tali agevolazioni sotto forma, alternativamente, di:

  • sconto in fattura: è un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, il quale può recuperarlo sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti;
  • cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, originariamente cedibile in successione ulteriore ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con trasformazione della detrazione in credito di imposta solo all’atto della cessione ad altri soggetti. Abbiamo visto che, ORA, vige la regole dell'1+2.

L’opzione (cioè una delle due scelte) si può esercitare in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.

In particolare, per gli interventi di cui all’art.119 del DL 34/2020 (cd. ecobonus, sismabonus, incentivi per il fotovoltaico e per l’installazione di colonnine elettriche) gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.


 

Per quali bonus edilizi valgono cessione del credito e sconto in fattura

A quali bonus si applicano queste norme? A questi:

  • recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR): manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni dell’edificio o sulle singole unità immobiliari (Bonus Ristrutturazioni);
  • efficienza energetica (art.14 del DL 63/2013 e commi 1 e 2 dell'art.119 del DL Rilancio) - Ecobonus e SuperEcobonus;
  • adozione di misure antisismiche (art. 16, commi da 1-bis e 1- ter a 1-septies del DL 63/2013, comma 4 del richiamato articolo 119) - Sismabonus e SuperSismabonus;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (Bonus Facciate) ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art.1, comma 219, della legge di bilancio 2020, ivi compresi i lavori di rifacimento della facciata, che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, e che riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
  • installazione di impianti fotovoltaici (art.16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR e commi 5 e 6 dell'art.119 del DL Rilancio);
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art.16-ter del DL 63/2013 e comma 8 dell'art.119);
  • superamento ed eliminazione di barriere architettoniche (art.119-ter del DL 34/2020, inserito dalla Manovra 2022 - legge 234/2021).

I crediti d’imposta cedibili sono utilizzati in compensazione (ai sensi dell'art.17 del d.lgs. 241/1997), sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, e con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

 

Ma fino a quando si potranno cedere crediti?

L'ultimo intervento in tal senso è stato quello della legge di Bilancio 2022 (legge 234/2021), che ha prorogato:

  • agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari;
  • al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cd. Superbonus.

 

E quali costi rientrano tra le spese detraibili e quindi cedibili?

In virtù delle novità del primo Decreto Antifrodi (157/2021), poi confluito nella Manovra 2022, rientrano tra le spese detraibili (e quindi cedibili!) anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni previste dalla legge, sulla base dell’aliquota di detrazione fiscale pervista per ciascuna tipologia di intervento.

Attenzione: non serve il visto di conformità per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al bonus facciate.

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