Novità fiscali in edilizia: alla scoperta del Bonus Barriere Architettoniche 75%
Ascensori, montascale, piattaforme elevatrici, rampe e non solo: anche adeguamenti di servizi igienici, impianti elettrici e domotici rientrano nel nuovo Bonus Barriere Architettoniche introdotto dalla Legge di Bilancio 2022
Tra Superbonus 110 che poi 'scala' fino al 2025 e proroga di tutti gli altri bonus edilizi col Facciate 'abbassato' al 60%, si infila una nuova agevolazione edilizia di rilevanza assoluta, il Bonus Barriere Architettoniche 75%, introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 234/2021, cioè la Legge di Bilancio 2022. Vediamo di cosa si tratta, come si prende, per cosa, se possiamo 'opzionare' con cessione del credito e sconto in fattura e quant'altro.
Il Bonus Barriere Architettoniche in 3 righe
Le spese sostenute nel 2022 (spese documentate sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022) per il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti potranno essere recuperate, per tre quarti (75%), a scomputo delle imposte sui redditi.
L’agevolazione, se sfruttata in dichiarazione, andrà spalmata su cinque anni; in alternativa, sarà possibile optare per la cessione del credito ad altri soggetti oppure per lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha eseguito gli interventi assistiti dal bonus.
Barriere e Legge di Bilancio 2022: il riferimento di legge
La novità è contenuta nel comma 42 dell’articolo 1 della legge 234/2021, che ha inserito nel DL 34/2020 (DL Rilancio) un nuovo articolo 119-ter, rubricato “Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche”.
Il collegamento col Bonus Ristrutturazioni 50%
Ordinariamente, tali lavori fanno parte del cd. Bonus Ristrutturazioni (articolo 16-bis comma 1, lettera e), del Tuir), “premiati” con una detrazione Irpef del 36%, calcolata su una spesa massima di 48mila euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.
Ma attualmente e - come stabilito dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 37, lettera b), numero 1, legge 234/2021) - fino al 31 dicembre 2024, il bonus è potenziato al 50%, calcolabile su un tetto di spesa doppio, 96mila euro.
Perimetro dell'agevolazione: edifici già esistenti, non nuove costruzioni. La lista
Detrazione del 75% (sia per soggetti IRPEF che IRES) dall’imposta lorda sui redditi in misura pari al 75% delle spese sostenute nel 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, cioè iscritti in catasto o per i quali è stata presentata richiesta di accatastamento.
Non sono agevolabili le opere, pur effettuate a quello scopo, riguardanti però immobili di nuova costruzione.
Il bonus spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Qualche esempio? Rampe inclinate, ascensori, piattaforme elevatrici, ma anche quegli interventi che consentono agli impianti di diventare pienamente accessibili, come l'adeguamento dei servizi igienici per consentire a tutti manovrabilità e utilizzo degli apparecchi o i lavori di sistemazione di impianti elettrici e citofoni, che devono essere alla giusta altezza e ben visibili.
Le condizioni tecniche
Attenzione: gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento del ministro dei Lavori pubblici in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche (Dm 236/1989).
Nel testo si trovano sia i criteri di progettazione da rispettare per i diversi lavori (come dimensioni e caratteristiche tecniche) che gli interventi che possono essere considerati di rimozione delle barriere architettoniche.
I limiti di spesa
I tetti di spesa sono tre, consequenziali alla tipologia del fabbricato sul quale si interviene:
- 50mila euro per gli edifici unifamiliari (villette, case singole) e per le unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno;
- 40mila euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, in caso di edifici composti da due a otto unità;
- 30mila euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, in caso di edifici composti da più di otto unità.
Detrazione diretta o scelta dell'opzione alternativa (cessione del credito / sconto in fattura)
Le scelte sul 'come' sfruttare la detrazione sono le solite tre:
- fruizione diretta: cinque quote annuali di pari importo; spetta fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta lorda; se non c’è capienza d’imposta, la parte eccedente non è rimborsabile;
- opzione alternativa dello sconto in fattura: contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione, con facoltà di successiva cessione a ulteriori soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- opzione alternativa della cessione del credito: cessione del credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione a ulteriori soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
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