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Decreto Bollette ed Energia in conversione: novità per gli impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici

La conversione in legge del DL 17/2022 cambia non poco a livello di procedimenti autorizzatori per impianti fotovoltaici e a fonti rinnovabili.

Tra le novità, vanno segnalate l'estensione del campo di applicazione del modello unico semplificato (già previsto per la comunicazione dell'installazione di piccoli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici fino a 50 kW) agli impianti fotovoltaici e termici di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati in edilizia libera.


La legge di conversione del Decreto Bollette ed Energia è stata approvata definitivamente: l'Assemblea del Senato, nella tarda mattinata di giovedì 21 aprile, ha infatti rinnovato la fiducia al Governo con l'approvazione definitiva del DDL 2588 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17/2022 sul contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale nel testo trasmesso dalla Camera.

Il testo (disponibile in allegato) entrerà in vigore solo una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

In questo approfondimento, un'analisi complessiva sulle misure strutturali in materia energetica, con "l'aiuto" del dossier ufficiale del Senato.

Decreto Bollette ed Energia in conversione: fotovoltaico libero sugli edifici, CILA/DILA per gli impianti a FER

Semplificazioni per le opere di modifica agli impianti a FER

Il comma 01 dell’articolo 9, inserito dalla Camera dei deputati:

  • integra, alla lettera a), l’art. 5, comma 3 del d.lgs. 28/2011, che fissa il regime applicabile agli interventi di modifica sostanziale e non sostanziale degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili. Nel caso di interventi di modifica non sostanziale che comportino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell’area occupata, la realizzazione delle medesime opere connesse è autorizzata mediante la procedura semplificata di cui all’art.6-bis del d.lgs. 28/2011 e, quindi, assoggettata a dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA). Per le aree interessate dalle modifiche degli impianti non precedentemente valutate sotto il profilo della tutela archeologica resta fermo quanto previsto dall'art.25 del Codice Appalti, in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico;
  • con la lettera b) incide sulle definizioni di “sito dell’impianto eolico” e di “altezza massima dei nuovi aerogeneratori”, contenute, rispettivamente, nei commi 3-bis e 3-quater dell’art.5 del d.lgs. 28/2011, ai fini dell’applicazione del regime semplificato della comunicazione in edilizia libera, agli interventi da realizzare sui progetti e impianti eolici esistenti, e sulle relative opere connesse, che, a prescindere dalla potenza risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito;
  • con la lettera c) modifica la disciplina di calcolo dell’“altezza massima dei nuovi aerogeneratori”, rapportata ora al rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore e di quello esistente. L’intervento in sostanza ritocca la definizione di sito dell’impianto eolico e introduce una diversa modalità di calcolo delle dimensioni per i nuovi impianti.

 

Installazione libera di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici

L’articolo 9 comma 1, prevede che non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi comprese strutture, manufatti e edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici e la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, nonché nelle relative pertinenze, compresi eventuali potenziamenti e/o adeguamenti della rete esterni alle aree dei predetti edifici.

Ci sono alcune eccezioni: gli impianti installati in aree o immobili individuati mediante apposito provvedimento amministrativo come di notevole interesse pubblico. In presenza di questo tipo di vincolo, la realizzazione è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente, ai sensi del codice dei beni culturali e paesaggistici.

NB - Le disposizioni che consentono la realizzazione degli impianti ivi indicati in edilizia libera si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice (immobili di pregio e nuclei storici), ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.

 

Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree idonee e non

L'articolo 9 prevede anche due nuovi commi:

  • l'1-bis dispone che la procedura abilitativa semplificata (PAS) si applica ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree idonee di potenza sino a 10 MW, nonché agli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale;
  • l'1-quinquies dispone che sono realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulti inferiore a 1 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti ricadenti in aree idonee non sottoposte alle norme di tutela culturale e paesaggistica e al di fuori dei centri urbani soggetti a tutela, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio.

 

Realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico

L’articolo 9, comma 1-sexies modifica invece la disciplina inerente il regime autorizzatorio degli impianti di accumulo elettrochimico di cui all’art.1, comma 2-quater del DL 7/2002.

In particolare, la lettera a) estende la procedura abilitativa semplificata comunale (PAS) – già prevista per gli impianti di accumulo ubicati in aree dove si trovano impianti di produzione di energia elettrica a fonte fossile di potenza inferiore a 300 MW – anche agli impianti ubicati in aree dove si trovano impianti di produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile, sempre che tali impianti abbiano il medesimo limite di potenza inferiore a 300 MW, e sempre che, come già previsto per i primi, non comportino estensione delle aree, né variante agli strumenti urbanistici.

Contestualmente, la lettera b) dispone che solo gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili – e non gli impianti stand alone - sono considerati opere connesse ai predetti impianti.

 

Nuovi requisiti degli impianti termici

L’articolo 9-bis interviene sulla vigente disciplina relativa ai requisiti e dimensionamento degli impianti termici di cui all'articolo 5 del regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia (DPR n. 412/1993), che viene quindi modificato così:

  • si fa rientrare l'installazione delle pompe di calore a gas tra le eccezioni che ammettono la deroga ai requisiti previsti dal comma 9 dell'articolo qui novellato per gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013;
  • l'installazione delle pompe di calore a gas è sottoposta ai requisiti tecnici attualmente previsti per i generatori di calore a gas a condensazione (per i quali è stabilito che i prodotti della combustione devono avere emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti);
  • le pompe di calore a gas (in luogo dell'attuale riferimento alle "pompe di calore"), comprese quelle dei generatori ibridi, devono avere un rendimento superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera b), del regolamento concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia (DPR n. 59/2009).

 

Installazione di impianti fotovoltaici flottanti: ok alla PAS

L’articolo 9-ter stabilisce l'applicazione della PAS (procedura abilitativa semplificata), disciplinata dall'art.6 del d.lgs. n. 28/2011, per l'attività di realizzazione e di esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza sino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione.

 

Definizione di un modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW

L’articolo 10 estende il campo di applicazione del modello unico semplificato per la comunicazione dell’installazione di piccoli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati (in edilizia libera) ai sensi dell’articolo 7- bis, comma 5, del d.lgs. 28/2011, come modificato dall’articolo 9, comma 1 del DDL di conversione del DL 17/2022.

Le condizioni e le modalità per l’estensione del modello unico sono demandate ad un decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro 60 giorni a decorrere dal 2 marzo 2022 (data di entrata in vigore del decreto legge).

 

Impianti solari fotovoltaici e termici su aree industriali

L’articolo 10-bis dispone che nelle aree industriali, in deroga agli strumenti urbanistici comunali e oltre agli indici di copertura già esistenti, è possibile installare impianti solari fotovoltaici e termici coprendo fino al 60 per cento dell'area industriale di pertinenza.

Gli impianti possono essere installati, eventualmente, su strutture di sostegno appositamente realizzate.

 

Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per il contenimento dei prezzi energetici

L’articolo 10-ter interviene invece sulla disciplina relativa ai criteri in base ai quali un cliente finale diviene autoconsumatore di energia rinnovabile.

In particolare, viene introdotta un'ulteriore ipotesi relativa alla produzione e accumulo di energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo da realizzare con impianti FER ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, escludendo l’allacciamento di utenze diverse da quella dell'unità di produzione e dell'unità di consumo.

Inoltre, si consente all'autoconsumatore di energia rinnovabile che utilizza la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e la consuma nei punti di prelievo nella propria titolarità, l'accesso agli strumenti di incentivazione per la condivisione dell'energia (autoconsumo collettivo o comunità energetiche).

 

Fotovoltaico in area agricola: nuove regole

L’articolo 11 introduce deroghe alla norma – contenuta nell’articolo 65, comma 1 del decreto-legge n. 1/2012 (L. n. 27/2012) - che dispone il divieto agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole di accedere agli incentivi statali per le fonti energetiche rinnovabili (FER).

Nello specifico, le modifiche hanno soppresso il vincolo del 10 per cento di copertura della superficie agricola ai fini dell’accesso agli incentivi statali per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, per gli impianti agrovoltaici con montaggio dei moduli sollevati da terra e possibilità di rotazione e per quelli che adottino altre soluzioni innovative. A tal fine, la formulazione vigente delle lettere a) e b) del comma 1 è stata soppressa e sostituita da nuove previsioni.

La nuova formulazione ammette agli incentivi statali gli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni ove compatibili con altri usi (nuovo comma 1-septies all’articolo 65).

Contestualmente:

  • le particelle su cui insistono gli impianti ammessi agli incentivi (ai sensi dei commi da 1-quater fino ad 1- septies dell’articolo 65) - dunque, le particelle su cui insistono gli impianti con moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione e gli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali - non possono essere oggetto di ulteriori richieste di installazione (di fotovoltaico) per 10 anni successivi al rilascio degli incentivi statali;
  • gli impianti con moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione, per cui la legislazione vigente prevede ai fini dell’accesso agli incentivi, la realizzazione di sistemi di monitoraggio dell’attività pastorale, sono da attuare sulla base delle Linee guida adottate dal CREA, in collaborazione con il GSE, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

 

Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee

L’articolo 12:

  • al comma 01 dispone che l’aggiornamento le linee guida per l'autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili avvenga con apposito decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura e d'intesa con la Conferenza Unificata. Secondo la disciplina vigente, l’aggiornamento dovrà intervenire a seguito dell'entrata in vigore della disciplina statale e regionale per l'individuazione di superfici e aree idonee;
  • al comma 02 interviene sulla disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, inserendo le aree a destinazione industriale e artigianale, per servizi e logistica, tra quelle il cui utilizzo debba essere privilegiato;
  • al comma 03 integra l’elencazione delle aree idonee inviduate ope legis, con riguardi ai soli impianti fotovolatici, con una serie di previsioni che toccano i siti in cui sono già presenti impianti fotovoltaici, le aree agricole e le aree interne agli impianti industriali; le aree adiacenti alle reti autostradali.

Inoltre:

  • si interviene sulla norma che prevede il parere obbligatorio e non vincolante dell’autorità competente in materia paesaggistica nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili su aree idonee, precisando che sono inclusi quelli per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA).
  • vengono modificati i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse.

 

Uso di sottoprodotti negli impianti di biogas e biometano

L’articolo 12-bis propone di ammettere negli impianti di produzione di biogas e di biometano i sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale e i sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali previsti dal decreto ministeriale 23 giugno 2016.

Inoltre, propone di definire tali sottoprodotti come "residui dell'attività agroalimentare" purché siano rispettate le condizioni relative alla distinzione tra sottoprodotto e rifiuto previste dall'articolo 184-bis del Codice dell'ambiente, e purché l'utilizzo agronomico del digestato rispetti le norme contenute nel Titolo IV del decreto ministeriale del 25 febbraio 2016.

 

Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti offshore

L’articolo 13 introduce ulteriori semplificazioni alle procedure per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica offshore rispetto a quelle già introdotte dal decreto legislativo n. 199/2021 e in materia di impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro.

Queste le novità in sintesi:

  • saranno sottoposte ad autorizzazione unica anche le opere per la connessione alla rete di tali impianti. Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro, l'autorizzazione unica è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata.
  • le semplificazioni già introdotte alla procedura autorizzativa unica per gli impianti off-shore in aree idonee (parere obbligatorio e non vincolante dell’autorità in materia paesaggistica e termini procedurali ridotti di un terzo) si applichino anche con riferimento alla realizzazione di impianti localizzati in aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l’insediamento di impianti off-shore.
  • per tali impianti, nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei relativi procedimenti di autorizzazione per le domande già presentate.
  • le linee guida per lo svolgimento dei procedimenti autorizzatori dovranno essere adottate con decreto del Ministero della transizione ecologica, non più di concerto con il Ministero della cultura, ma solo di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti, per gli aspetti di competenza, il Ministero della cultura e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

Semplificazioni in materia di infrastrutture elettriche

L’articolo 13-bis reca disposizioni di semplificazione amministrativa in materia di infrastrutture elettriche:

  • si introducono tre modifiche al Testo unico misto in materia di espropriazione, allo scopo di semplificare la procedura espropriativa delle infrastrutture energetiche facenti parte della rete nazionale e di prorogare in via generale i termini per l'adozione del decreto di esproprio.
  • si modifica la disciplina riguardante il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica. Le novelle riguardano, principalmente, l'accertamento degli usi civici da parte delle regioni interessate e gli interventi di interramento in cavo di linee aeree esistenti sottoposti, a determinate condizioni, al regime di inizio attività.

 

Contributo sotto forma di credito d’imposta per l’efficienza energetica nelle regioni del Sud

L'articolo 14, introduce, ai commi 1-3, misure di incentivazione degli investimenti diretti all’incremento dell’efficienza energetica e all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, anche mediante sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici, dirette alle regioni del mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), per il tramite di un credito d’imposta riconosciuto fino al 30 novembre 2023.

Il contributo è concesso nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e nella misura massima consentita dal regolamento n. 651/2014 della Commissione europea.

 

Semplificazioni per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico

L’articolo 15, al comma 1, demanda a un decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la definizione delle prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica.

Il medesimo DM individuerà i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 28/2011, nonché i casi in cui l’installazione può essere considerata attività edilizia libera, alle seguenti condizioni:

  • che tali impianti abbiano una potenza inferiore a 2 MW;
  • e scambino solo energia termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite sonde geotermiche poste a contatto con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo, oppure utilizzino fluidi geotermici limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell’ambito della falda superficiale (tale inciso è stato inserito dalla Camera dei deputati).

E' stata introdotta, infine, la previsione che fa salve le modalità operative individuate dalle regioni che abbiano liberalizzato l’installazione di sonde geotermiche senza prelievo o immissione di fluidi nel sottosuolo.

 

Superbonus agli interventi di installazione di sonde geotermiche

Come avevamo già anticipato, l'articolo 15 comma 1-bis amplia il perimetro degli interventi ricompresi nella disciplina del superbonus al 110%.

Tra le spese sostenute a cui si applica la detrazione rientrano anche quelle di installazione di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici.


IL DDL DI CONVERSIONE DEL DL 17/2022 (APPROVATO DEFINITIVAMENTE DAL PARLAMENTO, NON ANCORA IN VIGORE) E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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