La conversione in legge del DL 17/2022 cambia non poco a livello di procedimenti autorizzatori per impianti fotovoltaici e a fonti rinnovabili.
Tra le novità, vanno segnalate l'estensione del campo di applicazione del modello unico semplificato (già previsto per la comunicazione dell'installazione di piccoli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici fino a 50 kW) agli impianti fotovoltaici e termici di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati in edilizia libera.
La legge di conversione del Decreto Bollette ed Energia è stata approvata definitivamente: l'Assemblea del Senato, nella tarda mattinata di giovedì 21 aprile, ha infatti rinnovato la fiducia al Governo con l'approvazione definitiva del DDL 2588 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17/2022 sul contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale nel testo trasmesso dalla Camera.
Il testo (disponibile in allegato) entrerà in vigore solo una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In questo approfondimento, un'analisi complessiva sulle misure strutturali in materia energetica, con "l'aiuto" del dossier ufficiale del Senato.
Il comma 01 dell’articolo 9, inserito dalla Camera dei deputati:
L’articolo 9 comma 1, prevede che non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi comprese strutture, manufatti e edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici e la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, nonché nelle relative pertinenze, compresi eventuali potenziamenti e/o adeguamenti della rete esterni alle aree dei predetti edifici.
Ci sono alcune eccezioni: gli impianti installati in aree o immobili individuati mediante apposito provvedimento amministrativo come di notevole interesse pubblico. In presenza di questo tipo di vincolo, la realizzazione è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente, ai sensi del codice dei beni culturali e paesaggistici.
NB - Le disposizioni che consentono la realizzazione degli impianti ivi indicati in edilizia libera si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice (immobili di pregio e nuclei storici), ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.
L'articolo 9 prevede anche due nuovi commi:
L’articolo 9, comma 1-sexies modifica invece la disciplina inerente il regime autorizzatorio degli impianti di accumulo elettrochimico di cui all’art.1, comma 2-quater del DL 7/2002.
In particolare, la lettera a) estende la procedura abilitativa semplificata comunale (PAS) – già prevista per gli impianti di accumulo ubicati in aree dove si trovano impianti di produzione di energia elettrica a fonte fossile di potenza inferiore a 300 MW – anche agli impianti ubicati in aree dove si trovano impianti di produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile, sempre che tali impianti abbiano il medesimo limite di potenza inferiore a 300 MW, e sempre che, come già previsto per i primi, non comportino estensione delle aree, né variante agli strumenti urbanistici.
Contestualmente, la lettera b) dispone che solo gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili – e non gli impianti stand alone - sono considerati opere connesse ai predetti impianti.
L’articolo 9-bis interviene sulla vigente disciplina relativa ai requisiti e dimensionamento degli impianti termici di cui all'articolo 5 del regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia (DPR n. 412/1993), che viene quindi modificato così:
L’articolo 9-ter stabilisce l'applicazione della PAS (procedura abilitativa semplificata), disciplinata dall'art.6 del d.lgs. n. 28/2011, per l'attività di realizzazione e di esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza sino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione.
L’articolo 10 estende il campo di applicazione del modello unico semplificato per la comunicazione dell’installazione di piccoli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati (in edilizia libera) ai sensi dell’articolo 7- bis, comma 5, del d.lgs. 28/2011, come modificato dall’articolo 9, comma 1 del DDL di conversione del DL 17/2022.
Le condizioni e le modalità per l’estensione del modello unico sono demandate ad un decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro 60 giorni a decorrere dal 2 marzo 2022 (data di entrata in vigore del decreto legge).
L’articolo 10-bis dispone che nelle aree industriali, in deroga agli strumenti urbanistici comunali e oltre agli indici di copertura già esistenti, è possibile installare impianti solari fotovoltaici e termici coprendo fino al 60 per cento dell'area industriale di pertinenza.
Gli impianti possono essere installati, eventualmente, su strutture di sostegno appositamente realizzate.
L’articolo 10-ter interviene invece sulla disciplina relativa ai criteri in base ai quali un cliente finale diviene autoconsumatore di energia rinnovabile.
In particolare, viene introdotta un'ulteriore ipotesi relativa alla produzione e accumulo di energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo da realizzare con impianti FER ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, escludendo l’allacciamento di utenze diverse da quella dell'unità di produzione e dell'unità di consumo.
Inoltre, si consente all'autoconsumatore di energia rinnovabile che utilizza la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e la consuma nei punti di prelievo nella propria titolarità, l'accesso agli strumenti di incentivazione per la condivisione dell'energia (autoconsumo collettivo o comunità energetiche).
L’articolo 11 introduce deroghe alla norma – contenuta nell’articolo 65, comma 1 del decreto-legge n. 1/2012 (L. n. 27/2012) - che dispone il divieto agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole di accedere agli incentivi statali per le fonti energetiche rinnovabili (FER).
Nello specifico, le modifiche hanno soppresso il vincolo del 10 per cento di copertura della superficie agricola ai fini dell’accesso agli incentivi statali per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, per gli impianti agrovoltaici con montaggio dei moduli sollevati da terra e possibilità di rotazione e per quelli che adottino altre soluzioni innovative. A tal fine, la formulazione vigente delle lettere a) e b) del comma 1 è stata soppressa e sostituita da nuove previsioni.
La nuova formulazione ammette agli incentivi statali gli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni ove compatibili con altri usi (nuovo comma 1-septies all’articolo 65).
Contestualmente:
L’articolo 12:
Inoltre:
L’articolo 12-bis propone di ammettere negli impianti di produzione di biogas e di biometano i sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale e i sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali previsti dal decreto ministeriale 23 giugno 2016.
Inoltre, propone di definire tali sottoprodotti come "residui dell'attività agroalimentare" purché siano rispettate le condizioni relative alla distinzione tra sottoprodotto e rifiuto previste dall'articolo 184-bis del Codice dell'ambiente, e purché l'utilizzo agronomico del digestato rispetti le norme contenute nel Titolo IV del decreto ministeriale del 25 febbraio 2016.
L’articolo 13 introduce ulteriori semplificazioni alle procedure per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica offshore rispetto a quelle già introdotte dal decreto legislativo n. 199/2021 e in materia di impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro.
Queste le novità in sintesi:
L’articolo 13-bis reca disposizioni di semplificazione amministrativa in materia di infrastrutture elettriche:
L'articolo 14, introduce, ai commi 1-3, misure di incentivazione degli investimenti diretti all’incremento dell’efficienza energetica e all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, anche mediante sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici, dirette alle regioni del mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), per il tramite di un credito d’imposta riconosciuto fino al 30 novembre 2023.
Il contributo è concesso nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e nella misura massima consentita dal regolamento n. 651/2014 della Commissione europea.
L’articolo 15, al comma 1, demanda a un decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la definizione delle prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica.
Il medesimo DM individuerà i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 28/2011, nonché i casi in cui l’installazione può essere considerata attività edilizia libera, alle seguenti condizioni:
E' stata introdotta, infine, la previsione che fa salve le modalità operative individuate dalle regioni che abbiano liberalizzato l’installazione di sonde geotermiche senza prelievo o immissione di fluidi nel sottosuolo.
Come avevamo già anticipato, l'articolo 15 comma 1-bis amplia il perimetro degli interventi ricompresi nella disciplina del superbonus al 110%.
Tra le spese sostenute a cui si applica la detrazione rientrano anche quelle di installazione di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici.
IL DDL DI CONVERSIONE DEL DL 17/2022 (APPROVATO DEFINITIVAMENTE DAL PARLAMENTO, NON ANCORA IN VIGORE) E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
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