La legge 51/2022, di conversione del DL 21/2022, converte il cd. Decreto Taglia Prezzi che contiene alcune norme di interesse per l'edilizia e i professionisti tra i quali l'obbligo di certificazione SOA per le imprese in ottica Superbonus e le semplificazioni per gli impianti fotovoltaici.
Anche il Decreto Taglia Prezzi (21/2022) completa il suo iter: la legge di conversione n.51/2022 è stata infatti pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.117 del 20 maggio 2022 (in allegato il testo della legge e del decreto coordinato con le modifiche apportate in Parlamento).
Riepiloghiamo quindi - rimandando agli articoli che già avevamo redatto sul tema - le principali novità di interesse per il mondo dell'edilizia e dei professionisti tecnici.
Gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater recano una serie di semplificazioni volte a favorire la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Queste le principali novità:
Solo le imprese edili certificate SOA potranno realizzare lavori che portano al Superbonus, ma solamente per i lavori edili superiori ai 516 mila euro.
E' previsto, inoltre, un periodo transitorio che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2023. In pratica:
Si stabilisce la proroga di un anno dei i termini di inizio e di ultimazione dei lavori previsti dell’art. 15 del Testo unico sull’edilizia (D.P.R. 380/2001, in avanti TUE) relativi ai permessi di costruire, rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022.
Le previsioni in esame si applicano altresì:
E' prevista, infine, la proroga di un anno anche per il termine di validità, nonché per i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione.
C'è poi un altro obbligo in capo alle imprese nei cantieri Superponus, quello della sottoscrizione del contratto CCNL dell’edilizia per lavori di importo superiore a 70mila euro: si chiarisce che il vincolo si applica "alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70mila euro" e si sancisce che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi "è riferito esclusivamente ai soli lavori edili".
Ricordiamo che, per effetto delle norme del DL Sostegni-Ter convertito in legge, i benefici fiscali previsti dal DL 34/2020 (Rilancio) e seguenti, inerenti i lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 81/2008, di importo superiore a 70.000 euro, possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'art.51 del d.lgs. 81/2015.
Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.
Entrambi i crediti di cui sopra possono essere ceduti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (cioè una volta sola), fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
In ultimo ma non per ultimo, l'articolo 23 - rimasto immutato rispetto alla versione originale - con 320 milioni per le compensazioni causate dall'aumento incontrollato del costo dei materiali da costruzione.
L'articolo 23 del provvedimento specifica che, per mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può riconoscere, nel limite complessivo del 50% delle risorse del fondo, un’anticipazione pari al 50% dell’importo richiesto dalle imprese.
Si tratta quindi di una misura finalizzata a ottenere in tempi rapidi un anticipo del 50% delle compensazioni a cui l’impresa titolare di contratti pubblici ha diritto a causa dell’aumento del prezzo dei materiali. Tale anticipazione attinge all’apposito Fondo per l’adeguamento dei prezzi istituito presso il MIMS nei limiti del 50% delle risorse disponibili e viene erogata nelle more dell’istruttoria delle istanze di compensazione.
Quindi, in definitiva, oltre alla possibilità di anticipare fino al 50% delle quota richiesta dalle stazioni appaltanti, sulla base delle istanze presentate dalle imprese, la novità del provvedimento è rappresentata dall'aumento delle risorse disponibili per gli interventi di ristoro incrementate di 320 milioni per il 2022, derivanti sia dal Fondo per la prosecuzione delle opere previsto dal DL 76/2020 (più di 200 milioni) che dal fondo per la compensazione prezzi del decreto Sostegni-bis (Dl 73/2021), aumentato di 120 milioni.
NB - Ricordiamo che il Fondo istituito con il decreto n.73/2021 con una dotazione di 200 milioni di euro era già stato rifinanziato per ulteriori 150 milioni di euro per il primo semestre dell’anno in corso dal DL Energia (art.25 del DL 17/2022).
LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL TAGLIA PREZZI E IL TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE IN PARLAMENTO SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
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