Prezzi Edilizia | Titoli Abilitativi
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Permessi di costruire, SCIA, SCA, autorizzazioni: il DL Taglia Prezzi in conversione prorogherà tutto di 1 anno

Il ddl di conversione del DL 21/2022 proroga di un anno i termini di determinate autorizzazioni amministrative rientranti nel settore dell’edilizia privata e i termini delle convenzioni di lottizzazione urbanistica

Abbiamo già avuto modo di sottolineare quante novità interessanti siano contenute nella conversione in legge del DL 21/2022 (Taglia Prezzi), leggasi qualificazione SOA obbligatorie per le imprese in ottica Superbonus e impianti fotovoltaici 'allargati', ma di sicuro impatto c'è anche un'altra novità, figlia del testo sul quale, nella mattinata del 12 maggio, è stato posto il voto di fiducia in Senato.

Sappiamo che la conversione in legge definitiva dovrà avvenire entro il 20 maggio.

Permessi di costruire, SCIA, SCA, autorizzazioni: il DL Taglia Prezzi in conversione prorogherà tutto di 1 anno

Permessi di costruire: i dettagli della proroga

Nello specifico, l’articolo 10-bis, di cui la 5a Commissione del Senato propone l’inserimento con l’articolo aggiuntivo 10.0.99 (testo 2), alla lettera a) proroga di un anno, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori previsti dell’art. 15 del Testo unico sull’edilizia (D.P.R. 380/2001, in avanti TUE) relativi ai permessi di costruire, rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022.

NB - L’art. 15 del TUE disciplina l’efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire.

Quindi la nuova norma prevede che i suddetti termini non devono essere già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga, restando fermo che i titoli abilitativi oggetto di proroga non devono essere in contrasto, al momento della effettuazione della comunicazione da parte del soggetto interessato, con i nuovi strumenti urbanistici approvati dall’ente locale, nonché con i piani o i provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio adottati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).

 

Quali altri titoli edilizi vengono prorogati?

Le previsioni in esame si applicano altresì:

  • ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività (Scia) e delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate (D. Lgs. 42/2004 e D.Lgs. 152/2006);
  • ai permessi di costruire e alle Scia già prorogati, sulla base dell’art. 15, comma 2, del TUE, cioè per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire, o sulla base dell’art. 10, comma 4 del D.L. 76/2020;
  • agli atti amministrativi previsti dall’art. 103, comma 2, del D.L. 18/2020 (cioè il DL Cura Italia anti-Covid). Questa ultima specifica è importante in quanto il perimetro comprende "tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati", che erano stati prorogati sino al 29 giugno 2022.

 

Le convenzioni di lottizzazione

Infine, la lettera b) della disposizione in esame proroga di un anno, il termine di validità, nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione (previste all’art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), da accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché non in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.

La disposizione in esame si applica anche ai termini dei suddetti atti amministrativi prorogati dall’art. 30, comma 3-bis, del D.L. 69/2013 e dall’art. 10, comma 4-bis del D.L. 76/2020.

Titoli Abilitativi

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