La Commissione nazionale paritetica per le casse edili fornisce due nuovi chiarimenti in merito all'applicazione della congruità della manodopera (DM 143/2021).
Sono datate 22 giugno 2022, le due più recenti FAQ della CNCE in materia di congruità della manodopera in edilizia.
Le Casse Edili/Edilcasse sono tenute al rilascio dell’attestazione della congruità della manodopera in edilizia sancita dal DM n.143/2021 che ha recepito integralmente l’Accordo delle parti sociali del settore del 10 settembre 2020.
Il rilascio del certificato di congruità è previsto nell’ambito dei lavori pubblici e privati (questi ultimi di importo pari o superiori a 70000 euro).
Al fine di ottenere un attestazione positiva è richiesto che siano soddisfatti i requisiti minimi sull’utilizzo manodopera, sanciti nella tabella allegata al decreto, che riporta le percentuale minime di costo del lavoro da soddisfare nelle diverse lavorazioni dell’edilizia.
Alla CNCE è stato affidato l’incarico di individuare ed emanare le modalità operative opportune e necessarie per l’applicazione del sistema della congruità̀ da parte delle singole Casse Edili/Edilcasse appartenenti al circuito della CNCE.
Tale sistema, individuato nella piattaforma CNCE_Edilconnect, permette ad oggi di caricare i cantieri oggetto di congruità, di inserire tutti gli attori che partecipano al singolo appalto e di misurarne durante tutta la durata dei lavori la percentuale di manodopera utilizzata, in termini di costo del lavoro, così da permettere anche un monitoraggio costante dei singoli cantieri e permettere, infine, ai soggetti deputati dalla norma, di effettuare la richiesta e di ottenere il rilascio della certificazione.
Nel dettaglio, in questo aggiornamento si evidenzia che:
Contestualmente, la CNCE rende noto che:
Per la verifica si tiene conto delle informazioni dichiarate dall'impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, con riferimento al valore complessivo dell'opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie.
In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l'impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.
L'attestazione di congruità è rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente.
Si segnala che:
LE NUOVE FAQ (DOCUMENTO INTEGRALE) SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
Leggi anche
News Vedi tutte