Distanze tra edifici: occhio alla differenza tra demo-ricostruzione e sopraelevazione
Consiglio di Stato: con le modifiche apportate dall’art. 5 del DL 32/2019 all’art. 2 bis del TUE (norma avente carattere innovativo e quindi non retroattiva), la demolizione e ricostruzione di un fabbricato (intervento diverso da una sopraelevazione) è consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest’ultimo