Abusi edilizi: anche il semplice possessore dell'immobile è responsabile dell'illecito
In materia di abusi edilizi la mancata individuazione del responsabile materiale non esclude che l'ordine di demolizione possa essere comunque rivolto al proprietario, o al possessore, ovvero detentore dell'immobile abusivo stesso, giacché questi, anche se estraneo all'abuso, rimane comunque il destinatario finale degli effetti del provvedimento.
Anche il semplice possessore/detentore di un immobile può legittimamente ricevere l'ordinanza di demolizione qualora vengano accertati manufatti abusivi che non sono stati realizzati direttamente da lui.
Lo ricorda, e il 'ripasso' in questi casi è sempre utile, il Tar Napoli con la sentenza 2055/2025 del 13 marzo, che si riferisce al ricorso contro, appunto, un'ordinanza di demolizione impartita dal comune ad una società, in qualità di possessore e utilizzatore degli immobili oggetto di abusi edilizi.
Le opere edilizie del contendere
Si dibatte su alcune opere edilizie abusive realizzate, peraltro, in fascia di rispetto cimiteriale, su un immobile che la società aveva ricevuto in comodato e quindi di proprietà altrui.
Tra gli abusi, figurano:
- tre tettoie in lamiera;
- un'area destinata presumibilmente a bar con banco in muratura;
- un'area disimpegnata da corridoio e suddivisa in due spogliatoi, con bagni e docce;
- alcuni ripostigli;
- un'area pavimentata con al centro una piscina.
Tutte le opere erano sprovviste di titoli abilitativi e il provvedimento è stato notificato alla società ricorrente in quanto l'area risulta di fatto nella sua disponibilità.
Il comodatario è escluso dall'ordinanza di demolizione?
La società ricorrente lamenta la violazione dell'art. 31, commi 2 e 3 del Testo Unico Edilizia in quanto destinatari dell’ordinanza di demolizione sono il proprietario e/o il responsabile dell’abuso, e non il soggetto che lo utilizza provvisoriamente come il comodatario.
Inoltre, sempre secondo il ricorrente, le strutture in questione rientrerebbero negli interventi di edilizia libera ai sensi dell'art. 6 dpr 380/2001, trattandosi di tettoie smontabili, mentre la struttura definita "piscina" è in realtà una vasca il cui utilizzo è limitato ai soli mesi estivi, per poi essere rimossa unitamente all'attrezzatura posta a corredo della stessa.
Edilizia libera? No. Ecco perché
Il TAR parte dalla questione dell'edilizia libera, osservando come le contestazioni riguardino una nutrita serie di volumi creati abusivamente per i quali è stata contestata l’assenza di titoli autorizzativi.
La ricorrente, peraltro, non ha fornito alcun elemento a sostegno della tipologia di opere realizzate, al fine di consentire al Collegio di verificare l'affermazione circa l'applicabilità alle stesse del regime di edilizia libera.
In più, per giurisprudenza costante, si ricorda che rientrano nell'edilizia libera solo quelle tettoie che per forma e dimensioni abbiano mera finalità di arredo e protezione dalle intemperie.
In mancanza di qualsivoglia prospettazione e prova sulla transitorietà e temporaneità delle opere, deve ritenersi che esse siano stata realizzate in assenza di permesso di costruire.
I responsabili dell'abuso edilizio: anche il semplice possessore riceve l'ordine di demolizione
La parte più ineressante riguarda però il ventaglio dei legittimi destinatari dell'ordine di demolizione per la rimozione di abusi edilizi.
Il TAR ricorda che correttamente il comune ha destinato l'ingiunzione alla demolizione a chi, nella dichiarata qualità di attuale possessore, era nella condizione di materialmente eseguirlo, in quanto, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il possessore o utilizzatore dell'opera abusiva è legittimo destinatario dell'ordine di demolizione, prima, e della sanzione per omessa rimozione dell'abuso, poi.
Infatti, proseguono i giudici, "la repressione degli abusi edilizi può esser disposta in qualsiasi momento, trattandosi di misure a carattere reale (piuttosto che di vere e proprie sanzioni) che colpiscono illeciti permanenti, ossia di misure oggettive in rapporto alle quali non può neppure esser invocato utilmente il principio d'estraneità all'effettuazione dell'abuso e, al più, l'eventuale estraneità assume rilievo sotto altri profili, non inficianti la legittimità dell'ordine di demolizione/rispristino. In altri termini, in materia di abusi edilizi la mancata individuazione del responsabile materiale non esclude che l'ordine di demolizione possa essere comunque rivolto al proprietario (ovvero: possessore, ovvero detentore dell'immobile abusivo) stesso giacché questi, anche se estraneo all'abuso, rimane comunque il destinatario finale degli effetti del provvedimento, il cui contenuto dispositivo è, per l'appunto, la demolizione di un bene su cui egli vanta il proprio diritto (o potere di fatto): la demolizione di un'opera abusiva è ingiunta al proprietario (ovvero: possessore o detentore) attuale non a titolo di responsabilità effettiva o presunta nella commissione dell'illecito edilizio, ma in ragione del suo rapporto materiale con la cosa che lo rende, per il legislatore, destinatario passivo dell'ordine demolitorio/ripristinatorio" (ex plurimis, T.A.R. Lazio sez. II, 4.12.2023, n.18165; Cons. St., sez. VI, 13.7.2023 n. 6867).
Ordine di demolizione legittimo per chi ha l'oggettiva disponibilità del bene
In definitiva, dentro la nozione di "responsabile dell'abuso" rientra non solo chi ha posto in essere materialmente la violazione contestata ma anche chi ha la disponibilità dell'immobile e che, pertanto, "quale detentore e utilizzatore, deve provvedere alla demolizione restaurando così l'ordine violato".
Ne deriva che l'ordine di demolizione può essere legittimamente rivolto anche a chi abbia l'oggettiva disponibilità dell'area sulla quale sono stati rinvenuti i manufatti abusivi, indipendentemente dall'averli realizzati.
LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO
Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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