Abusi edilizi: anche la sostituzione degli infissi può portare alla demolizione
L'installazione di infissi in alluminio al posto del legno ha rilevanza anche urbanistico-edilizia ed è abusiva e da sanzionare con la demolizione, se realizzata in difformità al titolo edilizio all'interno di un insieme di opere illecite, perché la valutazione dell'abuso va operata secondo una visione complessiva e non atomistica degli interventi.
Attenzione perché se inseriti all'interno di una molteplicità di interventi illegittimi, anche la semplice sostituzione degli infissi in alluminio al posto di quelli in legno può portare al provvedimento demolitorio.
La valutazione degli abusi edilizi, infatti, non è mai 'atomistica' ma sempre allargata all'insieme delle opere realizzate: lo ricorda il Tar Campania nella sentenza 1453/2025 del 21 febbraio scorso, sicuramente interessante perché permette di spiegare il rischio che si corre, anche per interventi cd. minori, se questi sono uniti ad altri abusi sullo stesso tipo di edificio/costruzione.
La demolizione degli abusi edilizi
Un comune ha ingiunto un'ordinanza di demolizione per alcune opere edilizie realizzate dalla proprietaria di un immobile: per questi lavori, era stata già richiesta una concessione in sanatoria, con conseguente permesso di costruire in sanatoria, secondo l'amministrazione 'disatteso' dalla tipologia di opere realizzate, difformi dal titolo edilizio.
Gli abusi del contendere e la sostituzione degli infissi
Si trattava, nello specifico, di:
- un torrino scale e un muretto, che secondo parte ricorrente sarebbero opere consentite dal D.P.R. 13/2/2017 n. 37 di cui “all’allegato B”, che in ogni caso non possono considerarsi né illegittime né abusive e comunque sanabili;
- la pavimentazione in cemento del giardino, per la quale parte ricorrente fa presente che si è resa necessaria per motivi di sicurezza, al fine di meglio agevolare la situazione di grave invalidità della ricorrente stessa;
- infissi in ferro-alluminio al posto di quelli in legno, che secondo la ricorrente non incidono affatto sulla composizione architettonica delle facciate e non comportano alterazioni con il contesto edilizio urbano dei luoghi circostanti;
- la tinteggiatura delle facciate: secondo la ricorrente, il colore utilizzato è armonizzato con il contesto paesaggistico, conferendo decoro all'ambito circostante;
- la realizzazione di una baracca, che secondo parte ricorrente non può essere considerata un manufatto autonomo ma un volume tecnico che serve per ricovero attrezzi e mezzi di deambulazione.
Se l'insieme delle opere è abusivo...
Il Tar osserva come la natura delle opere in questione è tale, da non potersene neppure in astratto affermare - come pretenderebbe la ricorrente - la legittimità urbanistico-edilizia, anche singolarmente considerate, il che è particolarmente evidente nel caso del torrino in prosecuzione del vano scale, non demolito, come prescritto nel titolo in sanatoria rilasciato dal Comune (cfr. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VII, 04/06/2019, n. 3014: “Il torrino - scale, oggetto dell'ordinanza di demolizione, è una costruzione che si eleva al di sopra della linea di gronda del preesistente fabbricato e, implicandone la sopraelevazione, determina un aumento della volumetria precedente”) e del muretto di recinzione del lastrico solare, eseguito in difformità del progetto allegato al titolo suddetto (si consideri che: “Ai sensi dell'art. 4 comma 10 d.l. 5 ottobre 1993 n. 398, è legittimo l'ordine di demolizione di un muro di recinzione se realizzato in difformità alla denuncia di inizio attività”, T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VII, 22/03/2012, n. 1445, principio a fortiori applicabile alla difformità dello stesso, rispetto al p.d.c. in sanatoria), nonché della pavimentazione in cemento del giardino pertinenziale, pur sempre realizzato in difformità dalle prescrizioni, approvate in sede di rilascio nel p.d.c. in sanatoria n.-OMISSIS- (in quanto “costituente trasformazione permanente strumentale ad una modifica di destinazione dell'area, trattandosi di intervento richiedente il rilascio del permesso di costruire” cfr. T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. III, 28/12/2018, n. 1695).
Sostituzione degli infissi: il pregiudizio arriva dalla totalità delle opere
E' evidente che, presi singolarmente, la sostituzione degli infissi e la tinteggiatura delle facciate non siano interventi edilizio impattanti, che possano portare a un'ordinanza di demolizione.
Il problema è che qui sono inseriti all'interno di un'insieme di interventi che, nella loro totalità, porta all'abuso edilizio.
Infatti, sostiene il TAR, quanto alle residue difformità (concernenti, appunto, gli infissi e la tinteggiatura delle facciate), va ricordato che, in ogni caso: “La valutazione dell'abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate: non è dato scomporne una parte per negare l'assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni. L'opera edilizia abusiva va, infatti, identificata con riferimento all'immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato”.
LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO
Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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