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Abusi edilizi: l'ordine di demolizione deve essere giustificato e dettagliato

Nell'adozione di un ordine di demolizione, l'amministrazione, sebbene non sia obbligata a motivare in ordine alla sussistenza di specifiche ragioni di interesse pubblico alla base della decisione ripristinatoria o alla proporzionalità della sanzione in concreto irrogata, è comunque tenuta a giustificare la sussistenza dei presupposti del provvedere, descrivendo l'entità e la consistenza delle opere edili nonché constatando la loro abusività

E' vero che l'ordine di demolizione non deve essere giustificato o motivato? Cosa deve indicare precisamente?

Anche se la giurisprudenza amministrativa non è sempre 'unanime' in tal senso, la differenza è importantissima perché l'osservanza di alcune regole specifiche fa 'ballare' tra una demolizione legittima e una non regolare, che di fatto, quindi, deve essere annullata.

Un caso interessante in quest'ottica è rappresentato dalla sentenza 9631/2025 del Tar Lazio, inerente appunto l'mpugnazione di un'ordinanza di demolizione per alcune opere edilizie consistite nella:

  • "Realizzazione di soppalcatura di uno dei vani dell’abitazione con struttura in travetti in legno e soprastante pavimentazione in tavolato ligneo e ringhiera in ferro”;
  • "Realizzazione di ampliamento di unità abitativa con aumento di superficie, ricavato nel piano di copertura dell’edificio e parzialmente al di sopra del vano scala condominiale che consente l’accesso alla stessa abitazione".

 

Il ricorso: opere ante 1967 e difetto di motivazione

In primis, secondo i ricorrenti, gli operanti avrebbero “inteso quali nuove opere elementi che erano presenti almeno fin dal 1946”; tali opere sarebbero state iniziate, come da dichiarazione resa dai danti causa degli odierni ricorrenti nel rogito di compravendita del 1997, “in data anteriore al 1° settembre 1967”.

Inoltre, l’effettiva consistenza delle opere sarebbe di minima rilevanza (“un letto soppalcato e uno stanzino rialzato di pochi metri quadri”) e non sarebbe neppure stata evidenziata nel provvedimento; ciò paleserebbe un difetto di indicazione degli elementi essenziali nonché di motivazione e comunque di irrilevanza in termini di rispetto della disciplina edilizia.

 

Questo ordine di demolizione è illegittimo: ecco perché

Il Tar Lazio accoglie il ricorso per quanto riguarda il difetto di istruttoria e di motivazione.

Infatti, per giurisprudenza costante, nell'adozione di un ordine di demolizione, l'amministrazione, sebbene non sia obbligata a motivare in ordine alla sussistenza di specifiche ragioni di interesse pubblico alla base della decisione ripristinatoria o alla proporzionalità della sanzione in concreto irrogata (neppure in relazione al tempo trascorso), è comunque tenuta a giustificare, alla stregua dell'istruttoria svolta, la sussistenza dei presupposti del provvedere, descrivendo l'entità e la consistenza delle opere edili nonché constatando la loro abusività (ex plur., Cons. Stato, sez. VI, 9.8.2022, n. 7027).

 

La descrizione degli abusi è troppo generica

In questo caso, infatti, il provvedimento impugnato si limita a un generica descrizione delle opere ritenute abusive (“Realizzazione di soppalcatura di uno dei vani dell’abitazione con struttura in travetti in legno e soprastante pavimentazione in tavolato ligneo e ringhiera in ferro”; “Realizzazione di ampliamento di unità abitativa con aumento di superficie, ricavato nel piano di copertura dell’edificio e parzialmente al di sopra del vano scala condominiale che consente l’accesso alla stessa abitazione”), senza tuttavia:

  • indicare alcunché sulla esatta consistenza delle stesse (è appena il caso di osservare, si evidenzia, "che la giurisprudenza è prevenuta alla conclusione che la realizzazione di un soppalco integra un intervento la cui consistenza deve essere apprezzata caso per caso, nel senso che soltanto se idoneo a generare un maggiore carico urbanistico esso sarà riconducibile all’ambito della ristrutturazione edilizia, mentre laddove sia tale da dare vita a una superficie accessoria, non utilizzabile per il soggiorno delle persone, ben potrà trattarsi di un intervento minore" – cfr. Cons. Stato, sez. II, 5.8.2019, n. 5518; sez. VI, 2.3.2017, n. 985);
  • considerare il circostanziato contributo offerto dagli odierni ricorrenti in sede procedimentale, dove sono stati prodotti elementi, neppure richiamati nell’atto gravato, per dimostrare la realizzazione delle opere sin dal 1946 (risultanze catastali, atto di compravendita, perizia di parte, documentazione fotografica).

In definitiva, non risulta che il Comune abbia provveduto ad una adeguata ricostruzione dei fatti di causa, dandone compiuta giustificazione nell'ambito dell'ordine di demolizione, pure alla stregua delle osservazioni fornite dai privati destinatari del provvedimento.

L'ordine di demolizione è pertanto annullato.


LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO

Allegati

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L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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