Anche lo studio associato deduce i rimborsi chilometrici
Più volte ci siamo occupati della tematica della deducibilità dei rimborsi chilometrici erogati dagli studi associati ai propri professionisti evidenziando il contrasto di opinioni che, da tempo, si fronteggia:
• da un lato, coloro i quali sostengono che tali erogazioni non sarebbero deducibili nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, per le più svariate motivazioni (riprese da contestazioni giunte da differenti uffici territoriali): assenza della figura dell’amministratore, obbligo di acquisto del veicolo in capo all’associazione, differente regime di deduzione rispetto alle regole limitative dell’articolo 164 del TUIR, ecc.;
• dall’altro, coloro i quali sostengono, come noi, la deducibilità di tali erogazioni a condizione che le medesime siano inerenti e documentate, semplicemente per il fatto che solo questi due sono i requisiti previsti dall’articolo 54 del TUIR.
Oggi siamo in grado di fornire un approdo concreto (per quanto il medesimo possa ritenersi un valido termine di paragone), avendo dinnanzi a noi un atto di adesione firmato per una vicenda analoga a quella sopra descritta.
IL CASO. La vicenda attiene due professionisti tecnici, organizzati in studio associato, che utilizzano i propri mezzi per recarsi presso i cantieri sparsi nell’intera provincia nella quale operano.
A seguito di richiesta di dettagli delle voci più significative del quadro RE del modello Unico, l’ufficio aveva inizialmente contestato la deducibilità di tali somme, argomentando in merito all’esistenza di una sorta di obbligo di acquisto dei veicoli in capo all’associazione professionale.
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