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Antisismica: conta l'elemento che collega le strutture. Quale accorgimento tecnico adottare?

Cassazione: per rispettare le norme antisismiche non conta la tecnica costruttiva o il materiale ma l’elemento che collega le strutture

Antisismica: ciò che conta è il collegamento

E' l'elemento che collega le strutture la 'chiave di volta' per il rispetto delle normative antisismiche. Tradotto: se l'aggancio del nuovo manufatto edilizio al muro preesistente viene realizzato utilizzando "un giunto tecnico o altro accorgimento" che mantenga le due unità (nuovo manufatto e vecchio muro) flessibili e non rigidamente solidali, i principi delle norme antisismiche vengono rispettati, indipendentemente dal materiale utilizzato per il collegamento (metallo o cemento).

Il principio base dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.121/2018 del 7 gennaio scorso è davvero importante per progettisti e addetti ai lavori.

Il caso: strutture di confine e antisismica

Dopo la protesta di un vicino, due privati erano stati condannati a rimettere in pristino lo stato dei luoghi "demolendo tutte le opere realizzate al primo piano dell'immobile  nella parte terminale dello stesso, e cioè del vano cucina di circa 20 mq., di dimensioni circa mt. 3,3, X 6 con annessi due piccolissimi vani di poco più di 3 mq. ciascuno, adibiti a bagno e ripostiglio".

Era stata quindi accolta la richiesta di eliminazione dell'opera posta in essere dalla controparte, la quale aveva ricavato i locali di cui sopra, provvedendo a coprire la terrazza con una tettoia gravante su dei tubolari metallici infissi nel comune muro di confine, così dando luogo ad una costruzione contigua non resa indipendente e liberamente oscillabile attraverso la predisposizione di un giunto antisismico, siccome, invece, previsto dalla legge, dovendosi ritenere che si fosse in presenza di due fabbriche per la parte sopraelevata, nonostante che ai piani sottostanti si fosse in presenza di un unico edificio.

Antisismica: non conta il materiale ma l'elemento di collegamento

Sul ricorso della controparte, la Cassazione non transige: per gli ermellini è infatti stata corretta l'applicazione della legge n. 1684/1962, la quale, al fine di assicurare la prevenzione antisismica, derogando agli artt. 874, 876 e 884, cod. civ., esclude che si possa far luogo a costruzione chiedendo la comunione forzosa del muro e che si possa edificare innestando il proprio muro o in aderenza, dovendo le costruzioni restare separate da un giunto tecnico o altro accorgimento, avente la funzione di ridurre il più possibile la rigidità della struttura, rendendo flessibili le due unità (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 3425, 16/2/2006); nella specie la sentenza impugnata ha chiarito, non contraddetta, che per la parte sopraelevata le fabbriche erano due, stante che gli edifici misuravano altezze diverse.

In definitiva, non assume rilievo la tecnica costruttiva adoperata (travi in metallo piuttosto che in cemento), poiché quel che rileva è che l'aggancio del nuovo manufatto al muro del preesistete edificio, rendendolo solidale, ne attenua la resistenza sismica, a causa dell'aggravio d'irrigidimento dell'intiera struttura.

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