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Autorizzazione paesaggistica: comune obbligato a concederla per inerzia della Sovrintendenza

Autorizzazione paesaggistica: il Sovrintendente che non rilascia in tempo il parere necessario all'autorizzazione paesaggistica costringe il comune a dare l'ok all'intervento, poiché si forma un silenzio-assenso vincolante per l'ente

Se la Sovrintendenza prende tempo o non risponde sulla richiesta di autorizzazione paesaggistica, il comune è costretto a rilasciarlo. Lo ha chiarito il Tar Sardegna con la sentenza 394/2017 dello scorso 8 giugno, nella quale si precisa a chiare lettere che, in caso di mancato arrivo dl parere degli enti di tutela nei termini previsti dalle procedure di autorizzazione paesaggistica, si forma un silenzio-assenso vincolante per l'amministrazione comunale.

I giudici amministrativi, nel caso di specie, hanno accolto il ricorso inerente la richiesta di concessione edilizia per la realizzazione di una dependance e un piscina a servizio di una residenza già esistente. L'intervento, fermatosi in prima istanza per l'intervento negativo della Sovrintendenza, è 'protagonista' di due ricorsi al TAR: il primo per "difetto di motivazione", che porta a un nuovo iter di autorizzazione paesaggistica.

In seguito, nonostante l'inerzia della Sovrintendenza che non risponde nei termini previsti dopo la richiesta di un'integrazione documentale sulla relazione tecnica favorevole della regione, il comune non ammette l'intervento. Parte il secondo ricorso - quello della sentenza allegata -, nel merito del quale il TAR specifica che il parere della Sovrintendenza, in merito all'autorizzazione paesaggistica, è "vincolante" e deve arrivare "entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, ossia dalla ricezione della relazione tecnica istruttoria predisposta dalla regione, all'interno della quale è formulata anche una proposta di provvedimento".

Per cui, essendosi fermato il provvedimento sulla relazione tecnica favorevole della regione con inerzia protratta oltre i 45 giorni, scatta il silenzio-assenso come previsto dall'art.146, comma 8 del d.lgs. 42/2004. In virtù di ciò, la regione era tenuta, ex art.146, comma 5, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, "non potendo rimettere in discussione il risultato procedimentale cui si era pervenuti".

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF