Bonus prima casa e trasferimento residenza all'estero: come fare per non perdere l'agevolazione
Agenzia delle Entrate: il bonus è confermato se l'istante ha soddisfatto i requisiti che danno diritto al registro nella misura del 2%, avendo effettuato il cambio di residenza nel Paese straniero entro 18 mesi dal rogito
Il cittadino che ha acquistato, in data 8 marzo 2020, un immobile usufruendo del Bonus prima casa in un comune italiano dove è residente e che, in data 6 aprile 2021, trasferisce la sua residenza all'estero, nel Paese in cui lavora, non perde le agevolazioni fiscali.
Trasferimento residenza all'estero: i requisiti per non perdere l'agevolazione
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risposta 399 del 1° agosto 2022, dove si evidenzia che lo spostamento successivo della residenza dal Comune in cui è situato l'immobile agevolato non comporta la decadenza dal regime di favore e non è dovuto il pagamento di ulteriore imposta, se l’acquirente soddisfa la condizione stabilita dalla lettera a) della Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986, secondo cui l’agevolazione spetta a condizione che l'immobile sia ubicato nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha o stabilisce entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello dove lavora lo stesso acquirente o, se trasferito all'estero per lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come "prima casa" sul territorio italiano.
Residenza: cosa fa fede?
L'Agenzia sottolinea che, in merito alla residenza, ciò che conta ai fini del bonus prima casa è la data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato al Comune, sempre che risulti accolta la richiesta di iscrizione nell'anagrafe.
Anche la Corte di Cassazione ha precisato che per la determinazione della residenza il dato anagrafico prevale su quello fattuale, in linea con il principio della unicità del procedimento amministrativo che “nell'affermare la necessità della saldatura temporale tra cancellazione dall'anagrafe del Comune precedente e iscrizione in quella del Comune di nuova residenza, stabilisce che la decorrenza è quella della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel Comune di nuova residenza..." (Cassazione, sentenza n. 2181/2005 e ordinanza n.11274/2016).
Solo 'un' bonus prima casa
Quindi questo bonus prima casa è salvo, ma:
- il diritto di proprietà di una casa di abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa impedisce la fruizione di analoghi benefici per un altro immobile su tutto il territorio nazionale;
- in caso di cessione degli immobili acquistati coni benefici prima dei cinque anni le imposte di registro e ipocatastali saranno dovute in misura ordinaria con una sovrattassa pari al 30% oltre agli interessi di mora. Tali misure non valgono se il contribuente, entro un anno dalla vendita, procede all’acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale.
LA RISPOSTA 399/2022 DEL FISCO E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE