Bonus Ristrutturazioni edilizie: i dettagli del pagamento con bonifico "parlante"
Per il pagamento delle spese comportanti il Bonus Ristrutturazioni edilizie, il bonifico postale è assimilato a quello bancario ed è quindi da considerarsi valido, così come è ugualmente valido il bonifico effettuato on-line.
Col Superbonus ormai 'relegato' ad agevolazione dedicata per i condomini - con decalage - o per le case unifamiliari ma solamente per contribuenti rientranti in un 'tetto' di reddito specifico, il Bonus Ristrutturazioni, padre di tutte le agevolazioni fiscali dell'edilizia, potrebbe tornare prepotentemente di 'moda' nei prossimi mesi.
In tal senso, come spiegato molto bene dall'Agenzia delle Entrate nella recente circolare 17/E/2023, ci sono degli adempimenti obbligatori se si vuole prendere questo tipo di agevolazione (in realtà riguarda quasi tutti i bonus edilizi), tra i quali il pagamento delle spese tramite bonifico bancario o postale.
Vediamo quindi come deve essere fatto, cosa deve riportare e i casi particolari.
Bonifico parlante per Bonus Ristrutturazioni: cosa deve esserci?
Dal bonifico deve risultare:
- la causale del versamento dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione. Nel caso in cui, per mero errore
materiale, siano stati riportati i riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione
energetica, la detrazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori
adempimenti (Circolare 21.05.2014 n. 11/E risposta 4.5); - il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall’ordinante il
bonifico); - il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Il bonifico postale è assimilato a quello bancario ed è quindi da considerarsi valido, così come è ugualmente valido il bonifico effettuato on-line.
La detrazione è ammessa anche se l’onere è sostenuto mediante un bonifico tratto su un conto acceso
presso un istituto di pagamento, operatore diverso dalle banche, autorizzato - in base alle disposizioni
di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ed al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
(TUB) - a prestare servizi di pagamento, tra i quali l’esecuzione di bonifici.
Se il bonifico non è completo, niente detrazione? In teoria sì, ma si può rimediare. Ecco come
Attenzione a quanto riportato sopra perché si rischia di vedere sfumare la detrazione in caso di compilazione incompleta.
L'Agenzia delle Entrate ha infatti precisato che la non completa compilazione del bonifico bancario/postale, che pregiudichi in maniera definitiva il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’art. 25 del decreto-legge 78/2010, non consente il riconoscimento della detrazione, salva l’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico, in modo corretto (Risoluzione 07.06.2012 n. 55/E).
Qualora, per errore, non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti, e non sia stato possibile
ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo se il contribuente sia in possesso di una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti che i
corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro
imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.
Tale documentazione deve essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o al CAF in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell’Amministrazione finanziaria (Circolare 18.11.2016 n. 43/E).
Pagamento delle spese effettuato dalla società finanziaria
Il Fisco evidenzia inoltre che il contribuente può fruire della detrazione anche nel caso in cui il pagamento delle spese sia materialmente effettuato dalla società finanziaria che gli ha concesso un finanziamento, a condizione che questa paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento e numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato), in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta, a patto che il contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico.
In questo caso, l’anno di sostenimento della spesa è quello di effettuazione del bonifico da parte della
finanziaria al fornitore della prestazione (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 4.4).
Oneri di urbanizzazione e altre spese: non serve il bonifico
Ai fini del riconoscimento della detrazione, non è richiesta l’effettuazione del pagamento mediante bonifico delle spese relative agli oneri di urbanizzazione, all’imposta di bollo ed ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori, trattandosi di versamenti da effettuare, con modalità obbligate, in favore di pubbliche amministrazioni.
Lo stesso vale anche per la tassa per l’occupazione del suolo pubblico (TOSAP), per la quale è sufficiente il versamento mediante conto corrente intestato al concessionario del servizio di accertamento e riscossione del tributo.
In ogni caso, se si vogliono pagare con bonifico gli oneri di urbanizzazione, non è obbligatorio indicare il riferimento agli interventi edilizi e ai relativi provvedimenti legislativi.
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