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Bonus speciale a rimborso del Superbonus 90%: le regole per i contributi a prime case e redditi bassi

Il decreto del 31 luglio 2023 del MEF definisce criteri e modalità per l'erogazione del contributo integrativo e relativo alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Ha un plafond di 20 milioni di euro, il bonus integrativo speciale che può arrivare sino al 10% per le spese relative a lavori, effettuati su case singole o in condominio, di lavori agevolati con il Superbonus 90%, e previsto dall'art.9 comma 3 del DL Aiuti Quater (176/2022).

Si tratta quindi di un'integrazione al Superbonus 90% che si prende, meglio ricordarlo, fino al 31 dicembre 2023 per i condomini - poi scatterà un ulteriore decalage - e per le case unifamiliari ma solo in possesso di determinati requisiti.

Il decreto del MEF del 31 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.198/2023 del 25 agosto scorso e disponibile in allegato, ne definisce criteri e modalità, specificando anche le coordinate per inviare le domande.

Il contributo è a fondo perduto e non produce effetti fiscali per il beneficiario.

I beneficiari del contributo

Prendono il contributo le persone fisiche che sostengono spese di cui all'art.119 comma 8-bis, primo e terzo periodo, del dl 34/2020, in possesso di questi requisiti:

  • a) avere un reddito di riferimento, determinato ai sensi dell'art. 119, comma 8-bis.1, del DL 34/2020, non superiore a 15.000 euro;
  • b) essere titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto dell'intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull’unità immobiliare facente parte del condominio;
  • c) che l'unità immobiliare di cui alla lettera b) sia adibita ad abitazione principale del richiedente.

Le spese ammesse

Come già specificato, le spese sono quelle riferibili all'articolo 119 comma 8-bis primo e terzo periodo del DL Rilancio, per le quali spetta cioè il Superbonus 90%.

Il contributo è determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute direttamente dal richiedente, ovvero, per gli interventi condominiali, imputate al medesimo, entro un limite massimo di spesa di 96.000 euro, ancorchè la detrazione spettante sia stata oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi dell'art. 121, comma 1, lettere a) e b), del DL 34/2020.

NB - I bonifici relativi alle spese di cui sopra devono essere stati effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2023.

Nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da più soggetti titolari di quote di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sulla stessa unità immobiliare, il limite massimo per ciascun richiedente è ridotto applicando la percentuale derivante dal rapporto tra l’importo della spesa sostenuta dal richiedente e l'importo complessivo della spesa sostenuta da tutti i soggetti titolari di quote di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare stessa.

Richiesta di contributo in via telematica

Per ottenere il beneficio, bisogna trasmettere (o da parte del beneficiario o da un intermediario) entro il 31 ottobre 2023, solo telematicamente, un'istanza all'Agenzia delle Entrate nelle quali si attesta il possesso dei requisiti soggettivi elencati sopra.

Le modalità di compilazione dell'istanza saranno definite con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

La modalità di determinazione del contributo

Nell’istanza, il richiedente indica l'importo del contributo richiesto che non può essere superiore al 10 per cento delle spese ammesse al contributo.

Poi l'Agenzia delle Entrate determina l'ammontare del contributo da erogarsi a ciascun richiedente tenendo conto del rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti con le istanze.

Detto ammontare è determinato in questo modo:

  • a) se il rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti è superiore al 100%, il contributo è pari al 100% dell'importo richiesto;
  • b) se il rapporto è compreso fra il 10 e il 100%, il contributo si determina applicando all'importo richiesto la percentuale risultante;
  • c) se il rapporto è inferiore al 10%, il contributo si determina applicando all'importo richiesto la percentuale del 10%.

Accreditamento

Il contributo sarà corrisposto dall'Agenzia delle Entrate con accreditamento diretto sul conto corrente (postale o bancario) indicato dal richiedente nel'apposita istanza.


IL DECRETO DEL 31 LUGLIO 2023 DEL MEF E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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