Calcestruzzo, Rck, Controlli e nuove Norme Tecniche: un commento di Gianni Zanco
Mi riferisco ad un recente articolo di Roberto Marino (NTC: osservazioni e commenti sulle novità presenti nei controlli di accettazione del calcestruzzo) su questa materia.
In esso Roberto fa una analisi accurata (da par suo!) del capitolo 11 delle Nuove Norme Tecniche per la parte che attiene il calcestruzzo; analisi che mi trova con lui sostanzialmente d’accordo.
Osservo preliminarmente che, da quanto egli scrive, riemerge l’amarezza comune a tutti coloro che, con passione, hanno approfondito la conoscenza del calcestruzzo ma hanno anche avuto modo di osservare come l’approccio alla sua tecnologia ed il rispetto del tessuto normativo siano sempre stati molto più rispettosi negli altri Paesi. Da qui la mia personale convinzione che alla implementazione delle disposizioni tecniche debba prevalere la fissazione di elementi utili alla verifica della effettiva applicazione delle norme esistenti. A mio giudizio le nuove Norme Tecniche seguono questo orientamento.
Alle osservazioni di Roberto Marino affianco qualche mia personale valutazione e, nel farlo, seguo la traccia del suo lavoro.
Pur non rientrando fra le recenti prescrizioni, prendo nota della ipotesi di controllo di accettazione di tipo B proposta da Roberto (che ignoravo) ma al solo fine di sottolineare la convinzione che ogni strumento normativo debba perseguire il fine di rispettare le prescrizioni, ma non indurre al loro superamento. Al di là della evidente diseconomia che ne deriva, trovo che la presenza di eccessivi margini conduca ad un abbassamento del livello di attenzione, quindi alla dequalificazione.
Giustamente Roberto si sofferma sull’ultimo capoverso del punto 11.2.5.2 che qui anch’io riporto:
e ne fornisce chiave di lettura sulla base di quanto prescritto nelle NT in termini di esecuzione di accurati controlli statistici. In questo passo della norma rilevo quello che giudico un errore, o probabile svista, ed una grossa perplessità.
Quanto all’errore: è richiesto che il “valore sperimentale”, ovvero la resistenza caratteristica risultante dai controlli di accettazione, sia maggiore della Rck di progetto. Di fatto risulterebbe una non conformità se il risultato del controllo di accettazione fosse corrispondente alla prescrizione progettuale. L’auspicio è che la prossima Circolare ministeriale possa porvi rimedio.
Quanto alla perplessità: la fissazione dell’ulteriore controllo al frattile 1% può portare ad un conflitto di valutazione con la seconda equazione dei controlli di accettazione, sia A che B, secondo cui la minore resistenza di prelievo deve essere maggiore della resistenza caratteristica ridotta di 3,5 MPa. Vero è che tale formula non dispone di un “forte” avvallo statistico (ma è pur sempre una disposizione confermata!) è tuttavia anche vero che è di applicazione facile, immediata e consolidata nella pratica operativa. Dando comunque per scontato che abbiano tutti ben chiaro a quale moltiplicatore della deviazione standard corrisponda il frattile 1%.
Roberto Marino sottolinea poi la nuova responsabilità cui vengono chiamati i laboratori Autorizzati nel denunciare al Consiglio Superiore eventuali anomalie relative ai provini loro consegnati (§11.2.5.3 delle NT). Per quanto la disposizione sia ineccepibile manifesto dubbi sulla sua reale applicabilità. Mi immagino nei panni del laboratorio in questione nel momento in cui dovessi ricevere provini dubbi e avvisassi chi me li consegna di dover denunciare al Consiglio Superiore la irregolarità. Quantomeno mi si chiederebbe di rendere i provini (confidando in un laboratorio più tollerante?). In alternativa dovrei accettare i provini per procedere successivamente alla denuncia; ma non vivrei la cosa come strumento di fidelizzazione del cliente. Mi sembra un fragile tentativo di “scaricare” sul laboratorio la impossibilità-incapacità di esercitare sullo stesso quel controllo di cui, invece, ci sarebbe assoluto bisogno per contrastare le evidenti, storiche falle del sistema.
Nel capitolo 11 delle NT, come indico nel seguito, vi sono altri punti per i quali auspico che la prossima Circolare Ministeriale possa fornire chiarimenti.
All’ultimo capoverso del punto 11.2.1 si legge:
Per quanto dovrebbe essere logico credo utile sottolineare che per “controllo” si debba intendere il controllo di accettazione e non, ad esempio, il controllo di produzione per il quale il diverso diametro massimo dell’aggregato, o la diversa classe, tipo e provenienza del cemento, danno origine a calcestruzzi non omogenei secondo le disposizioni della UNI EN 206:2016.
Al punto 11.2.3, il terzo capoverso recita:
La dicitura “identificazione, qualificazione e controllo” è vaga e lascia al Direttore dei Lavori la difficoltà di interpretarla e trasformarla in richieste più specifiche. L’auspicio è che si faccia riferimento a specifici punti della UNI EN 2016:2016 di modo che al testo generico delle NT .
Circa il controllo di accettazione di tipo B (§11.2.5.2) si chiede ch’esso si applicato ove siano richiesti più di 1500 metri cubi di calcestruzzo omogeneo, ovvero in presenza di almeno 15 risultati di prelievo.
Ora, già in caso di getti di volume inferiore ai 100 metri cubi/giorno il numero complessivo di prelievi può largamente superare il numero di 15, se poi i 1500 metri cubi non costituiscono un limite, come prescritto, il numero dei prelievi può agevolmente raggiungere e superare i 30. In tal caso si raggiunge una numerosità tale da definire l’intera popolazione per cui si debba correttamente applicare allo scarto il moltiplicatore 1,64. Il continuare, invece, ad applicare il moltiplicatore 1,48, proprio di soli 15 risultati, conduce ad una evidente sopravalutazione della resistenza caratteristica sperimentale. A chi scrive sembrerebbe più opportuno o che il numero di risultati da valutare fosse contenuto in 15, magari procedendo per lotti successivi, ovvero che il moltiplicatore dello scarto aumentasse progressivamente fino a raggiungere il valore 1,64 per 30 risultati di prelievo.
In conclusione, plaudo all’analisi condotta da Roberto Marino, condivido sostanzialmente i contenuti tecnici del capitolo 11 relativi al calcestruzzo con tre distinguo fondamentali:
1. La necessità che il raggiungimento, in controllo di accettazione, della resistenza caratteristica prevista dal progetto dia luogo alla piena e indiscussa conformità del calcestruzzo impiegato.
2. Le mie personali perplessità circa l’introduzione del frattile 1% in quanto rischia di confliggere con la dominante prescrizione che il minor risultato di prelievo sia maggiore della resistenza caratteristica di progetto ridotto di 3,5 MPa.
3. La improbabilità fattuale che i laboratori procedano alla denuncia di eventuali anomalie da loro riscontrati sui provini che fossero loro consegnati. Permane in me la convinzione che i vizi annidati nel sistema debbano emergere ed essere contrastati da ispezioni condotte dal Ministero che, ovviamente, andrebbe dotato delle relative risorse.
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