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Caro materiali edili e costi delle materie prime: dalle Regioni le indicazioni per i prezzari regionali

La Conferenza delle Regioni ha licenziato un documento che contiene le prime indicazioni operative per l’adeguamento dei prezzari regionali delle opere pubbliche e infrastrutture, anche in virtù delle novità apportate in materia dal DL Sostegni-Ter

Prezzari regionali materie prime: arriva il documento condiviso

"L’aumento dei costi delle materie prime impone una risposta strategica nei vari settori da parte delle istituzioni. Oggi la Conferenza delle Regioni ha licenziato un documento per dare prime indicazioni operative per l’adeguamento dei prezzari regionali delle opere pubbliche e infrastrutture".

Lo ha dichiarato il Presidente del Molise, Donato Toma che ha presieduto la Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 2 febbraio 2022, dove è stato licenziato il contributo (scaricabile in allegato) - subito trasmesso al MIMS - contenente "anche i nominativi dei tecnici che saranno chiamati a collaborare nella redazione delle linee guida per la determinazione dei prezzari, strumenti fondamentali di governo del territorio, così come previsto dal recente decreto legge sostegni ter”.

Il settore delle costruzioni – ha spiegato Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Regione Campania e Coordinatore della Commissione infrastrutture della Conferenza delle Regioni - è stato investito da una grave crisi di disponibilità di materie prime, conseguenza della pandemia e della congiuntura economica che hanno determinato aumenti straordinari di materiali e prodotti da costruzione determinando squilibri fra domanda e offerta e creando difficoltà nei contratti pubblici e privati già sottoscritti. La Conferenza delle Regioni propone quindi – ha concluso Bonavitacola - un metodo di aggiornamento dei prezzari regionali per la determinazione degli importi a base d’asta che sia di supporto per gli operatori del settore delle costruzioni e che abbia l’obiettivo di garantire la qualità delle opere pubbliche, la sicurezza dei cantieri e la congruità del costo delle opere”.

Caro materiali edili e costi delle materie prime: dalle Regioni le indicazioni per i prezzari regionali

Elenchi dei prezzari regionali: i problemi principali

Il documento si pone l’obiettivo di dare prime indicazioni operative, utili a fare fronte alle problematiche indicate in premessa nella redazione degli Elenchi prezzi regionali dei materiali edili e da costruzione.

I Prezzari regionali - si legge - sono redatti ai sensi dell’art. 23 comma 7 del d.lgs. 50/2016 (Codice Appalti) il quale prevede che gli stessi siano predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del MIMS, che siano aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno e che possano essere transitoriamente utilizzati entro il 30 giugno dell’anno successivo.

I prezzari regionali, proprio in virtù dell’orizzonte temporale legato al loro utilizzo non possono e non devono essere assimilati a listini di borsa che registrano giornalmente il variare dei costi delle materie prime e dei prodotti utilizzati in edilizia.

Purtroppo, nell’anno in corso si sono rilevate oscillazioni di mercato non lineari ed incontrollate che chiedono misure straordinarie di costruzione e monitoraggio dello strumento.

La Conferenza delle Regioni ha quindi ritenuto di proporre, attraverso il consolidamento del metodo di lavoro condiviso tra i vari uffici regionali responsabili del prezzario regionale, mediante la costituzione della Rete dei prezzari:

  • un elenco dei materiali maggiormente soggetti alla volatilità del mercato attuale;
  • un monitoraggio quadrimestrale/semestrale degli stessi;
  • una prima indicazione in merito all’applicazione dell’istituto della revisione dei prezzi basata sullo strumento del Prezzario regionale.

Revisione dei prezzi, caro materiali e prezzari regionali: le modifiche introdotte dal decreto Sostegni-ter

Dietro la rubrica, evidentemente generica, si cela la disciplina di tre tematiche di grandissima attualità, legate:

  • alla revisione dei prezzi;
  • alle compensazioni da riconoscersi in conseguenza delle variazioni, in aumento o in diminuzione, dei materiali da costruzione;
  • ai prezzari regionali impiegati dalle stazioni appaltanti per determinare il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni e, dunque, l’importo complessivo stimato dell’appalto da porre a base di gara.
Leggi l’approfondimento di Chiara Pagliaroli - Studio Legale Valaguzza

Prime indicazioni per l'applicazione dell’istituto della revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 del Codice

Dopo un breve excursus normativo in materia, si evidenzia che dal 2016 è stato reintrodotto il meccanismo della revisione dei prezzi.

Il concetto è completamente diverso rispetto a quello della compensazione. Infatti, con la revisione dei prezzi di cui all’art. 106, comma 1, lett. a), l’extra importo contrattuale viene riconosciuto sui prezzi delle lavorazioni ancora da effettuare.

Resta ferma la disciplina speciale introdotta dalla legge n. 106/2021, che, all’art 1-septies, regolamenta le ipotesi delle compensazioni dei prezzi di alcune materie prime per il periodo gennaio-giugno 2021.

 

1. Campo di applicazione: lavori pubblici

Le indicazioni riportate afferiscono esclusivamente agli appalti di lavori pubblici.

Le modalità descritte, utili ai fini dell’applicazione della revisione dei prezzi, costituiscono un utile riferimento per le Regioni e le Province autonome e più in generale di tutte le stazioni appaltanti, di cui all’art 3, comma 1 lettera o) del Dlgs 50/2016.

Premesso che ai sensi dell’art. 106 è sempre possibile prevedere la clausola della revisione prezzi, si evidenzia l’opportunità dell’inserimento di tale clausola almeno nel caso di appalti di lavori di durata superiore a un anno, affidati anche tramite accordo quadro ai sensi dell’art 54 del D.lgs n. 50/2016.

 

2. Indicazioni per l’inserimento nei documenti di gara della clausola di revisione prezzi (Sostegni-ter)

In linea generale l’art. 106, comma 1), del Codice prevede la possibilità per tutte le tipologie di appalti di lavori di inserire nei contratti clausole di revisione prezzi che siano chiare, precise e inequivocabili.

Tale facoltà è stata resa obbligatoria dal recente decreto-legge n. 4/2022 (DL Sostegni-Ter), per le procedure bandite dall’entrata in vigore del decreto (27 gennaio 2022) fino al 31 dicembre 2023, come meglio precisato al paragrafo 7 del documento.

In seguito, il documento fornisce alcuni consigli in merito alla disciplina della revisione all'iterno della documentazione di gara (contratto e capitolato speciale di appalto).

 

3. Modalità applicative

Le variazioni di prezzo, consentite entro i limiti stabiliti dall’art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, sia in aumento che in diminuzione, sono valutate sulla base dei Prezzari regionali solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento del prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

La variazione percentuale riconosciuta in aumento o in diminuzione e applicata come sopra indicato, è pari alla metà dell’eccedenza rispetto al 10%.

 

4. Calcolo dell’applicazione della variazione dei prezzi

Per gli articoli della lista offerta prezzi unitari rispondenti ai codici del Prezzario, la percentuale di variazione, è indicata nello stesso.

Nel caso in cui non sia richiesta la compilazione da parte dell’operatore economico della lista offerta prezzi unitari, la variazione percentuale si applica ai prezzi dei singoli articoli di elenco prezzi unitari ribassati della percentuale offerta.

 

5. Cenni sul nuovo art. 29 del Decreto-legge n. 4/2022

Per ultimo, si ricorda ancora che l'art.29 del DL 4/2022 ha previsto l’obbligatorietà di inserimento della clausola di revisione dei prezzi dall’entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2023.

In particolare, l’art. 29 di tale decreto:

  • alla lett. a) dispone che è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice.
  • alla lett. b) si interviene anche sul meccanismo della compensazione, prevedendo che le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto che dovrà essere adottato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza.
  • al successivo comma 3, è stabilito che la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5 % al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del MIMS (che definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali), e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori;
  • al comma 12 prevede che, al fine di assicurare l’omogeneità della formazione e dell'aggiornamento dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, del Codice, il MIMS dovrà adottatore con proprio decreto, entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica, nonché previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni, delle apposite linee guida per la determinazione dei Prezzari regionali.

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