Riqualificazione energetica e cessione del credito: chiarimenti dell’AdE sui soggetti a cui trasferire il credito
Gli ultimi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate. eccone alcuni.
I crediti, pertanto, non potranno essere originariamente ceduti, né potranno essere successivamente ceduti dal primo cessionario, ad esempio: ai Confidi con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro, alle società fiduciarie, ai servicer delle operazioni di cartolarizzazione, alle società di cartolarizzazione.
I crediti potranno essere invece ceduti ad organismi associativi, compresi i consorzi e le società consortili, anche se partecipati da soggetti rientranti nel novero delle società finanziarie, qualora questi ultimi detengano una quota di partecipazione non maggioritaria o, più in generale, non esercitino un controllo di diritto o di fatto sull’ente partecipato o collegato.