Certificazione Energetica
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Certificazione energetica: disponibile la nuova versione del software DOCET per gli APE. I dettagli

APE: è stato aggiornato DOCET, il software gratuito realizzato da ENEA e ITC-CNR per la redazione degli attestati di prestazione energetica degli edifici residenziali esistenti

E' disponibile, gratuitamente, DOCET v.3.18.04.50, la nuova versione del software DOCET v.3 aggiornata tenendo conto delle norme tecniche, dei decreti attuativi contenenti prescrizioni e requisiti minimi degli edifici e delle nuove Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici. LA versione DOCET v.3.18.04.50 è indirizzata ai tecnici e agli operatori del settore edilizio.

L'aggiornamento rispetto alla versione precedente si è reso necessario a seguito dell'implementazione delle nuove specifiche tecniche di riferimento (serie UNI TS 11300 e la nuova serie UNI 10349:2016 sui dati climatici).

 

Il software DOCET v.3 è stato predisposto da ENEA in collaborazione con il CNR. Il software serve per la redazione degli attestati di prestazione energetica (APE) degli edifici residenziali esistenti. La versione aggiornata consentirà quindi la trasmissione degli APE ai sistemi informativi predisposti dalle Regioni attraverso il file di interscambio generato dal software.

Novità dell'ultima versione

L'ultima versione (scaricabile a questo link) è stata implementata al fine di produrre un file di interscambio nel formato *.xml standard nazionale ridotto v.12. La finalità del file xml è quella di consentire il trasferimento dei dati tra i software utilizzati dai certificatori per la redazione dell'APE  e i sistemi informatici predisposti dalle Regioni per il suo invio

Inoltre, il tracciato è stato adottato da ENEA per il trasferimento degli APE dai sistemi regionali al Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica a livello nazionale (SIAPE) istituito da ENEA al fine di recepire tutti gli APE degli edifici a livello nazionale.

APE: quando si può utilizzare DOCET

DOCET è utilizzabile solo per la certificazione energetica degli edifici residenziali esistenti con superficie utile inferiore o uguale a 200 m2, siano essi singole unità immobiliari o singoli appartamenti in edifici condominiali, fatta eccezione per i casi in cui si rediga l’APE in conseguenza di una ristrutturazione importante. Il software prevede la valutazione della prestazione energetica dell'edificio a partire dai dati di ingresso ricavati da indagini svolte direttamente sull’edificio esistente, per analogia costruttiva con altri edifici e sistemi impiantistici coevi, integrata da banche dati o abachi nazionali.

Le informazioni relative all'utilizzo del software DOCET v.3.18.04.50 vengono fornite UNICAMENTE via mail all’indirizzo: info.docet@itc.cnr.it.

APE: tutte le informazioni in pillole

La reazione dell'APE è obbligatoria in caso di compravendita di immobili e in caso di locazione. L'APE è obbligatorio anche per gli edifici nuovi per cui il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica è indispensabile ad ottenere il permesso di costruzione. In tal caso, l'APE deve accompagnare la documentazione del nuovo immobile. 
 
L'APE deve essere redatto da un "soggetto accreditato" chiamato certificatore energetico (solitamente un tecnico abilitato come l'architetto, l'ingegnere ed il geometra) e ha una validità di 10 anni (tranne nel caso in cui l'edificio subisca una ristrutturazione importante).

Per quel che riguarda il tecnico abilitato, ricordiamo che, come indicato dal d.lgs. 115/2008, esso è un "tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed im-pianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici e abilitati a seguito di specifici corsi di formazione".

Il dpr 75/2013, successivamente, ha definito i requisiti tecnici e professionali dei soggetti abilitati all'attività di certificazione energetica degli edifici tra cui l'essere iscritto ai relativi ordini e collegi professionali e l'essere abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.

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