Cessione crediti: una in più, compensazione in 10 anni e garanzia Sace. Piccoli "palliativi" ma il nodo resta
La legge di conversione del decreto Aiuti quater (DL 176/2022) ha incassato mercoledì 11 gennaio la fiducia della Camera, che sancisce il via libera definitivo, e martedì 17 gennaio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, chiudendo così il cerchio delle novità per il 2023 sui bonus edilizi e la cessione del credito. Iter iniziato a novembre scorso, proseguito con la Legge di Bilancio e conclusosi ora.
Superbonus: per condomini e unifamiliari dal 1 gennaio è sceso al 90%
La legge di conversione del decreto Aiuti quater (DL 176/2022) ha incassato la fiducia della Camera (con 205 voti a favore, 141 contrari e quattro astenuti) ottenendo così l’ultimo via libera definitivo anche da parte di Montecitorio e martedì 17 gennaio è arrivata anche la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La notizia è che, nonostante il lungo pressing del Parlamento e delle associazioni di imprese e professionisti, l’impianto immaginato dal Governo nella prima versione del provvedimento, con l’articolo 9 in materia di Superbonus, ha sostanzialmente retto, complice la mancanza delle risorse necessarie a imbastire proroghe o allentamenti dei requisiti molto stringenti inseriti nel testo.
Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, Facciate, Ristrutturazioni, Verde: tutte le scadenze aggiornate dei bonus edilizi
Riepilogo delle scadenze temporali dei principali bonus edilizi previsti dal nostro ordinamento: Superbonus condomini, case unifamiliari e soggetti speciali, Ecobonus e Sismabonus classici, Sismabonus Acquisti, Bonus Facciate, Bonus Verde, Bonus Ristrutturazioni Edilizie, Bonus prima casa Under 36, Bonus Barriere Architettoniche 75%, Bonus Iva case green.
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Così, per i condomini il 110% diventa 90% a partire dall’1 gennaio e per tutto il 2023; scenderà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. Per unifamiliari, villette e unità autonome torna il Superbonus al 90%, prima non previsto nel 2023, ma solo per quest’anno e solo a condizione di rispettare tre paletti: le spese dovranno essere effettuate dal proprietario o dal titolare di un diritto reale sull’immobile, la ristrutturazione dovrà riguardare l’abitazione principale del beneficiario e il reddito di chi ottiene l’agevolazione dovrà misurarsi con il nuovo quoziente familiare, non superando la barriera dei 15 mila euro.
Resta una coda di 110% fino al 31 marzo per le unifamiliari che abbiano completato il 30% dei lavori al 30 settembre scorso. E, come previsto dalla legge di Bilancio 2023, resta il 110% anche per i condomìni che abbiano approvato una delibera sui lavori entro il 18 novembre 2022, presentando la Cilas entro fine 2022, e per i condomìni che abbiano approvato la delibera tra il 19 e il 24 novembre 2022, presentando la Cilas entro il 25 novembre.
Legge di bilancio 2023: le ipotesi di proroga del Superbonus al 110%
La Legge di bilancio 2023 interviene sul Superbonus prevedendo che quanto stabilito dal DL Aiuti-Quater, che 'abbassa' la percentuale di detrazione dal 110 al 90% per i condomini, non trovi applicazione nei confronti di una serie di tipologie di interventi.
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In sede di conversione i cambiamenti di maggiore impatto sono arrivati sul fronte della cessione dei crediti. Puntando a integrare una previsione già presente nella prima versione del decreto: lo spalma crediti. Per i soli interventi di Superbonus, i crediti di imposta comunicati all’Agenzia delle Entrate con il solito Modello entro il 31 ottobre 2022 possono essere recuperati in dieci anni e non più in quattro o cinque, previa specifica richiesta da inoltrare all’Agenzia stessa da parte del fornitore che ha effettuato sconto in fattura o del soggetto cessionario che ha acquistato il credito.
Questo allungamento dei tempi dovrebbe consentire di sfruttare una capienza fiscale maggiore da parte di chi effettua le compensazioni, perché se prima avevo acquistato, ad esempio, 100 € di crediti compensabili nei quattro anni successivi per 25 € l’anno, potendoli adesso detrarre se voglio in dieci anni per 10 € l’anno, vuol dire che per ciascuno dei quattro anni iniziali si liberano 15 € di capienza. Il problema, subito sottolineato dal mondo bancario, è che un recupero in più anni si traduce in costi finanziari maggiori.
E, quindi, non è sostenibile su larga scala. A ragione, verrebbe da dire, perché se c’è una cosa che ti insegnano fin dalla prima lezione del primo corso del primo anno in una Facoltà di Economia, è che il denaro nel tempo ha un valore diverso. 1 euro oggi vale, molto di più di 1 euro domani. Un uovo oggi, vale molto di più di una gallina domani.
Per chi ha già acquistato un credito oggi (dando in cambio soldi veri) con il programma finanziario di recuperarlo in quattro o cinque anni, allungare il tempo di compensazione a dieci anni vorrebbe dire registrare al contempo una perdita legata ai maggiori oneri di attualizzazione di quell'importo. Non era difficile da capire prima che questo sarebbe stato il risvolto, basti pensare che ad oggi un credito che vale 100 viene acquistato a circa 85-90 se spalmato su quattro anni, a 70 se spalmato in dieci. Questo delta di 15-20 punti percentuali dà l'idea della differenza di costo ed è l’esatta applicazione del concetto di valore del denaro nel tempo. Per quale motivo le banche oggi dovrebbero accettare di registrare perdite finanziarie sui crediti già acquistati, spalmandoli a dieci anni invece che recuperarli in quattro?
Viene riproposta la garanzia Sace, per supportare le aziende che non hanno monetizzato i crediti legati al 110%
Il Parlamento, allora, è andato alla ricerca di altre soluzioni. E ne ha trovate due.
Per la prima, ha ripreso il modello della garanzia Sace, già utilizzato durante la pandemia e per contenere gli effetti del conflitto in Ucraina. Le imprese di costruzioni che hanno realizzato interventi legati al superbonus possono ottenere liquidità con garanzia Sace, contro-garantita dallo Stato. Questi finanziamenti serviranno a supportare le aziende in crisi perché non sono riuscite a monetizzare i crediti fiscali legati al 110 per cento.
La Sace possa offrire garanzie, in pratica dei prestiti ponte garantiti da Sace, in favore delle istituzioni finanziarie di banche, o di quei soggetti idonei all’esercizio del credito in Italia che accorderanno alle imprese implicate in lavori di edilizia finanziamenti che possano “sopperire alle esigenze di liquidità” delle aziende, quindi a quelle imprese con problemi di liquidità, dovuta alla mancata monetizzazione dei crediti fiscali. La norma stabilisce che nella valutazione del merito creditizio, i crediti di imposta maturati entro il 25 novembre 2022, dalle stesse imprese possono essere considerati parametri, dalla banca o dalle istituzioni finanziatrici per la disposizione delle condizioni contrattuali.
Attenzione, però, perché appunto non tutte le aziende possono accedervi, ma solo quelle di costruzione con codici ATECO 41 e 43 (“Costruzione di edifici” e “Lavori di costruzione specializzati”) e soprattutto non tutta la platea dei soggetti coinvolti in ambito Superbonus, perché questa limitazione esclude completamente i professionisti tecnici che hanno effettuato sconto in fattura ai committenti per le progettazioni ed esclude i beneficiari che hanno pagato con finanze proprie i fornitori con l’obiettivo di cedere in autonomia il credito d’imposta generato.
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