Cessione del credito: come si possono correggere gli errori che portano a una detrazione indebita
L'Agenzia delle Entrate spiega come si può sanare un'errata comunicazione, oppure cosa succede con credito inutilizzato o in caso di annullamento dell'operazione di cessione del credito. In ogni caso, si possono disapplicare gli interessi e le sanzioni per indebita detrazione ceduta solo se sia possibile dare prova che il credito ceduto non è stato ancora compensato.
Può succedere che il beneficiario del Superbonus, ma anche di un altro bonus edilizio, che ha optato per la cessione del credito - ovviamente per interventi assentiti prima della dead line del DL Cessioni, cioè il 17 febbraio - si ritrovi di fronte ad un errore nella comunicazione che porta ad una detrazione indebita del credito (superiore a quella effettivamente spettante).
La richiesta per sanare gli errori
E' il caso della risposta a interpello n. 440/2023 dell'Agenzia delle Entrate, relativa ad alcuni errori formali nella comunicazione della cessione del credito.
In pratica, il contribuente fa presente al Fisco che, per ''sanare'' l'errore commesso, risultano inapplicabili alla fattispecie prospettata le indicazioni fornite con la circolare 33/E/2022, in quanto le illustrate operazioni di cessione si sono ormai concluse da tempo con l'erogazione dei crediti e la validazione finale.
L'istituto di credito cessionario si trova, dunque, nell'impossibilità di annullare l'accettazione dei crediti derivanti dalle comunicazioni di cessione non corrette e, quindi, di ridurre il plafond del credito compensabile a sua disposizione.
Quali sono, quindi, le modalità di restituzione del maggior importo dei crediti ceduti?
Credito non spettante: quando si configura la violazione
Dopo un lungo excursus normativo sulle regole per il corretto esercizio delle opzioni (cessioni e sconto) e delle relative comunicazioni al Fisco, le Entrate ricordano che l'assenza dei requisiti previsti dalle discipline agevolative, istitutive dei benefici fiscali in parola, determina il recupero dell'ammontare della detrazione indebitamente fruita anche sotto forma di sconto in fattura o attraverso la cessione del credito maggiorato di interessi e sanzioni, sempre in capo al soggetto beneficiario, titolare dell'agevolazione fiscale.
Risponde di tale violazione anche il cessionario solo nell'ipotesi di concorso con dolo o colpa grave.
Inoltre:
- ove l'agevolazione venga fruita come detrazione direttamente dal beneficiario in sede di dichiarazione, la violazione si configura in ciascuna annualità nella quale la stessa viene esposta in dichiarazione ed utilizzata, e consiste nel minor versamento dell'imposta dovuta o nel riconoscimento di un credito non spettante;
- ove, invece, l'utilizzo della detrazione avvenga mediante esercizio dell'opzione di cessione a terzi del corrispondente credito, la violazione si configura solo nel momento in cui il credito ceduto è indebitamente utilizzato in compensazione da parte del cessionario, e cioè quando si concretizza il danno erariale.
La nuova responsabilità di fornitore e cessionario dei crediti: quali documenti servono per evitare dolo o colpa grave
Le Entrate chiariscono le specifiche ipotesi al ricorrere delle quali il fornitore o il cessionario del credito d'imposta non concorre nella violazione per colpa grave e nelle quali, quindi, non si configura la responsabilità in solido con il beneficiario della detrazione se viene accertata la carenza dei relativi presupposti costitutivi.
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L'importanza del coordinamento tra cedente e cessionario
Ciò premesso, ne deriva che in assenza di concorso nella violazione spetta esclusivamente al cedente, beneficiario dell'agevolazione fiscale, riversare, mediante Modello F24, il credito in tutto o in parte indebitamente utilizzato in compensazione dal cessionario, oltre agli interessi a decorrere dalla data dell'avvenuta compensazione e alla sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, anche in misura ridotta in applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso.
E’ quindi necessario coordinarsi cessionario al fine di sapere se i crediti ceduti sono stati effettivamente utilizzati in compensazione.
Infatti, nella diversa ipotesi in cui la compensazione non abbia ancora avuto luogo, il cedente avendo comunque erroneamente già immesso in circolazione il credito deve comunque farsi parte attiva per impedirne l'utilizzo, comunicando sia al cessionario che all'Amministrazione finanziaria la non sussistenza, in tutto o in parte, del credito ceduto, con le modalità ed i termini illustrati dalla circolare n. 33/E del 2022.
In particolare, previo annullamento dell'accettazione della comunicazione di cessione su richiesta congiunta ed eventuale invio della nuova comunicazione corretta, le parti possono poi regolarizzare tra loro, nell'ambito dei rapporti civilistici, le poste a debito che per l'effetto emergono.
Il caso specifico: cosa fare in caso di cessione del credito sbagliata
Nel caso specifico, però, sebbene l'istante affermi che il credito in parte indebito non sia stato ancora compensato, egli sostiene di non poter ''correggere'', con le modalità illustrate, l'errore commesso, in ragione del rifiuto manifestato dall'istituto di credito cessionario all'annullamento dell'accettazione.
L’Agenzia, essendo estranea al rapporto di natura privatistica intercorrente tra tali soggetti, non può intervenire per annullare le comunicazioni delle opzioni (o i relativi effetti), in base a una richiesta unilaterale, dopo che i crediti sono stati messi a disposizione del cessionario.
In ogni caso, resta garantita la possibilità di riversare l'importo dell'indebita detrazione ceduta al fine di ''precostituire'' il credito a disposizione dell'utilizzo del cessionario.
In questo caso, si possono disapplicare gli interessi e le sanzioni nella sola ipotesi in cui sia possibile dare prova che il credito ceduto non è stato ancora compensato alla data del riversamento.
Diversamente, per rimuovere la violazione, occorre versare anche gli interessi e le sanzioni di cui all'articolo 13, comma 5, del d.lgs. 471/1997 seppur in misura ridotta in applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art.13 del d.lgs. 472/1997.
Pertanto, per quanto riguarda il caso specifico, sarà interesse dell'istante, per beneficiare dell'esimente sanzionatoria, recuperare e conservare la prova della non avvenuta compensazione del suddetto credito da parte del cessionario alla data del ''riversamento'', da effettuare mediante l'utilizzo del Modello F24, con l'indicazione del codice tributo 6921, esponendo le somme a debito nella sezione ''Erario'' colonna ''importi a debito versati'' (istituito con la risoluzione 28 dicembre 2020 n. 83/E).
LA RISPOSTA 440/2023 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
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