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Superbonus: le nuove regole della responsabilità solidale del cessionario. Tutti i documenti necessari

Il concorso nella violazione (per dolo o colpa grave) è escluso con riguardo ai cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso di alcuni documenti relativi alle opere edilizie dalle quali, poi, è scaturito il credito d'imposta.

La portata del decreto-legge 11/2023, già ribattezzato da più parti "Decreto stop cessioni", continua a tenere banco per le conseguenze che produrrà, visto che senza più possibilità di optare per cessione del credito o sconto in fattura, evidentemente, il 'fascino' di un intervento edilizio perde valore, stante la sola possibilità, d'ora in poi, di fruire direttamente - cioè 'scaricandoli dalle tasse' - dei bonus fiscali correlati.

Di quello che si può fare, per i lavori edilizi dell'era post cessione (cioè dal 17 febbraio in poi), parleremo in un articolo ad hoc mentre oggi ci focalizziamo sull'altra, notevole novità inserita nel nostro ordinamento dal DL 11/2023 che, lo ricordiamo, dovrà ora essere convertito in legge entro 60 giorni dal Parlamento.

La nuova responsabilità solidale del cessionario

L'articolo 1 del DL 11/2023 inserisce un corposo comma 6-bis all'art.121 del DL 34/2020 (Rilancio), 'padre' del Superbonus edilizio e anche delle opzioni alternative.

Si va a modifcare - o forse sarebbe meglio dire a 'normare' - la responsabilità solidale del cessionario, cioè di chi ha acquistato il credito, in casodi mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali.

La norma è sicuramente figlia delle problematiche sorte in passato, e che abbiamo trattato su Ingenio parlando di sentenze della Cassazione inerenti proprio a 'crediti fasulli' che poi erano stati ceduti, nella 'presunta' - ma non provata - buona fede del cessionario.

Cosa dice quindi il nuovo comma 6-bis? Che - fermo restando le ipotesi di dolo - il concorso nella violazione è escluso con riguardo ai cessionari che dimostrano di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso di alcuni documenti relativi alle opere edilizie dalle quali, poi, è scaturito il credito d'imposta (con spese detraibili oggetto di opzione alternativa esercitata).

I documenti che 'salvano' dalla responsabilità nella violazione

La lista dei documenti che l'impresa (o il soggetto) cessionario deve possedere è piuttosto lunga e comprende:

  • il titolo abilitativo edilizio o, nel caso di opera in edilizia libera, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art.47 del dpr 445/2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
  • la notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'ASL, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti tale circostanza;
    visura catastale ante operam dell'immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  • le fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, oltre ai documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime;
  • le asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
    nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, la delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
  • nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto interministeriale del 6 agosto 2020 (DM Prezzi o Requsiti Tecnici) oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti tale circostanza;
  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere;
  • un'attestazione rilasciata dai soggetti obbligati di cui all'art.3 del decreto legislativo 231/2007, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del medesimo decreto.

Se si acquistano crediti dalla banca...

Nel nuovo comma 6-ter, inoltre, si sottolinea che l'esclusione dalla responsabilità nella violazione opera anche per i soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario di quella banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare un'attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione.

Documentazione mancante: non scatta subito la responsabilità! Le regole

Se il cessionario non è in possesso di parte della documentazione di cui sopra, non arriva automaticamente la responsabilità del concorso nella violazione (responsabilità solidale per dolo o colpa grave).

Secondo i dettami del nuovo comma 6-quater dell'art.121 del DL Rilancio, infatti, il cessionario potrà fornire prova della propria diligenza o non gravità della negilgenza.

Sull'ente impositore - cioè l'Agenzia delle Entrate - grava l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.

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