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Truffa su Bonus Facciate, attenzione: sequestro del cassetto fiscale anche per il cessionario in buona fede

Cassazione: la buona fede dei cessionari non può far sorgere in capo agli stessi un credito inesistente né legittimerebbe la circolazione o la compensazione dei fittizi crediti fiscali, ottenuti tramite un'agevolazione fiscale edilizia viziata da illecito

In linea con le recenti pronunce in materia di Superbonus collegati a truffe, la Cassazione si è espressa in una nuova pronuncia, la n.44647/2022, affermando che il sequestro preventivo d'urgenza colpisce anche il cassetto fiscale (cioè i crediti da cessione o sconto in fattura acquistati) del cessionario in buona fede, seppure indicato come persona offesa.

Truffa nei bonus edilizi: i crediti derivanti da illeciti vanno 'fermati'

Il motivo - continuano gli ermellini - è di carattere impeditivo: bisogna cioè evitare che le conseguenze della truffa si aggravino (ad esempio con una circolazione di crediti 'fittizi' e 'illeciti'), e pertanto il sequestro può essere disposto anche a chi, ignaro, ha acquistato dei crediti.

La ulteriore circolazione dei crediti, che sarebbe impedita dal sequestro, aggraverebbe le conseguenze del reato, rendendo difficoltosi i controlli da parte dei soggetti cessionari.

La buona fede non basta

I crediti d'imposta ceduti, ritenuti pacificamente inesistenti sulla base degli elementi indiziari emersi nel corso delle indagini, secondo il Procuratore della Repubblica costituiscono profitto o quantomeno prodotto del reato; essi sono anche compresi fra i beni dei quali è vietata la restituzione, ai sensi dell'art. 240, secondo comma, n. 2, cod. pen., in quanto la naturale destinazione dei crediti d'imposta è la compensazione e l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti costituisce reato ex art. 10-quater decreto legislativo 74/2000.

La buona fede dei cessionari non può far sorgere in capo agli stessi un credito inesistente né legittimerebbe la circolazione o la compensazione dei fittizi crediti fiscali.

Un credito derivante da truffa non può essere liberamente circolabile

L'ordinanza impugnata dal Procuratore generale, tuttavia, ha affermato che la pacifica buona fede del cessionario, persona offesa dai reati di truffa, consentirebbe alla stessa società, così come a terzi cessionari incolpevoli, di far circolare i crediti fiscali (ovvero di portarli in compensazione con i crediti dell'Erario).

Si tratta - secondo la Corte suprema - di una valutazione non condivisibile, al pari della tesi sostenuta nella citata memoria difensiva, secondo la quale "il vizio che inficia la detrazione fiscale spettante al beneficiario, anche laddove si risolva nella radicale nullità o inesistenza della stessa, difettando un presupposto essenziale come l'effettuazione dei lavori edili che darebbero diritto al beneficio, non si trasferisce sul credito d'imposta di cui il fornitore o il cessionario sia divenuto titolare per effetto dell'esercizio dell'opzione da parte del beneficiario stesso",

Dalla normativa richiamata nell'ordinanza non si ricava affatto detta conclusione, che legittimerebbe un inammissibile scollamento tra il presupposto per l'insorgenza del credito e il credito stesso: quest'ultimo, frutto di false fatturazioni, sarebbe azionabile e liberamente circolabile (ovvero potrebbe essere portato in compensazione) pur in assenza del primo.

Con fondamento, quindi, il Pubblico Ministero ricorrente ha sostenuto che tali disposizioni si riferiscono esclusivamente alle ipotesi "in cui il bonus fiscale sia stato azionato per lavori realmente effettuati, spese realmente sostenute, ma, ad esempio, giudicate non tutte rientranti tra quelle per le quali, ai sensi del medesimo D.L., il bonus è applicabile" e non ad ipotesi "del tutto patologiche, come quelle oggetto del presente procedimento, nelle quali i crediti d’imposta derivano da detrazioni d'imposta oggetto di pura invenzione".

Cessione del credito: la norma, le responsabilità del cessionario, il sequestro dei crediti

L'art. 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 stabilisce che i soggetti che sostengono spese per determinati interventi, invece di utilizzare direttamente la detrazione spettante, possono scegliere di ottenere lo sconto in fattura ovvero di cedere un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, fra i quali gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che potrà essere nuovamente ceduto o portato in compensazione con debiti erariali.

Le due opzioni in capo al beneficiario, alternative alla ipotesi ordinaria dell'utilizzo diretto della detrazione fiscale spettante, sono una derivazione dell'originario diritto, finalizzate a ottenere la immediata monetizzazione dello stesso, come si evince anche dal comma 3 dello stesso art. 121 là dove prevede che i crediti d'imposta «sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite» e che il credito d'imposta «è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione».

L'Agenzia delle entrate può, secondo il comma 6 dell'art.121, accertata la insussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, recuperare l'imposta, in caso di concorso nella violazione, non solo nei confronti del beneficiario ma anche «del fornitore che ha applicato lo sconto e del cessionario», solidalmente responsabili, previsione che conferma il nesso derivativo che il credito ceduto ha rispetto all'originario diritto alla detrazione.

La stessa disposizione, nel disciplinare l'esercizio delle azioni di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate, le esclude nei confronti del cessionario in buona fede che non abbia concorso nella violazione dell'originario beneficiario della detrazione, ma non legittima lo stesso a detenere e utilizzare crediti d'imposta "inesistenti" in quanto privi di un legittimo titolo originario, generatore dei crediti poi ceduti.

Inoltre, l'art. 28-ter del decreto-legge 22/2022, convertito con modificazioni nella legge 25/2022, contempla espressamente la possibilità del sequestro dei crediti d'imposta ceduti anche nei confronti del cessionario, secondo le regole generali, mentre l'art.28 del medesimo decreto prevede la nullità dei contratti di cessione qualora conclusi in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 121, comma 1, 122, comma 1, e del comma  dello stesso art. 28.

Le regole del sequestro impeditivo

Il sequestro impeditivo - conclude la Cassazione - richiede soltanto la prova di un legame pertinenziale tra la res e il reato, ossia un collegamento che comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato è stato commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa, non essendo invece sufficiente una relazione meramente occasionale tra la res e il reato commesso (cfr. Sez. 4, n. 29956 del 14/10/2020, Valentino, non mass. sul punto; Sez. 6, n. 5845 del 20/01/2017, F., Rv. 269374; Sez. 2, n. 28306 del 16/04/2019, Lo Modou, Rv. 276660; Sez. 3, n. 31415 del 15/01/2016, Ganzer, Rv. 267513; Sez. 3, n. 9149 del 17/11/2015, dep. 2016 Plaka, Rv. 266454).

Inoltre, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il sequestro preventivo di tipo impeditivo «implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del sequestro anche le cose in proprietà di terzo estraneo, se la loro libera disponibilità possa favorire la prosecuzione del reato stesso» (così Sez. 3, n. 57595 del 25/10/2018, Cervino, Rv. 274691; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 3, n. 40480 del 27/10/2010, Orlando, Rv. 248741; Sez. 5, n. 11287 del 22/01/2010, Carlone, Rv. 246358; Sez. 3, n. 1806 del 04/11/2008, dep. 2009, Pepe, Rv. 242262; da ultimo v. Sez. 1, n. 31906 del 03/06/2022, Miraglia, non mass.).

Lo stato di buona fede del terzo estraneo al reato rileva soltanto ove il sequestro sia stato disposto esclusivamente in quanto funzionale alla confisca, ai sensi dell'art. 321, comma 2, del codice di rito.

In definitiva, la buona fede del cessionario non preclude, dunque, il sequestro preventivo, dovendosi altresì rilevare che detto stato sussisteva indubbiamente solo al momento dell'acquisto dei crediti, quando la società non era al corrente della inesistenza di un legittimo titolo originario.


LA SENTENZA 44647/2022 DELLA CORTE DI CASSAZIONE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.

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