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Decreto Aiuti Bis è legge dello Stato: responsabilità solidale Superbonus, vetrate libere, fotovoltaico con DILA

La legge 142/2022, di conversione del decreto 115/2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.221 del 21 settembre, introduce svariate misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, edilizia. Tra queste spicca la modifica importante in materia di Superbonus: torna infatti la responsabilità solidale attenuata dei cessionari dei crediti fiscali (banche incluse), riconducibili ai bonus edilizi, che quindi saranno chiamato in causa soltanto nelle ipotesi di dolo o colpa grave.

Il Decreto Aiuti Bis è legge. Nella seduta del 20 settembre, infatti, il Senato ha definitivamente approvato il ddl n. 2685-B, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 115/2022, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, esaminato nella stessa giornata dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze: la legge di conversione n.142/2022 è stata poi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.221 del 21 settembre ed è in vigore dal 22 settembre 2022.

La legge Aiuti-Bis interviene su alcuni importanti ambiti, tra cui il contrasto al caro-energia e carburanti e all’emergenza idrica, il sostegno agli enti territoriali, il rafforzamento delle politiche sociali per tutelare il potere d’acquisto, il rilancio degli investimenti.

La novità più importante è rappresentata sicuramente dall'alleggerimento della responsabilità solidale in materia di Superbonus (per la cessione del credito), ma ci sono anche altre misure di edilizia - l'installazione di vetrate panoramiche amovibili diventa edilizia libera, si potranno installare moduli fotovoltaici fino a 1 MW con una semplice DILA - e per la professione che interssano da vicino i tecnici e il mondo delle costruzioni.

In calce all'articolo alleghiamo sia il testo della legge che quello coordinato tra il DL 115/2022 e la legge 142/2022, mentre qui sotto, con l'aiuto del dossier finale del Parlamento, riepiloghiamo tutte le misure di interesse.

Contributo straordinario/credito d’imposta per le imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale

L’articolo 6 ripropone alcuni crediti di imposta introdotti dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21 e 50/2022 (DL Aiuti) per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese – e in origine operanti in relazione alle spese sostenute nel primo e secondo trimestre 2022 - allo scopo di estenderli anche ai costi sostenuti dalle imprese nel terzo trimestre 2022.

Si tratta in particolare:

  • del credito d’imposta per le imprese energivore, che viene concesso in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022;
  • del credito d’imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
  • del credito d’imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022;
  • del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi diversi dal termoelettrico.

Le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime di cedibilità degli stessi.

Disposizioni urgenti in materia di trasporto

L’articolo 9 reca previsioni volte a sostenere gli operatori del settore a fronte degli eccezionali aumenti del costo dei carburanti e dell’energia verificatisi in dipendenza della crisi bellica russo-ucraina.

In particolare, il comma 1 istituisce un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2022 al fine di erogare agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico, un contributo per il maggior costo sostenuto nel secondo quadrimestre 2022, rispetto all’analogo periodo del 2021, per l’acquisto del carburante.

Il comma 3 istituisce un ulteriore fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2022, destinato a riconoscere ai soli esercenti servizi di trasporto di persone su strada un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del carburante.

Rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas

I commi da 1 a 4 dell’articolo 11 prorogano di sei mesi, fino al 30 giugno 2023, l’applicazione del meccanismo di compensazione a due vie previsto dal D.L. 4/2022 in forza del quale i titolari di impianti fotovoltaici che beneficiano di una tariffa incentivante addizionale rispetto al prezzo di vendita sul mercato e gli impianti da fonti rinnovabili non incentivati entrati in esercizio prima del 2010 sono tenuti a versare al GSE i ricavi derivanti dalla vendita dell’energia a un prezzo superiore al prezzo di riferimento.

Sono poi meglio precisate le modalità applicative in relazione a gruppi societari e all’energia ceduta nel 2023.

Infine, si consente all’Arera di avvalersi del GSE anche per l’espletamento delle proprie funzioni nel settore idrico, del telecalore e dei rifiuti urbani e assimilati, precisando che, anche qualora l’Arera si avvalga di società controllate dal GSE, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Semplificazioni nel settore delle energie rinnovabili: basta la DILA per alcuni impianti fotovoltaici

L’articolo 11, comma 4-bis prevede che, fino al 16 luglio 2024, possano essere realizzati impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, di potenza fino a 1 MW, previa la sola dichiarazione di inizio lavori asseverata (cd. DILA), in aree e edifici inerenti strutture turistiche e termali, anche se situati in centri storici o aree soggette a tutela ai sensi dell’art.136 del D.Lgs. 42/2004 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), a condizione che venga prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.

Resta fermo, precisa il comma 4-bis, quanto previsto dall’articolo 7-bis comma 5 del D.Lgs. 28/2011, il quale prevede che l'installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, siano considerate interventi di manutenzione ordinaria e non siano subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui al citato art.136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice.

In presenza di tali vincoli, la realizzazione di impianti fotovoltaici è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell’amministrazione competente.

Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato

L’articolo 14 reca disposizioni finalizzate all’adozione degli atti necessari all’affidamento del servizio idrico integrato (SII) da parte degli enti di governo dell’ambito territoriale ottimale (EGATO) che non vi hanno ancora provveduto. Sono altresì disciplinati i poteri sostitutivi in caso di inadempienza, la facoltà di avvalersi di un soggetto societario a partecipazione interamente pubblica e l’eventuale affidamento della gestione del SII in via transitoria a tale soggetto per un periodo non superiore a 4 anni, rinnovabili.

Stato di emergenza derivante da deficit idrico

L’articolo 15 modifica il comma 1 dell’art. 16 del D. Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile) al fine di prevedere la possibilità che lo stato di emergenza di rilievo nazionale derivante da deficit idrico sia dichiarato anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai previsti centri di competenza, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale.

Scorrimento graduatoria 2022 per contributi a enti locali per spese di progettazione

L’articolo 16, comma 3, modifica il comma 53-ter dell’art. 1 della L. n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) in materia di contributi agli enti locali per spese di progettazione relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio al fine di destinare le risorse già assegnate agli enti locali per l’anno 2023 allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022.

Progettazione territoriale e investimenti

L’articolo 16, comma 7 interviene su alcuni profili della disciplina in materia di rilancio della progettazione territoriale negli enti locali delle regioni del Mezzogiorno, in quelli delle regioni Umbria e Marche e in quelli ricompresi nella mappatura delle aree interne del Paese, al fine di ampliare la platea degli enti locali beneficiari.

Misure straordinarie in favore degli enti locali - impiantistica sportiva

L’articolo 16, comma 9, prevede che le risorse non impegnate alla data del 31 dicembre 2021 per le garanzie sui finanziamenti erogati o per quelle sui contributi concessi al settore sportivo, sono utilizzate dal Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all’ampiamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi e dal Fondo speciale costituito presso l’istituto del credito sportivo.

Messa in sicurezza edifici

L’articolo 16, commi 9-quater e 9-quinquies, introdotti durante l'esame da parte del Senato in prima lettura, contengono alcune disposizioni in merito alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza degli edifici.

Nello specifico, si stabilisce che, al fine di permettere la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, non sono soggetti a revoca i contributi dell’anno 2019 le cui opere risultano affidate entro la data del 31 dicembre 2021.

Investimenti e contrasto al caro materiali

Quanto agli investimenti, sono introdotte norme in favore di imprese operanti in settori strategici o di interesse pubblico (Alitalia, ILVA, 3-I).

Inoltre, il Fondo per l’avvio, entro il 31 dicembre 2022, di opere indifferibili è rifinanziato per complessivi 1,3 miliardi di euro al fine di contrastare il caro-materiali in relazione sia alle opere che rientrano nel Piano Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia alle opere relative alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Sono rifinanziati i Contratti di sviluppo, anche in relazione a progetti di tutela ambientale, e gli Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo-IPCEI, nonché il Fondo Unico Nazionale Turismo.

Enti territoriali ed eventi sismici

Il decreto stanzia svariate risorse a favore degli enti territoriali, nella forma di contributi straordinari per complessivi 400 milioni di euro in favore di comuni (350 in totale), città metropolitane e province, e prevede la proroga al 2023 della sospensione del rimborso delle anticipazioni di liquidità in favore delle Regioni a seguito del sisma del 2016.

Sono inoltre stanziate risorse per favorire la ricostruzione post-sisma del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell’articolo 121 del DL Rilancio: responsabilità solidale alleggerita

L’articolo 33-ter, introdotto al Senato in prima lettura, integra la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti in materia edilizia, intervenendo sull’articolo 14 del decreto-legge Aiuti (n. 50 del 2022).

Nello specifico:

  • si chiarisce che la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite, è limitata al caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave;
  • si dispone in ordine ai per i crediti oggetto di cessione o sconto in fattura sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti, delle asseverazioni e delle attestazioni richiesti ex lege.

In tali casi il cedente, a condizione che sia diverso dai soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, o imprese di assicurazione autorizzate in Italia) e che coincida con il fornitore, deve acquisire, ora per allora, la documentazione richiesta ex lege per limitare la responsabilità in solido del cessionario (ai sensi del comma 6 come integrato dalle norme in esame) ai soli casi di dolo e colpa grave.

Per maggiori dettagli, vai all'articolo dedicato!

Norme di semplificazione in materia di installazione di vetrate panoramiche amovibili

L’articolo 33-quater, introdotto dal Senato in prima lettura, apporta una novella al comma 1 dell’art. 6 del dpr 380/2001 (Testo unico dell’edilizia) volta a ricomprendere tra le attività di edilizia libera – ossia che sono eseguite senza alcun titolo abilitativo – anche l’installazione di vetrate panoramiche amovibili.

Per maggiori dettagli, vai all'articolo dedicato!

Disposizioni per l'adeguamento dei prezzi negli appalti di lavori per impianti di energia elettrica

L’articolo 34-bis, introdotto durante l’esame in Senato in prima lettura, inserisce alcune norme volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici.

In particolare, l'articolo in questione prevede che per i contratti di appalto di lavori sottoscritti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021 e funzionali all’esecuzione degli interventi di realizzazione, efficientamento o ripotenziamento di impianti di energia elettrica di potenza superiori a 300 MW termici, anche strumentali alla produzione di nuova capacità di generazione elettrica, i committenti adeguano i prezzi dei materiali da costruzione e di produzione, riconoscendo un incremento pari alla differenza fra le risultanze dei principali indici delle materie prime rilevati da organismi di settore o dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) al momento della contabilizzazione o dell’annotazione delle lavorazioni eseguite, rispetto a quelli rilevati al momento della sottoscrizione dei relativi contratti, nei limiti del 20%.

Edilizia penitenziaria

L’articolo 40 estende agli interventi di edilizia penitenziaria le misure di semplificazione procedurale in materia di opere destinate alla difesa nazionale e di opere di edilizia giudiziaria previste dal decreto-legge 77/2021.

Indennità 200 euro lavoratori dipendenti

L’articolo 22 dispone la corresponsione dell’indennità di 200 euro prevista dal D.L. n. 50/2022 anche ai lavoratori dipendenti che non hanno potuto percepirla a luglio in ragione del fatto che, essendo stati interessati da eventi coperti figurativamente dall’INPS, non hanno beneficiato dell’esonero contributivo previsto come requisito per il suo ottenimento, nonché ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca. I

Bonus Professionisti

Viene rifinanziato di ulteriori 100 milioni di euro (passando da 500 a 600 milioni) il Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi, cd. Bonus Professionisti, inserito dall'articolo 33 del DL Aiuti.

Saranno destinatari del bonus i lavoratori autonomi, i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private e i professionisti iscritti alla Gestione Separata dell’Inps.

Qui però sarà necessario un decreto attuativo a regolamentare il tutto.

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