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Decreto Aiuti Bis in conversione: l'installazione di vetrate panoramiche amovibili diventa edilizia libera

L’articolo 33-quater del ddl di conversione del Decreto Aiuti Bis, approvato dal Senato, modifica il comma 1 dell’art. 6 del Testo unico Edilizia e ricomprende tra le attività di edilizia libera - cioè eseguite senza alcun titolo abilitativo - anche l’installazione di vetrate panoramiche amovibili

Non c'è solo l'alleggerimento della responsabilità solidale tra cedente e cessionario nelle operazioni di Superbonus e altri bonus edilizi, tra le novità di interesse per il mondo dell'edilizia comprese dentro la conversione in legge del DL Aiuti Bis (115/2022), approvato in prima lettura martedì 13 settembre dal Senato, ora alla Camera dove però ci sarà un'ulteriore modifica (emendamento che cancella la deroga ai tetti degli stipendi degli altri dirigenti della PA statale...) che costringerà l'iter ad un nuovo passaggio in Senato (terza lettura, prevista martedì 20/9).

Vetrate panoramiche amovibili senza alcun permesso edilizio

In ogni caso, gli effetti dell'articolo 33-quater del DDL di conversione non verranno toccati e la novità è di una certa portata in materia edilizia: con l'introduzione della nuova lettera b-bis) al comma 1 dell'art.6 del dpr 380/2001, infatti, sarà ricompresa tra le attività di edilizia libera – ossia che sono eseguite senza alcun titolo abilitativo – anche l’installazione di vetrate panoramiche amovibili.

Quali tipi di vetrate panoramiche

Più nel dettaglio, come spiega il dossier ufficiale del Servizio Studi della Camera, la nuova lettera b-bis) dispone che sono eseguiti in regime di attività edilizia libera:

  • gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche, dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio;
  • gli interventi possono essere eseguiti purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi, con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento Edilizio Tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile.

Edilizia libera e possibile configurabilità di abusi

Focus sulle attività di edilizia libera: quali sono, come individuarle e conseguenze nell'eventualità in cui vengano realizzate su un immobile irregolare. 

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Le caratteristiche tecniche per rientrare nell'edilizia libera

La norma in esame specifica, inoltre, che tali strutture devono:

  • favorire una naturale micro-areazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici;
  • avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.

IL TESTO DEL DDL DI CONVERSIONE DEL DL 115/2022 (AIUTI-BIS), APPROVATO IN PRIMA LETTURA AL SENATO MA NON ANCORA IN VIGORE, E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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