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Cessione del credito Superbonus e altri bonus, a che punto siamo? La regola 1+2+1

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL Aiuti, riepiloghiamo la regola attuale in materia di cessione del credito e sconto in fattura per i bonus edilizi, con le differenze tra la prima cessione e le successive

Il DL Aiuti ed Energia è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio e quindi è utile riepilogare le regole attuali inerenti la cessione del credito dei bonus edilizi e ovviamente del Superbonus.

Prima di esso, l'ultimo provvedimento che aveva 'toccato' l'art.121 del DL 34/2020 è il Decreto Energia (17/2022, convertito in legge 34/2022 in vigore dallo scorso 29 aprile), che ha dato il via alla quarta cessione del credito. Il DL Aiuti, poi, interviene di fatto ampliando le possibilità offerte dalla quarta cessione (dedicata alle banche) fin dalla seconda.

Cessione del credito Superbonus e altri bonus, a che punto siamo? La regola 1+2+1

La prima cessione

E' l'unica che, oggi, resta veramente libera, nel senso che il primo contribuente può cedere il credito non solo a una banca o ad un’assicurazione, ma a chiunque e più specificatamente:

  • al produttore in pagamento dei beni;
  • ad altre imprese della filiera;
  • ad altri soggetti privati o imprese interessati ad acquistarlo.

Quindi 'io' committente posso scegliere una delle due opzioni (sconto in fattura "fino all'importo massimo del corrispettivo stesso", a sua volta cedibile, o cessione del credito "di pari ammontare", citando testualmente le lettere a e b del comma 1 dell'art.121 del DL Rilancio), oppure potrò utilizzare la detrazione in compensazione (cioè caricare la spesa direttamente dalle tasse).

 

Cessione totale del credito: niente frammentazione ma occhio allo sconto in fattura

La cessione deve essere totale, almeno per quel che riguarda la rata dell’anno di riferimento. Nel caso del Superbonus si può cedere quindi il 110% della spesa. Vige, come abbiamo già approfondito, il divieto di frammentazione dei crediti.

Ma per lo sconto in fattura invece? Qui è leggermente diverso: 'io' contribuente e 'lui' fornitore (professionista tecnico o impresa di costruzioni) possono accordarsi per una percentuale di sconto inferiore (10%, 50%, 80%, FINO al massimo l'intero importo della fattura). In questo caso, per la quota residua della detrazione non scontata si può utilizzare la detrazione in modo promiscuo, cioè detrarla dalle tasse (direttamente) oppure cederla a sua volta (ad esempio ad una banca).

NB - Lo sconto in fattura NON è il primo passaggio dell'1+2+1. Tradotto: c'è un primo passaggio libero dopo lo sconto in fattura, quindi il fornitore che ha acquisito il credito può cederlo a chiunque (sarà la prima cessione) e costui poi può cederlo solo a soggetti controllati.

 

Seconda e terza cessione

Le seconde e terze cessioni si possono fare solo a:

  • banche,
  • intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati,
  • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia,

ferma restando l’applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

L'impresa o il professionista che acquista un credito da un'altra impresa o da un professionista potrà cedere solo a uno dei soggetti qualificati, che a sua volta potrà cedere solo a uno dei soggetti qualificati.

Ovviamente, i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate, a partire dalle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022 (divieto di frammentazione).

Dopo la prima comunicazione dell’opzione (dal 1° maggio 2022 in poi), non sono possibili cessioni parziali ma solo per intero.

Il vincolo quindi vale per le cessioni successive alla prima, limitate ai soli soggetti vigilati, per i quali viene istituito il codice univoco (bollino) che segue il percorso dei crediti, per monitorare che non venga frazionato nei passaggi successivi al primo.

 

E la quarta cessione? Come cambia col DL Aiuti

L’art.29-bis del DL 17/2022 'dice' che, in caso di fruizione delle detrazioni sotto forma di sconto in fattura e credito di imposta cedibile, oltre alle tre cessioni effettuabili a legislazione vigente (una libera, e le due successive vincolate, ovvero in favore di banche e intermediari), è consentito esclusivamente alle banche che abbiano esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, di effettuare un’ulteriore quarta cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.

Il DL Aiuti consente quindi alle banche di cedere i crediti ai propri correntisti, a condizione che si tratti di clienti professionali, o alla banca capogruppo, sin dal secondo passaggio.

In pratica rispetto all'attuale sistema "1+2+1" cambia solo il fatto che le banche possono sin da subito (cioè dal secondo passaggio) cedere i crediti ai propri correntisti "professionali", e cioè banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione, organismi di investimento, fondi pensione, investitori istituzionali, imprese di grandi dimensioni.

Nel dettaglio:

  • le banche e le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’apposito albo (comprese, quindi, Sgr, Sim, Sicaf e Sicav) possono effettuare cessioni sempre, quindi anche prima del quarto trasferimento, nei confronti di clienti professionali privati che hanno stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la capogruppo. Si tratta di chi, secondo il Regolamento degli intermediari, “…possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume” (allegato 3, delibera Consob 16190/2007); vi rientrano, ad esempio, banche, imprese e organismi di investimento, imprese di assicurazione, fondi pensione, investitori istituzionali, imprese di grandi dimensioni;
  • a tali soggetti non è data la facoltà di ulteriore cessione: dovranno utilizzare i crediti acquistati solo per i propri versamenti in F24. La novità si applica alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022 (articolo 57, comma 3, dello stesso “decreto Aiuti”).

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