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Decreto Aiuti in Gazzetta Ufficiale: proroga Superbonus unifamiliari, compensazioni materiali, bonus 200 euro

Il decreto-legge 50/2022 fa scattare le novità che i professionisti e le imprese attendevano: tra le più importanti, la proroga al 30 settembre per il completamento del 30% dei lavori in ottica Superbonus case unifamiliari, il potenziamento delle misure per la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione che hanno subito aumenti significativi per evitare il blocco dei cantieri, il bonus una tantum da 200 euro per lavoratori e Partite Iva, alcuni allargamenti per l'installazione del fotovoltaico

Dopo 12 giorni dall'ultima versione vidimata dal Governo (6 maggio), il Decreto Aiuti ed Energia arriva in Gazzetta Ufficiale (n. 114 del 17 maggio) e fa partire l'operatività di alcune misure di interesse per edilizia, costruzioni e professioni. Il provvedimento è immediatamente in vigore.

Vediamo, quindi, le novità più importanti in materia del DL 50/2022, che come tutti i decreti-legge dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dal Parlamento (e, quindi, potrà anche sensibilmente cambiare).

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Superbonus 110 case unifamiliari: proroga di 3 mesi per il completamento del 30% dei lavori

Ratificata la proroga al 30 settembre per le villette e le case unifamiliari che avranno più tempo per usufruire del Superbonus se entro la nuova scadenza (la precedente era fissata al 30 giugno) hanno completato lavori per il 30% del programma.

NB - Per completamento dei lavori si intende 'completamento complessivo'. Ciò significa che nel computo del 30% possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il Superbonus.

 

Procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

Si va a modificare l'art.20 del d.lgs. 199/2021, in riferimento alle aree idonee e alle fasce di rispetto per installare gli impianti eolici e fotovoltaici in aree tutelate.

Per fascia di rispetto si intende:

  • nel caso di impianti eolici, l’area del cerchio con raggio pari alla misura di trenta volte l’altezza massima di ciascun aerogeneratore e comunque di raggio non inferiore a tremila metri, la quale ricomprenda in tutto o in parte beni sottoposti a tutela;
  • per gli impianti fotovoltaici la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza di mille metri dal perimetro di beni sottoposti a tutela.

 

Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili

Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 387/2003, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400 sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 25, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo

Nell’applicazione degli orientamenti europei vigenti in materia di aiuti di stato per il settore agricolo, forestale e nelle zone rurali, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, alle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale è consentito realizzare impianti fotovoltaici sui tetti delle proprie strutture produttive aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. È altresì consentita la vendita in rete dell’energia elettrica prodotta.

 

Investimenti e formazione 4.0

Si prevede, fra le misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l’attrazione degli investimenti, il potenziamento del credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 e del credito d’imposta formazione 4.0, tramite:

  • si alza al 50% la misura del credito d’imposta prevista dall’art.1, comma 1058, della legge 178/2020 per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 232/2016, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;
  • con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del credito d'imposta del 50 per cento e del 40 per cento previste dal comma 211 della legge 160/2019 per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del MISE da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto, il quale assicura altresì l’invarianza di spesa riaspetto agli stanziamenti vigenti.

Leggi l'articolo di approfondimento!

 

Caro materiali: rifinanziamento Fondo e nuovo meccanismo di compensazione

Per consentire la prosecuzione della realizzazione delle opere pubbliche avviate e stimolare la partecipazione alle nuove gare, si introducono misure per fronteggiare il caro-materiali e l'aumento dei costi dell'energia.

Nello specifico, si tratta di 3,5 miliardi aggiuntivi dei quali:

  • 2 miliardi circa andranno per fronteggiare gli aumenti relativi alle opere in corso o aggiudicate:
    • 700 milioni stanziati per le opere del PNRR, per le opere del Fondo nazionale complementare al PNRR e per le opere commissariate; 
    • 770 milioni andranno a tutte le altre categorie di opere
    • 500 milioni per incrementare il Fondo per le compensazioni già previsto dai decreti-legge precedenti
  • 1,5 miliardi andranno all’aggiornamento dei prezzari per le opere che saranno avviate successivamente al decreto legge in questione

Passando al meccanismo regolatorio delle compensazioni, è previsto un adeguamento automatico dei prezzari vigenti a fine 2021, facendo scattare un incremento "fino al 20%", temporaneo, in attesa di un aggiornamento dei prezzari regionali che dovrà essere disposto entro il 31 luglio 2022 dalle regioni. In assenza di questa determinazione, saranno i Provveditorati alle opere pubbliche del MIMS a intervenire nei successivi 15 giorni.

L'aggiornamento è comunque eccezionale e temporaneo, nel senso che vale solo fino al 31/12/2022 e può essere utilizzato solo fino al 31/03/2023.

 

 

Banche: cessione del credito sin da subito ai propri clienti professionali

Le banche potranno sin dal secondo passaggio - quindi, senza aspettare il quarto - cedere i crediti ai propri correntisti, a condizione che si tratti di clienti professionali, o alla banca capogruppo.

Rispetto quindi al meccanismo 1+2+1, cioè:

  • prima cessione libera (1);
  • seconda e terza cessione per intero a favore di soggetti qualificati (2),
  • quarta cessione dalle banche ai propri correntisti (1),

cambia solo il fatto che le banche possono sin da subito (secondo passaggio) cedere i crediti ai propri correntisti "professionali", e cioè banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione, organismi di investimento, fondi pensione, investitori istituzionali, imprese di grandi dimensioni.

Nel dettaglio:

  • le banche e le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’apposito albo (comprese, quindi, Sgr, Sim, Sicaf e Sicav) possono effettuare cessioni sempre, quindi anche prima del quarto trasferimento, nei confronti di clienti professionali privati che hanno stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la capogruppo. Si tratta di chi, secondo il Regolamento degli intermediari, “…possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume” (allegato 3, delibera Consob 16190/2007); vi rientrano, ad esempio, banche, imprese e organismi di investimento, imprese di assicurazione, fondi pensione, investitori istituzionali, imprese di grandi dimensioni;
  • a tali soggetti non è data la facoltà di ulteriore cessione: dovranno utilizzare i crediti acquistati solo per i propri versamenti in F24. La novità si applica alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022 (articolo 57, comma 3, dello stesso “decreto Aiuti”).

 

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Bonus una tantum 200 euro per autonomi e Partite Iva sotto i 35 mila euro di reddito

La misura, una sorta di indennità una tantum, è stata rivista nel CdM del 5 maggio. Riceveranno questa somma i dipendenti, i pensionati e anche i lavoratori autonomi.

L'articolo 33 della bozza istituisce quindi, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, destinata a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un’indennità una tantum per l’anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.

Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum di cui sopra e i relativi criteri di ripartizione.

Per il 'quando' e il 'come', quindi, questi 200 euro arriveranno, bisognerà attendere i provvedimenti attuativi.


IL TESTO DEL DECRETO AIUTI (50/2022) PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

 

 

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